Territorio
Normativa in Cantiere

Ddl recante 'Interventi per lo sviluppo delle isole minori'

Parlamento italiano

Ddl n. 470

Senato della Repubblica

Ddl n. 470

 

Interventi per lo sviluppo delle isole minori

Articolo 1

Elenco funzionale delle Isole minori italiane

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'Allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete Internet.

3. Gli Enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le Comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella Regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei Comuni e delle Comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche alternative;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei Comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi ticket di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle Comunità isolane previsti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle Regioni e agli Enti locali interessati.

Articolo 2

Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è composto:

a) dai Sindaci degli Enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;

d) da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle Regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e Comunque si pronuncia, ove richiesto dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle Regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle teleComunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (Ancim) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno.

Articolo 3

Intese di programma per lo sviluppo sostenibile

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le Regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e Comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'Ancim e mediante le opportune intese con gli Enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai Comuni o dalle Comunità isolane o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Articolo 4

Itinerari turistici locali

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra le isole minori ed i Comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle Regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Articolo 5

Presìdi di protezione civile

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla Regione con l'Ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto Ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il Sindaco del Comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del Comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il Sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Articolo 6

Relazioni annuali

1. I Sindaci dei Comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A, ovvero le Comunità isolane o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della Comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della Regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

Articolo 7

Rapporti con le isole minori del Mediterraneo

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli Enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le Comunità isolane del Bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella Regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli Enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

Allegato A

(Articolo 1)

Elenco funzionale delle isole minorI

 

N. Provincia Isola Tipo Superficie (ha) Popolazione (1991)
1. Novara Isola S. Giulio Lacuale 681,000 52
2. Verbania Isola Madre Lacuale 6,442 5
3. Verbania Isola Superiore Lacuale 4,852 72
4. Verbania Isola Bella Lacuale 7,277 46
5. Varese Isolino Virginia Lacuale 1,302 1
6. Como Isola dei cipressi Lacuale 2,132 1
7. Brescia Isola del Garda Lacuale 6,965 9
8. Perugia Isola Polvese Lacuale 65,652 10
9. Perugia Isola Maggiore Lacuale 22,374 63
10. Venezia Torcello Marittima 102,368 39
11. Venezia Burano Marittima 119,847 4242
12. Venezia S. Francesco del deserto Marittima 20,451 13
13. Venezia S. Erasmo Marittima 334,739 810
14. Venezia Murano Marittima 137,139 5473
15. Venezia Le Vignole Marittima 128,621 66
16. Venezia S. Michele Marittima 17,647 16
17. Venezia S. Giorgio Maggiore Marittima 10,545 13
18. Venezia La Giudecca Marittima 79,952 6903
19. Venezia Lido Marittima 856,251 23942
20. Venezia S. Servolo Marittima 6,327 4
21. Venezia S. Clemente Marittima 8,476 140
22. Livorno Gorgona Marittima 228,678 202
23. Livorno Capraia Marittima 1925,639 267
24. Livorno Isola d'Elba Marittima 22269,746 27701
25. Livorno Pianosa Marittima 1026,483 283
26. Livorno Montecristo Marittima 1071,771 2
27. Grosseto Isola del Giglio Marittima 2139,607 1551
28. Grosseto Giannutri Marittima 239,502 7
29. La Spezia Palmaria Marittima 160,948 28
30. Latina Ponza Marittima 725,981 3309
31. Latina Zannone Marittima 104,747 1
32. Latina Palmarola Marittima 125,081 5
33. Latina Ventotene Marittima 123,040 671
34. Napoli Capri Marittima 1036,000 12399
35. Napoli Ischia Marittima 4633,000 48622

 

Segue Allegato A

(Articolo 1)

N. Provincia Isola Tipo Superficie (ha) Popolazione (1991)
36. Napoli Procida Marittima 414,000 10559
37. Foggia Isola San Domino

(Tremiti)

Marittima 208,620 254
38. Trapani Favignana Marittima 1999,000 2194
39. Trapani Levanzo Marittima 585,798 220
40. Trapani Marettino Marittima 1224,155 656
41. Trapani Pantelleria Marittima 8302,000 7484
42. Palermo Ustica Marittima 809,000 1188
43. Messina Salina Marittima 2610,000 2401
44. Messina Lipari Marittima 3737,000 4202
45. Messina Stromboli Marittima 1264,587 409
46. Messina Panera Marittima 339,954 320
47. Messina Filicudi Marittima 935,985 303
48. Messina Alicudi Marittima 509,024 106
49. Messina Vulcano Marittima 2119,415 729
50. Agrigento Lampedusa Marittima 2127,485 5261
51. Agrigento Linosa Marittima 545,097 463
52. Sassari La Maddalena Marittima 1848,333 10946
53. Sassari Isola di Caprera Marittima 1581,934 111
54. Sassari Budelli Marittima 171,785 1
55. Sassari Asinara Marittima 5156,952 143
56. Cagliari Carloforte (San Pietro) Marittima 5024 6629