Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Dm Salute 20 novembre 2021

Sostanze pericolose - Misure e requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali - Sostituzione dell'allegato del Dm 22 gennaio 2018, n 33

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero della salute

Decreto 20 novembre 2021

(Gu 26 gennaio 2022 n. 20)

Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante: "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali"

Il Ministro della salute

di concerto con

Il Ministro della transizione ecologica

e con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 115, comma 1, lettera b), sulla competenza per l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative a sostanze e prodotti, e l'articolo 119, comma 1, lettera b), sulla competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

Visto il regolamento (Ce) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

Visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e successivi regolamenti di modifica, in particolare il regolamento (Ce) n. 2017/1432 della Commissione del 7 agosto 2017 che modifica l'allegato II del suddetto regolamento (Ce) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", in particolare l'articolo 10, comma 4, che affida al Ministero della salute, d'intesa col Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il compito di adottare "specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali";

Visto l'articolo 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci) della legge 24 dicembre 2004 "Disciplina dell'apicoltura";

Visti i regolamenti di esecuzione (Ue) n. 2017/2324 e n. 2018/1981 concernenti, rispettivamente, il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva "glifosate" e delle sostanze attive composti di rame in conformità al suddetto regolamento (Ce) n. 1107/2009;

Visto l'articolo 2 della legge 22 aprile 2021, n. 55 "Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", concernente la nuova denominazione del "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" e le funzioni ed i compiti attribuiti a tale Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, nonché il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2019 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 22 gennaio 2018, n. 33 del Ministro della salute d'intesa col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali";

Visti, in particolare, l'articolo 3 del succitato decreto interministeriale, secondo cui un prodotto fitosanitario può essere destinato all'utilizzatore non professionale se soddisfa le misure ed i requisiti indicati nell'allegato che costituisce parte integrante dello stesso decreto, e l'articolo 9 che prevede che lo stesso allegato possa essere modificato o sostituito con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero delle transizione ecologica, e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti, inoltre, gli articoli 7 e 8 concernenti "misure transitorie" del medesimo decreto interministeriale, volte a consentire alle imprese titolari l'adeguamento dei sistemi di produzione, imballaggio ed etichettatura, al fine di rendere disponibili agli utilizzatori non professionale prodotti fitosanitari conformi ai requisiti previsti dal suddetto allegato e predisporre la documentazione tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione o di riesame dei prodotti consentiti in conformità alle suddette "misure transitorie";

Visto l'articolo 55-ter della legge 19 dicembre 2019, n. 157 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha modificato i sopra citati articoli 7 e 8 relativamente alla durata delle "misure transitorie";

Visto il decreto 9 agosto 2016 del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con il quale sono state introdotte limitazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate" e revocate le autorizzazioni all'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili tra cui parchi, giardini, aree ricreative ed in generale aree frequentate dai bambini ed altri soggetti vulnerabili, al fine di ridurre l'uso extra-agricolo di tale sostanza attiva ed assicurare un elevato livello di protezione della salute in conformità al regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 concernente la modifica delle condizioni di approvazione del "glifosate";

Tenuto conto di quanto segnalato dalle imprese del settore e dalle organizzazioni di categoria in merito ad alcune criticità presenti nell'attuale allegato al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, tali da compromettere la capacità delle stesse imprese di dare piena attuazione ai requisiti previsti con rischio di significativo depauperamento del mercato dei prodotti fitosanitari per uso non professionale di utilizzo, con gravi ripercussioni sull'intero settore produttivo e distributivo e mancata disponibilità per l'utilizzatore non professionale di prodotti fitosanitari idonei in quanto appositamente valutati e autorizzati per l'utilizzo a livello non professionale;

Tenuto conto, altresì, delle proposte pervenute dalle suddette imprese ed organizzazioni ai fini della revisione dell'allegato in questione, superando l'approccio prevalentemente basato sulla pericolosità intrinseca dei prodotti e dei loro componenti e tenendo conto anche della valutazione dell'esposizione e del rischio condotti con il modello presentato dalle stesse organizzazioni, valutato il livello non professionale di utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Considerato che scopo del suddetto decreto n. 33 del 2018 è garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale e dell'ambiente, nonché di tutti coloro che possono venire in contatto direttamente o indirettamente con il prodotto fitosanitario utilizzato in un contesto non professionale, e al tempo stesso assicurare la disponibilità sul mercato di prodotti adeguati a soddisfare le esigenze di trattamento fitosanitario che possono interessare le piante coltivate a livello non professionale;

Considerato che all'utilizzatore non professionale non è richiesta alcuna formazione certificata per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari e che lo stesso non è tenuto, pertanto, a possedere un'adeguata conoscenza di tali prodotti in relazione agli potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono derivare dal loro utilizzo, condizione ritenuta necessaria anche ai fini del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dell'applicazione delle misure di protezione ambientale;

Tenuto conto anche delle strategie adottate dalla Commissione europea nel 2020 nell'ambito dell'iniziativa Green Deal, in particolare la strategia "Farm to fork" che individua tra le azioni fondamentali la riduzione dell'uso complessivo dei pesticidi chimici con particolare riguardo a quelli piu' pericolosi. Considerato che sono state condotte numerose consultazioni delle organizzazioni di categoria al fine di acquisire informazioni e dati utili alla comprensione delle problematiche segnalate e delle soluzioni proposte;

Tenuto conto delle valutazioni condotte dagli esperti della sopra citata Sezione consultiva per i fitosanitari;

Tenuto conto che i composti rameici rappresentano da lungo tempo, anche nell'agricoltura non professionale, lo strumento di elezione per la lotta contro le malattie fungine di numerose colture, tra cui la vite e l'ulivo, e al fine di agevolare la graduale transizione verso modalità e strumenti di lotta alternativi e scongiurare pratiche illegali di approvvigionamento con maggiore rischio per la salute e per l'ambiente;

Considerate le classificazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente dei diversi composti del rame e tenuto conto delle limitazioni d'uso previste dal regolamento di esecuzione Ce n. 2018/1981 sopra citato;

Ritenuto di consentire l'utilizzo non professionale di due composti del rame esenti da classificazioni pericoli preoccupanti per la salute, ossido di rame e solfato di rame tribasico, esclusivamente per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo, fatta salva la valutazione dei rischi eseguita secondo i requisiti previsti nell'allegato di cui trattasi, e non oltre il 31 dicembre 2025, data di scadenza dell'approvazione dei composti del rame;

Ritenuto di non consentire l'uso del "glifosate" nel giardino familiare in linea con l'approccio adottato con il sopracitato decreto dirigenziale del 9 agosto 2016 e tenuto conto della raccomandazione ribadita dal regolamento (Ue) n. 2017/2324 affinché gli Stati membri riducano al minimo l'impiego di detta sostanza nelle aree frequentate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili;

Eseguita la consultazione per via telematica della Sezione consultiva per i fitosanitari sopraccitata;

Ritenuto, pertanto, di modificare alcuni dei requisiti previsti dall'allegato del decreto n. 33 del 2018 sopra citato;

Considerata opportuna la sostituzione del suddetto allegato ai fini della chiarezza e intelligibilità del testo, data la complessità delle modifiche necessarie;

Decreta:

Articolo 1

Sostituzione dell'allegato al decreto 22 gennaio 2018, n. 33

1. L'allegato al decreto 22 gennaio 2018, n. 33 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Articolo 2

Uso del glifosate nel giardino familiare

1. Non è consentito l'uso a livello non professionale o professionale di prodotti fitosanitari contenenti "glifosate" per il trattamento del giardino familiare.

Articolo 3

Uso non professionale dei composti del rame

1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2 (ultimo capoverso) e A.3 (lettera d) dell'allegato al presente decreto, relativamente ai prodotti e alle sostanze attive classificate in categoria "1" per la tossicità nei confronti degli organismi acquatici, su istanza delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto 22 gennaio 2018, n. 33, può essere consentito l'utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido di rame o solfato di rame tribasico esclusivamente per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo e non oltre il 31 dicembre 2025. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal suddetto allegato e dai regolamenti comunitari che disciplinano l'uso delle sostanze attive "composti del rame".

2. Ai fini dell'informazione dell'utilizzatore non professionale e per accrescerne il livello di conoscenza e di consapevolezza, nelle etichette dei prodotti fitosanitari consentiti ai sensi del precedente comma 1 o nel relativo foglio illustrativo, saranno inserite opportune avvertenze circa le problematiche ambientali e rischio di effetti tossici nei confronti degli organismi acquatici connessi all'uso del prodotto, inoltre l'etichetta recherà l'indicazione del suddetto termine di utilizzo del prodotto stesso (31 dicembre 2025).

3. La commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni dei prodotti destinati all'uso non professionale ai sensi del precedente comma e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentite fino al 31 maggio 2025.

Articolo 4

Riesame dei prodotti consentiti per l'uso non professionale secondo le misure transitorie

1. Il Ministero della salute riesamina, su istanza delle imprese interessate, i prodotti consentiti per l'uso non professionale secondo le misure transitorie di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 22 gennaio 2018, n 33, entro il 31 dicembre 2022.

2. Con propria nota circolare il Ministero della salute definirà la procedura del riesame, prevedendo un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per consentire alle imprese l'allestimento della documentazione tecnica richiesta a supporto dell'istanza.

3. Al fine di mantenere un'adeguata disponibilità di prodotti fitosanitari ad uso non professionale successivamente al termine di scadenza delle misure transitorie e nel corso dello svolgimento della procedura di riesame, la commercializzazione, la vendita e l'utilizzo dei prodotti consentiti secondo le succitate misure sono permessi fino alla data di conclusione della procedura di riesame e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Allegato