Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Dl 4 febbraio 2022, n. 5

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo - Stralcio

N.d.R.: il presente decreto-legge è stato abrogato (come segnalato anche da comunicato pubblicato sulla Gu 6 aprime 2022 n. 81) dalla legge 4 marzo 2022, n. 18. Restano salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5

(Gu 4 febbraio 2022 n. 29)

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi Covid-19;

Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o di avvenuta guarigione da Covid-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole "la certificazione verde Covid-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo";

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Sars-Cov-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Sars-Cov-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.".

Articolo 2

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.".

Articolo 3

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti Sars -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-Sars-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da Covid-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis), cd. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.";

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "8-ter" sono inserite le seguenti: ", 9, commi 9-bis e 9-ter,";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "due violazioni delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-ter dell'articolo 9 e".

Articolo 4

Efficacia della certificazione verde Covid-19 nella zona rossa

(omissis)

Articolo 5

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

(omissis)

Articolo 6

Gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

(omissis)

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2022