Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Legge 21 gennaio 2022, n. 8

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

N.d.R.: con comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2023 n. 52 il Ministero degli affari esteri ha annunciato che "Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 8 del 21 gennaio 2022 (...). In conformità al suo articolo IV.4, l'emendamento è entrato in vigore il 23 agosto 2022.".

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento italiano

Legge 21 gennaio 2022, n. 8

(Gu 9 febbraio 2022 n. 33)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Articolo 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 2022

Allegato