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Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 10 febbraio 2022, n. 891

Rifiuti - Affidamento del servizio di recupero dei rifiuti urbani - Scadenza contratto - Proroga tecnica - Contestazione sulla legittimità - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Articolo 133, comma 1, lettera c, Dlgs 104/2010 (Cpa) - Sussistenza - Limitazione della proroga al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente - Articolo 106, comma 11, Dlgs 50/2016 (Tu Appalti) - Sussistenza - Autonomia contrattuale delle parti - Insussistenza - Obbligo dell'amministrazione di effettuare una nuova gara alla scadenza del contratto - Sussistenza - Equiparazione tra affidamento senza gara e regime di proroga diretta senza fondamento normativo - Sussistenza - Delibere dell'Anac che stabiliscono le ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa - Carattere eccezionale e temporaneo della proroga - Sussistenza - Nuova gara bandita successivamente alla scadenza del contratto prorogato - Illegittimità - Sussistenza

La P.a. che alla scadenza del contratto pubblico di appalto del servizio di recupero dei rifiuti urbani ha ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni deve effettuare una nuova gara pubblica.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato nel 2013 (sentenza n. 4192) è stato ribadito dal Tar della Campania nella sentenza 10 febbraio 2022, n. 891, con la quale il Giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso, presentato dal legale rappresentante di un'impresa affidataria del servizio di recupero dei rifiuti urbani biodegradabili di un Comune casertano, contro la diffida inviatagli da quest'ultimo a proseguire l'erogazione del servizio oltre i termini di scadenza del contratto.
A tal fine il Tar Campano ha richiamato l'articolo 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 ("Tu Appalti"), secondo il quale la proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, può essere consentita per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando di gara, e le più recenti delibere con cui l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha individuato le "ristrettissime ipotesi" nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa.
Ipotesi non sussistenti nel caso specifico giunto al giudizio del Tar Campano, nel quale da un lato la nuova gara per l'affidamento del servizio era stata bandita successivamente – invece che antecedentemente – alla scadenza del contratto prorogato, senza giustificazioni idonee, dall'altro non era stata indicata la durata massima della proroga, obbligando la ricorrente ad erogare il servizio fino all'effettivo subentro del nuovo appaltatore. (AG)

Tar Campania

Sentenza 10 febbraio 2022, n. 891