Direttiva delegata Commissione Ue 2022/280/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione
Ultima versione coordinata con modifiche al 19/03/2026
Commissione europea
Direttiva delegata 13 dicembre 2021, n. 2022/280/Ue
(Guue 24 febbraio 2022 n. L 43)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/Ue sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
(3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/Ue.
(4) Con decisione 2010/571/Ue2 la Commissione ha concesso, fra l'altro, un'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (di seguito «l'esenzione»), che ora è elencata come esenzione 4 a) nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.
(5) Il mercurio è utilizzato nelle lampade a scarica a bassa pressione per produrre luce ultravioletta utilizzata per la disinfezione e/o la purificazione germicida o batterica di aria, acqua e superfici.
(6) Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell'esenzione («domanda di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(7) Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate o la sua sostituzione con una sostanza di prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha altresì concluso che l'ambito di applicazione attuale dell'esenzione può essere limitato alle lampade a scarica a bassa pressione che non sono rivestite di fosforo ed emettono luce nell'intervallo ultravioletto. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/Ue. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.
(8) L'esenzione è coerente con il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
(9) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione, con una formulazione rivista che stabilisca l'ambito di applicazione limitato dell'esenzione, per un periodo massimo di cinque anni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/Ue. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/Ue, per l'esenzione 4 a) è opportuno stabilire una data di scadenza di 12 mesi. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Allegato
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la voce 4 a) è sostituita dalla seguente:
| Esenzione | Ambito e date di applicazione | |
|
"4 a) |
Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
4 a)-I |
Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l’applicazione richiede che l’intervallo principale dell’emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada |
Scade il 24 febbraio 2027" |
Note ufficiali
Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.
Decisione 2010/571/Ue della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (Gu L 251 del 25 settembre 2010, pag. 28).
Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).