Decisione Commissione Ue 2022/289/Ue
Decisione che istituisce l'Eric per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEe-Eric)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione di esecuzione 22 febbraio 2022, n. 2022/289/Ue
(Guue 24 febbraio 2022 n. L 43)
[notificata con il numero C(2022) 933]
(Testo rilevante ai fini del See)
(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (european Research Infrastructure Consortium — Eric)1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Finlandia e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei avanzati hanno presentato alla Commissione una domanda per istituire l'Eric per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (comunemente "AnaEe-Eric") ("la domanda"). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare ad AnaEe-Eric in un primo tempo in qualità di osservatore.
(2) I Paesi richiedenti hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di AnaEe-Eric.
(3) Il regolamento (Ce) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (See) con decisione del Comitato misto See n. 72/20152.
(4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell'analisi e della sperimentazione di ecosistemi.
(5) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (Ce) n. 723/2009,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
1. È istituito l'Eric per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEe-Eric).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di AnaEe-Eric figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Allegato
Elementi essenziali dello statuto di AnaEe-Eric
Articolo 1
Denominazione
È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca distribuita (european Research Infrastructure Consortium — Eric) denominata "Eric per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi" (Analysis and Experimentation on Ecosystems Eric, comunemente "AnaEe-Eric"). Tale consorzio costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (Eric) istituito a norma del regolamento (Ce) n. 723/2009.
Articolo 2
Sede legale
La sede legale di AnaEe-Eric è a Gif-sur-Yvette, Francia.
Articolo 3
Funzione e attività
1. La funzione principale di AnaEe-Eric consiste nel costruire e gestire un'infrastruttura di ricerca distribuita dedicata all'analisi e alla sperimentazione degli ecosistemi. Il suo scopo è fornire gli strumenti, i servizi e le conoscenze necessari per affrontare le complesse sfide ambientali e climatiche globali cui devono far fronte le società umane.
2. Il funzionamento di AnaEe-Eric è assicurato dalla piattaforma centrale (Central — Ch), dal centro di interfaccia e di sintesi (Interface and Synthesis Centre — Isc), dal centro tecnologico (Technology Centre — Tc) e dal centro di modellazione dei dati (Data Modelling Centre — Dmc).
3. Ai fini del paragrafo 1, AnaEe-Eric:
a. coordina l'accesso alle piattaforme nazionali di sperimentazione, di analisi e di modellizzazione e organizza la collaborazione con le strutture europee;
b. agevola programmi e progetti europei di ricerca;
c. sviluppa la tecnologia, armonizza i metodi, crea partenariati industriali e facilita il trasferimento di conoscenze;
d. contribuisce allo scambio di conoscenze e/o competenze nello Spazio europeo della ricerca (Ser) e a un maggiore uso del potenziale intellettuale in tutta Europa;
e. sviluppa l'accesso ai dati, la loro condivisione e modellizzazione;
f. organizza formazioni;
g. attua una strategia di comunicazione;
h. intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi.
4. AnaEe-Eric assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. AnaEe-Eric può svolgere attività economiche limitate a condizione che queste siano strettamente connesse ai principali compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che non ne compromettano la realizzazione.
Articolo 4
Durata e procedura di scioglimento
1. AnaEe-Eric è istituito per un periodo iniziale di dieci anni. L'assemblea dei membri può decidere di prorogare la durata per periodi successivi di dieci anni.
2. Lo scioglimento di AnaEe-Eric avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 18, paragrafo 10, dello statuto.
3. AnaEe-Eric notifica alla Commissione europea la decisione di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di adozione di tale decisione.
4. Dopo l'estinzione dei debiti di AnaEe-Eric, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad AnaEe-Eric, come specificato all'articolo 17 dello statuto.
5. AnaEe-Eric notifica alla Commissione la conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.
6. AnaEe-Eric cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.
Articolo 5
Regime di responsabilità
1. AnaEe-Eric è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di AnaEe-Eric, a prescindere dalla natura di tali debiti, è limitata al contributo rispettivo dei membri ad AnaEe-Eric per l'ultimo anno completo di attività.
3. AnaEe-Eric sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.
Articolo 6
Politica in materia di accesso degli utilizzatori
1. L'accesso alle strutture e ai servizi di AnaEe-Eric forniti dalla piattaforma centrale o dai centri di servizi di AnaEe-Eric è garantito sulla base dei principi di libero accesso. AnaEe-Eric attua norme in materia di accesso all'infrastruttura con una politica tariffaria che incentiva i suoi membri.
2. Tramite il suo portale web, AnaEe-Eric mette a disposizione informazioni sui gradienti climatici e biogeografici, oltre che su altre competenze e tecniche complementari delle piattaforme di AnaEe-Eric, al fine di aiutare gli scienziati nella fase di elaborazione dei progetti e facilitare l'incubazione di progetti tramite l'uso di diverse piattaforme dei suoi membri.
3. La piattaforma centrale di AnaEe-Eric dà accesso alle strutture e ai servizi di AnaEe-Eric offerti dai centri di servizi o dalle piattaforme nazionali a seguito di una valutazione della qualità scientifica dell'uso proposto che si basa su una valutazione scientifica indipendente effettuata da un comitato di esperti nominato dall'assemblea dei membri e sulla fattibilità tecnica valutata da AnaEe-Eric. Eventuali questioni etiche oggetto di una proposta saranno trattate dal comitato consultivo etico indipendente (cfr. articolo 25 dello statuto).
4. Qualora l'accesso dei ricercatori alle strutture e ai servizi di AnaEe-Eric dovesse essere limitato per motivi di capacità, si procede a una selezione secondo la procedura stabilita nel regolamento interno, tenendo conto dei criteri di selezione basati sull'eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte.
5. All'inizio di ciascun progetto AnaEe-Eric mette a disposizione i metadati sia per le impostazioni sperimentali delle piattaforme nazionali sia per i dati prodotti dai centri di servizi.
6. I dati sono resi disponibili conformemente alla politica di accesso aperto di AnaEe-Eric. L'accesso sarà disciplinato in base al regolamento interno, in genere con un periodo di tolleranza comune, trascorso il quale i dati saranno messi a disposizione del pubblico. Tale politica in materia di accesso tiene conto del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati3 per quanto riguarda la condivisione tra i membri dei dati personali degli utenti.
Articolo 7
Politica di valutazione scientifica
Le attività di AnaEe-Eric sono valutate ogni cinque anni da un comitato scientifico indipendente ad hoc. L'assemblea dei membri avvia tale valutazione e, se del caso, fornisce indicazioni specifiche. Il regolamento interno definisce i principi e le procedure di tale valutazione.
Articolo 8
Politica di divulgazione
1. Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, AnaEe-Eric incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca.
2. AnaEe-Eric chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite AnaEe-Eric.
3. AnaEe-Eric si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani, social network ecc.
Articolo 9
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dal AnaEe-Eric nel corso delle sue attività sono di proprietà di AnaEe-Eric.
2. Fatti salvi i termini di eventuali contratti tra AnaEe-Eric e membri od osservatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o da un osservatore sono di proprietà di tale membro od osservatore.
Articolo 10
Politica in materia di personale
1. Le condizioni di impiego di AnaEe-Eric sono disciplinate dalla legislazione del Paese in cui il personale è assunto o dalla legislazione del Paese in cui le attività di AnaEe-Eric sono esercitate.
2. Le procedure di selezione del personale di AnaEe-Eric sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie.
3. L'assunzione avverrà mediante pubblicazione internazionale di un invito a presentare candidature.
Articolo 11
Politica in materia di appalti
1. AnaEe-Eric tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica di AnaEe-Eric in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno dello statuto.
2. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di AnaEe-Eric, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di AnaEe-Eric e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.
Note ufficiali
Gu L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
Decisione del Comitato misto See n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo See sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Gu L 129 del 19.5.2016, pag. 85).
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gu L 119 del 4.5.2016, pag. 1).