Rifiuti
Normativa Vigente

Decreto direttoriale Mite 29 marzo 2022

Termini e modalità per l'erogazione di contributi delle imprese di gestione degli impianti di selezione e riciclo di rifiuti in alluminio colpite dall'emergenza da Covid-19

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero della transizione ecologica

Decreto 29 marzo 2022

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Mite il 30 marzo 2022)

Contributo straordinario per le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio

Il Ministero della transizione ecologica

Direzione generale economica circolare

Il direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo dipartimento del dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021 n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022 con n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore della Direzione generale economia circolare — Ec;

Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la sezione 3.1 relativa "Aiuti di importo limitato";

Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di Covid-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'articolo 10-bis, che dispone che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

Visto, in particolare, l'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo e demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 31 dicembre 2021, n. 554 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2022, che, in attuazione del comma 2 del sopra richiamato articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, definisce le modalità e i criteri di attuazione del Fondo;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 98 del 31 dicembre 2021 con il quale è stato autorizzato l'impegno dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), sul cap. 4120/PG-01, Missione 18, Programma 15, CdR 13, Azione 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica, esercizio finanziario 2021, a favore del soggetto attuatore, Invitalia Spa;

Vista la decisione C(2022) 663 final della Commissione europea del 1° febbraio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti istituito con il citato decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 554 del 31 dicembre 2021, in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contrassegnato con l'identificativo SA.101313 (2021/N);

Considerato che l'articolo 5, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 554 del 31 dicembre 2021 rinvia la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione a un successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione economia circolare del Ministero della transizione ecologica, disponendo che, con il medesimo provvedimento, è reso altresì disponibile lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero,

Decreta

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) "decreto-legge": il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

b) "decreto": il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 554 del 31 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2022, che definisce le modalità e i criteri di attuazione del Fondo di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge;

c) "Ministero": il Ministero della transizione ecologica;

d) "soggetto attuatore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto;

e) "procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, accessibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

f) "quadro temporaneo": la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

g) "Rna": il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;

h) "soggetto proponente": le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto;

i) "Spid": il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l'accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

j) "Tuir": il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

k) "ricavi": i ricavi e i compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.

Articolo 2

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo a valere sul Fondo di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge, in favore delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio aventi codice Cer 150104 che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice Cer 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso anche dei requisiti individuati all'articolo 3 del decreto.

Articolo 4

Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 2, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del Ministero, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto proponente ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e i relativi allegati, sono presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica, a decorrere dalle ore 16:00 del 30 marzo 2022 e fino alle ore 16:00 del 2 maggio 2022.

4. Per l'accesso alla procedura informatica, al soggetto proponente è richiesto l'utilizzo dello Spid, ovvero della Carta nazionale dei servizi (Cns) o della Carta di identità elettronica (Cie), e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

5. Nel caso in cui il soggetto proponente, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del decreto, la procedura informatica non consente il completamento dell'iter di presentazione della domanda. A tal fine, è cura del soggetto proponente accertarsi, prima dell'accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell'espletamento della procedura di presentazione della domanda.

6. Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

a) domanda di accesso alle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, indicando anche l'Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto proponente, sul quale è richiesto l'accreditamento dell'agevolazione concessa;

b) autocertificazione per le verifiche sul titolare effettivo, rese ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative, redatta secondo lo schema di cui all'allegat 1.A al presente provvedimento;

c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, redatte secondo gli schemi di cui agli allegati 1.B e 1.C al presente provvedimento;

d) esclusivamente per le domande sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della documentazione attestante il potere di firma.

7. Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento.

8. Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a:

a) accedere alla procedura informatica;

b) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;

c) generare il modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apporre la firma digitale;

d) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;

e) inviare la domanda; il sistema genera il codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.

9. Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 8, lettera e).

10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.

11. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria assegnata per l'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

12. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 3, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla procedura informatica, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Articolo 5

Istruttoria della domanda

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all'articolo 7 del decreto, delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 4.

2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, il Ministero può richiederli mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

3. Il Ministero provvede, altresì, laddove necessario, agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Ulteriori verifiche propedeutiche all'erogazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto, il Ministero, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto beneficiario rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Rna.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, provvede, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'erogazione al beneficiario del contributo al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General data protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il soggetto proponente è tenuto a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 al presente provvedimento. Tale informativa è resa, inoltre, disponibile nell'ambito procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati. Il soggetto proponente è tenuto a compilare l'apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, come previsto all'articolo 16, comma 2, del decreto, nell'allegato 3 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero — www.mite.gov.it — Sezione "Bandi e Avvisi".

Allegato 1

Allegato 1.A

Allegato 1.B

Allegato 1.C