Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Ordinanza MinSalute 1 aprile 2022

Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero della salute

Ordinanza 1 aprile 2022

(Gu 4 aprile 2022 n. 79)

Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"

Il Ministro della salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (Ue) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell'Ue) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell'Ue) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di Covid-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", e, in particolare, l'articolo 10-bis, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; (...)";

Visto l'articolo 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"", e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021, recante "Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290;

Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi del richiamato articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'articolo 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" trasmesso con la citata nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Emana

la seguente ordinanza:

Articolo 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell'allegato documento recante "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2022

Allegato