Danno ambientale e bonifiche
Normativa Vigente

Decreto direttoriale Mite 22 marzo 2022, n. 32

Bonifiche - Elenco dei siti orfani da riqualificare in funzione dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Modifica  dell'allegato al decreto direttoriale 222/2021

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero della transizione ecologica

Decreto direttoriale 22 marzo 2022, n. 32

(Pubblicato sul sito istituzionale Mite il 4 aprile 2022)

Modifica del decreto della ex Direzione generale per il risanamento ambientale n. 222 del 22 novembre 2021 recante l'Elenco dei siti orfani da riqualificare in funzione dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, l'investimento 3.4, missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito Pnrr) che prevede la bonifica dei siti orfani;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto, nello specifico, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77";

Resp. Div.: Distaso L. Ufficio: RiA_04 Data: 22/03/2022

Firmato digitalmente in data 22/03/2022 alle ore 16:58

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio Ue — Ecofin recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal Pnrr, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

Considerato che, a seguito dell'approvazione del Pnrr da parte del Consiglio Ecofin, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito dell'investimento 3.4, Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cd. doppio finanziamento";

Vista la nota prot. 127027/Mattm del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4 del Pnrr precisando che "il sostegno finanziario al Pnrr sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni" è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (Ue) 2021/241 ed è disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le amministrazioni centrali titolari di intervento né i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto";

Vista la nota prot. 139895/Mattm del 14 dicembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha precisato che "non sono ammissibili altre fonti

di finanziamento per il completamento degli interventi nei siti orfani di cui alla misura di cui trattasi e, pertanto, non è previsto il cd. cofinanziamento";

Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";

Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";

Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 15 del 23 febbraio 2022, recante i "Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del Pnrr (misura M2C4, investimento 3.4) per l'adozione del Piano d'azione e check-list di verifica";

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del citato Pnrr e che ai fini del medesimo Piano d'azione si applichino le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, "di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati";

Considerato che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32

dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", e in particolare l'articolo 32, comma l, che ha disposto che gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 151 del 4 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Lo Presti l'incarico di Direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche;

Visto il decreto della ex Direzione generale per il risanamento ambientale n. 222 del 22 novembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologia, recante l'Elenco dei siti orfani da riqualificare in funzione dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del Pnrr;

Considerato che la Ragioneria generale dello Stato, con nota acquisita al prot. 27742/Mite del 4 marzo 2022, ha evidenziato che la milestone M2C4-24 del Pnrr prevede l'individuazione, entro il 2022, dei siti orfani in "tutte le 20 Regioni e/o le Province autonome" (allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr dell'Italia);

Vista la nota prot. 30528/Mite del 10 marzo 2022 con la quale la Direzione generale Uso sostenibile suolo e risorse idriche, a seguito del rilievo della Ragioneria generale dello Stato, ha chiesto alle amministrazioni che non avevano individuato siti orfani sul proprio territorio (Regione Marche, Regione Umbria e Provincia autonoma di Bolzano) di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di non pregiudicare il conseguimento della milestone europea M2C4-24;

Considerato che, in riscontro agli approfondimenti richiesti, sono state acquisite le seguenti note con le quali le Regioni e Province autonome mancanti hanno fornito gli elenchi dei siti orfani da riqualificare sul proprio territorio:

− Regione Marche, prot. 34778/Mite del 17 marzo 2022;

− Regione Umbria, prot. 35277/Mite del 18 marzo 2022;

− Provincia autonoma di Bolzano, prot. 35480/Mite del 18 marzo 2022;

Considerato che con nota prot. 36837/Mite del 22 marzo 2022 questa Direzione generale ha comunicato alla Regione Umbria che, non essendovi evidenze della potenziale contaminazione del sito denominato "Discarica Loc. Casalini — già area di stoccaggio macerie SISMA 1997" proposto dalla Regione con la citata nota acquisita al prot. 35277/Mite del 18 marzo 2022, lo stesso non rientra nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020 e, pertanto, non può ritenersi candidabile al finanziamento di cui alla misura M2C4;

Considerato che sono state, altresì, acquisite le seguenti note con le quali alcune Regioni e Province autonome hanno rettificato delle informazioni relative ai siti orfani presenti nell'elenco di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021:

− RegioneLiguria,prot.23550/Mitedel24febbraio2022;

− Provincia autonoma di Trento, prot. 23571/Mite del 24 febbraio 2022;

− Regione Emilia-Romagna, prot. 27527/Mite del 4 marzo 2022;

− Regione Toscana, prot. 27947/Mite del 4 marzo 2022;

Considerato che, in ragione di quanto sopra, è necessario modificare il decreto direttoriale n. 222 del 2021, in modo tale da soddisfare puntualmente la milestone M2C4-24 del Pnrr e, pertanto, disporre dell'elenco dei siti orfani da riqualificare in tutte le 20 Regioni e/o le Province autonome;

Visti gli esiti dell'istruttoria svolta da questa Direzione generale;

Considerato che l'elenco dei siti orfani, predisposto sulla base degli elenchi forniti dalle Regioni e Province autonome, costituisce una milestone intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17) per l'adozione del Piano di azione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;

Considerato che con il successivo Piano di azione di cui al citato articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021 saranno individuati anche gli interventi specifici che saranno ammessi a finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del Pnrr;

Decreta

Articolo 1

1. L'allegato al decreto della ex Direzione generale per il risanamento ambientale n. 222 del 22 novembre 2021 è sostituito dall'Elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto, unitamente al relativo allegato, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologia.

Allegato

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