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Normativa Vigente

Dpcm 14 febbraio 2022

Appalti di opere pubbliche - Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati - Articolo 25, comma 13, Dlgs 50/2016

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 14 febbraio 2022

(Gu 14 aprile 2022 n. 88)

Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'articolo 9;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e, in particolare, l'articolo 28, comma 4, ai sensi del quale "In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110, recante "Modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti";

Vista la legge 29 aprile 2015, n. 57, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 25, comma 13, ai sensi del quale: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera";

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009";

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 agosto 2017, e in particolare gli articoli 2 e 15;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019;

Rilevata la necessità di definire modalità procedurali e operative che assicurino il coordinamento tra le attività di progettazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le attività di verifica preventiva della sussistenza dell'interesse archeologico negli ambiti territoriali e nelle aree prescelti per la localizzazione delle opere, ai fini di semplificazione e accelerazione dei procedimenti nonchè del contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, nel rispetto della tutela del patrimonio archeologico;

Ritenuta la necessità di approvare apposite linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;

Ritenuta altresì la necessità di individuare procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera;

Su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Articolo 1

Finalità della verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico è volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera hh) del predetto decreto, qualora sulla base delle indagini di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione. Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.

Articolo 3

Termini per lo svolgimento della procedura

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è fissato dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito "Soprintendente"), in ragione dell'estensione dell'area interessata, nell'ambito dell'accordo con la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici, il termine è stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità; nel caso di opere o lavori a rete, il termine è stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità;

b) nel caso di esecuzione di sondaggi e scavi, il termine è stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità; nel caso di opere o lavori a rete, il termine è stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità, decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).

2. I termini di cui al precedente comma decorrono dalla consegna del cantiere alla ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi di archeologia preventiva. Tali termini non comprendono l'invio alla soprintendenza della documentazione archeologica relativa alle attività svolte, che deve comunque essere effettuato entro venti giorni dalla chiusura del cantiere.

3. Il soprintendente approva la relazione archeologica definitiva redatta ai sensi dell'articolo 25, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro i venti giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente comma.

4. Per motivate e cogenti esigenze di completamento delle indagini i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una sola volta per ulteriori novanta giorni.

5. In caso di interruzione delle attività del cantiere per motivi di forza maggiore, i termini di cui al comma 1 sono sospesi fino alla ripresa delle attività.

6. In sede di stipula dell'accordo di cui all'articolo 25, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini indicati nei commi precedenti possono essere ridotti di un terzo nel caso di interventi compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 4

Articolazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell'opera. Ogni fase funzionale è attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente.

2. Le fasi funzionali sono descritte nelle linee guida di cui all'articolo 5.

3. Ai fini della sollecita conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinvenuti nell'ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del Soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura.

4. Il Soprintendente, ove ne ricorrano i presupposti, avvia i procedimenti per la tutela dei beni rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 25, commi 6 e 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 5

Approvazione delle Linee guida

1. Sono approvate le Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui all'allegato 1 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Procedimenti semplificati

1. Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'Iva, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Soprintendente può prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera. Se il soprintendente richiede comunque l'avvio della procedura ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini sono ridotti di un quarto.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2022

Allegato 1