Sentenza Tar Lazio 12 maggio 2022, n. 5937
Rifiuti - Discarica di rifiuti non pericolosi ex articolo 2, Dlgs 36/2003 - Gestione post operativa della discarica - Garanzie finanziarie a carico del gestore ex articolo 14, Dlgs 36/2003 - Modalità di determinazione delle garanzie finanziarie di cui sono beneficiarie le Regioni - Competenza statale ai sensi dell'articolo 195, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Possibilità per le Regioni di determinare le garanzie finanziarie nelle more dell'emanazione delle disposizioni statali ai sensi della Nota MinAmbiente 18 luglio 2014 - Sussistenza - Disposizione ora "cristallizzata" dall'articolo 195, comma 5-bis, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 116/2020 - Prescrizione di delega dell'esercizio di funzioni alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 comma 6 Costituzione, con valore di ratifica degli effetti già prodotti dalla nota ministeriale 18 luglio 2014 - Sussistenza
Le Regioni possono dettare, nelle more dell'emanazione del regolamento statale, regole sulla determinazione delle garanzie finanziarie a carico dei gestori per la fase post operativa della discarica.
Così si è espresso il Tar Lazio che con la sentenza 12 maggio 2022, n. 5937 ha confermato la legittimità del provvedimento della Regione Friuli-Venezia Giulia che, ai sensi del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 0266/Pres, fissava l'importo delle garanzie finanziarie a carico del gestore di una discarica per la post gestione trentennale dell'impianto. Per i Giudici laziali il comportamento della Regione è legittimo: è vero che definire le modalità di determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione post chiusura della discarica spetta a un regolamento statale, come previsto dall'articolo 195, Dlgs 152/2006.
Però è anche vero che dopo la sentenza Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 67 che sollecitava il Legislatore a emanare il regolamento in questione, il Ministero dell'ambiente intervenne con nota 18 luglio 2014 con cui, per evitare vuoti normativi nelle more dell'emanazione del regolamento, conferiva temporaneamente alle Amministrazioni che autorizzavano impianti di smaltimento di rifiuti, il potere di determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione post operativa. Una disposizione ora "cristallizzata" dall'articolo 195, comma 5-bis, Dlgs 152/2006 inserito dal Dlgs 116/2020: si tratta, per il Tar Lazio, di una prescrizione di delega dell'esercizio di funzioni alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 6 Costituzione, con valore di ratifica degli effetti già prodotti dalla nota ministeriale del 2014. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 12 maggio 2022, n. 5937
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: