Sentenza Tar Lombardia 16 maggio 2022, n. 478
Rifiuti - Impianto di recupero di rifiuti mediante compostaggio di "rifiuti umidi" e "verde" per la produzione di ammendanti - Modifiche alla autorizzazione integrata ambientale rilasciata ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Divieto di sottoporre a compostaggio le terre di filtrazione - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Definizione di compostaggio ex articolo 183, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 - Assimilabilità delle terre di filtrazione ai rifiuti organici - Esclusione - Sussistenza
Per il Tar Lombardia la nuova definizione di compostaggio ex Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 porta ad escludere che le terre di filtrazione possano essere compostabili.
I Giudici lombardi nella sentenza 16 maggio 2022, n. 478 hanno confermato la legittimità della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 per un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi che realizza una attività di recupero mediante compostaggio (R3) di "rifiuti umidi" e "verde" per la produzione di ammendanti di qualità. La Provincia modificava il provvedimento di Aia già rilasciato all'azienda stabilendo che in via cautelativa non possono essere ricevute presso l'impianto le terre di filtrazione/decolorazione decadenti da attività di produzione e consumo di olii vegetali e grassi animali per essere sottoposte a trattamento di compostaggio aerobico. Contro tale atto insorgeva l'impresa ma il Tar le ha dato torto.
Secondo i Giudici il punto non è quel che prima si poteva fare (altrimenti la modifica dell'Aia non avrebbe avuto senso), ma quel che si può fare dopo le modifiche al Dlgs 152/2006 da parte del Dlgs 116/2020 che sebbene non abbia apportato sostanziali novità alla definizione di rifiuto organico, ha introdotto la definizione di compostaggio prima non contemplata. Dalla disposizione emerge che sono compostabili solo i rifiuti organici e di matrice organica: non si parla dei rifiuti di natura mista, il che già di per sé porta a escludere che tale tipologia di rifiuti possa essere sottoposta compostaggio. E in ogni caso non è possibile assimilare all'organico le "terre di filtrazione" che sono in maggioranza costituite da materiale inorganico (argille naturali). Se dunque non sono un rifiuto organico e non sono assimilabili ad esso le "terre di filtrazione" non possono essere compostate. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato 21 gennaio 2025, n. 415.
Tar Lombardia
Sentenza 16 maggio 2022, n. 478
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: