Sentenza Tar Toscana 20 maggio 2022, n. 697
Aria - Industria classificata insalubre (N.d.R.: Dm 5 settembre 1994) - Inquinamento atmosferico da industria insalubre - Poteri speciali di intervento del Sindaco a tutela dell'igiene e della salute pubblica ai sensi dell’articolo 217 del Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) - Esercizio di tali poteri da parte del dirigente comunale - Illegittimità - Sussistenza
Spettano solo al Sindaco e non al dirigente comunale gli speciali poteri di intervento sulle industrie insalubri a tutela di salute e sicurezza ai sensi del Testo unico leggi sanitarie del 1934.
Il Tar Toscana nella sentenza 20 maggio 2022, n. 697 ha annullato il provvedimento emesso dal dirigente di un Comune che ordinava a una azienda agricola la trasmissione, nel termine di 30 giorni, di "una valutazione delle emissioni volta ad elaborare misure gestionali e strutturali di contenimento delle sorgenti emissive, nella valutazione dovrà essere riportato un cronoprogramma delle azioni di miglioramento che l'azienda intenderà adottare". Di fronte alle doglianze dell'azienda che tali ordinanze fossero ordinanze urgenti extra ordinem emanate ex articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000 di competenza del Sindaco, il Comune ribatteva che erano provvedimenti emessi all'articolo 217 del Rd 1265/1934 e relativi alle industrie insalubri, di competenza del dirigente.
I Giudici toscani nel concordare col Comune che nel caso di specie si trattava di esercizio dei poteri ai sensi dell'articolo 217 Rd 27 luglio 1934 n. 1265, Testo unico leggi sanitarie. Tale norma però, contrariamente a quanto afferma il Comune, è chiara nell'assegnare solo al Sindaco - quale Autorità sanitaria locale chiamata ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica – il potere di emettere ordinanze connesse alla vigilanza sulle industrie insalubri. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 20 maggio 2022, n. 697
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