Sentenza Tar Umbria 4 maggio 2022, n. 262
Emissioni odorigene in atmosfera - Normativa nazionale - Fissazione di limiti di emissione - Insussistenza - Definizione dei metodi idonei a misurare le emissioni odorigene - Insussistenza - Articolo 272-bis, Dlgs 152/2006 - Facoltà delle Regioni e delle autorità competenti di prevedere misure per la limitazione a livello normativo o in sede autorizzativa - Sussistenza - Mancato esercizio da parte della Regione e delle Autorità competenti - Ordinanza sindacale che impone l'abbattimento delle emissioni odorigene a fini di tutela della salute pubblica - Articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Onere istruttorio e motivazionale più stringente - Sussistenza - Superamento delle soglie olfattive - Rispetto delle concentrazioni considerate tossiche - Ordinanza sindacale - Illegittimità - Sussistenza
Il Sindaco non può ordinare l'adozione di misure contro le emissioni olfattive di un impianto quando le rilevazioni dell'Arpa, pur evidenziando la percepibilità delle stesse, non dimostrano alcun pericolo per la salute pubblica.
Con queste motivazioni il Tar dell'Umbria (sentenza 262/2022) ha deciso di annullare un'ordinanza con la quale il Sindaco di Assisi, a seguito delle segnalazioni giunte circa la presenza di sensazioni olfattive sgradevoli di combustione metallica nell'aria, aveva imposto al titolare di una fonderia di attivarsi per abbattere le emissioni odorigene prodotte dall'impianto.
A tal fine il Giudice ha ricordato da un lato che l'utilizzo dell'ordinanza sindacale extra ordinem a tutela della salute pubblica (ex articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000) è subordinato ai presupposti della straordinarietà, dell'urgenza, dell'imprevedibilità e della contingibilità; dall'altro che la normativa nazionale non fissa limiti di emissione, metodi o parametri idonei a misure le emissioni odorigene, pur consentendo la possibilità di un intervento del Legislatore regionale o delle Autorità competenti in sede autorizzativa (ex articolo 272-bis, Dlgs 152/2006).
Quando - come nel caso giunto in giudizio - la Regione non ha legiferato in materia e la Provincia non ha prescritto misure di contenimento in sede autorizzativa, in capo al Sindaco si pone quindi un più stringente onere istruttorio e motivazionale circa la sussistenza di un pericolo attuale per la salute pubblica, che non può dirsi assolto quando le concentrazioni, pur superando le "soglie olfattive", rimangano ben al di sotto delle concentrazioni considerate tossiche dalla letteratura scientifica. (AG)
Tar Umbria
Sentenza 4 maggio 2022, n. 262
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