Sentenza Consiglio di Stato 30 maggio 2022, n. 4311
Territorio - Direttiva 92/43/Cee, cd. direttiva Habitat - Istituzione di un'area protetta - Apposizione di limiti aventi finalità di natura paesaggistica e ambientale (vincolo cd. conformativo) - Indennizzo a favore di coloro che subiscono limitazioni al godimento del loro diritto di proprietà - Ammissibilità - Insussistenza - Differenza con la disciplina sui vincoli espropriativi (Dpr 327/2001) - Sussistenza
L'istituzione di un'area protetta non determina il diritto a un indennizzo a favore di coloro che subiscono limitazioni al godimento del loro diritto di proprietà, poiché non si tratta di vincoli espropriativi.
Così si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 4311/2022 chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia che respingeva l'istanza di indennizzo presentata dai ricorrenti per le limitazioni patite a seguito dell'istituzione da parte della Regione di un biotipo naturale, ossia un'area protetta, sul terreno di loro proprietà (con riduzione dell'attività agricola in essere). A parere dei ricorrenti infatti "andrebbero ricompresi nell'indennizzo di cui all'articolo 44 Tu espropriazioni anche i gravami di natura ambientale".
Il Collegio respinge il ricorso ricordando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'indennizzo non spetta a coloro che subiscono limitazioni al godimento del diritto di proprietà per l'apposizione di limiti aventi finalità di natura paesaggistica e ambientale, e ciò perché non si tratta di vincoli espropriativi. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 maggio 2022, n. 4311
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