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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 giugno 2022, n. 4632

Rifiuti – Impianto di compostaggio con produzione di biogas – Utilizzo come materie prime di rifiuti speciali - Natura industriale – Sussistenza – Piano regolatore generale del Comune che prevede impianti di compostaggio "locale" – Incompatibilità – Sussistenza - Autorizzazione impianto a fonti rinnovabili – Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Autorizzazione unica per impianto di recupero rifiuti – Competenza - Articolo 208, Dlgs 152/2006 –Verbale della Conferenza di servizi – Effetto di variante allo strumento urbanistico "ove occorra" – Diniego del Comune – Natura di autonoma ostatività – Insussistenza

L'impianto di compostaggio che contempla il recupero di biogas per produrre energia come attività non meramente accessoria e utilizza scarti industriali come materia prima ha natura industriale e non agricola.
Sulla base di tale motivazione, il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso presentato contro una determinazione con cui la Provincia di Parma ha opposto diniego a una richiesta di autorizzazione unica (ex articolo 8, Dlgs 152/2006 e articolo 12, Dlgs 387/2003) per la realizzazione ed esercizio di un impianto di compostaggio e contestuale produzione di energia da fonti rinnovabili (sentenza 7 giugno 2022, n. 4632).
Secondo il CdS non è infatti irragionevole la decisione della Provincia che, all'esito dell'apposita Conferenza di servizi, ha rilevato come l'intervento da progetto definitivo (il progetto originario non prevedeva la produzione di biogas), per la sua natura intrinsecamente industriale, non si prestasse ad essere armonicamente inserito in un contesto territoriale a vocazione prettamente agricola e turistica, "per di più utilizzando come materia prima, oltre alla parte organica Rsu, anche scarti industriali, carta e cartone, scarti industria casearia e zucchero".
L'astratta compatibilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con la destinazione agricola dell'area in base al vigente strumento urbanistico, precisa inoltre la sentenza, non attribuisce comunque alla ricorrente alcun diritto alla realizzazione dell'intervento né di per sé comportava un'automatica e immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, che rimane rimessa alle ragionevoli valutazioni dell'amministrazione. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 giugno 2022, n. 4632