Sentenza Consiglio di Stato 30 maggio 2022, n. 4351
Rifiuti – Ampliamento impianto di compostaggio – Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Richiesta – Procedura – Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 – Conferenza di servizi – Competenze del Sindaco e delle Asl – Articolo 216, Rd 1265/1934 – Carenze documentali – Esito negativo della Conferenza dei servizi – Permanenza di efficacia della procedura di valutazione d'impatto ambientale (Via) – Effetto preclusivo dell’avvio di un ulteriore iter procedimentale – Articoli 21-quinquies e 21-novies, legge 241/1990 - Insussistenza – Autorizzazione unica impianti di rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 – Effetto di variante al Prg comunale – Sussistenza – Autorizzazione impianti di produzione energia da fonti rinnovabili – Articolo 12, Dlgs 387/2003 – Competenza provinciale – Confluenza dell'autorizzazione rifiuti nell'autorizzazione energie rinnovabili – Allegato 1, Dm 10 settembre 2010 – Competenza in capo a due diverse amministrazioni – Applicabilità – Insussistenza
L'esito negativo della Conferenza di servizi per l'autorizzazione integrata ambientale legato a carenze "non sostanziali" non preclude l'avvio di un nuovo iter procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione.
Il principio già affermato dal Tar del Lazio in primo grado (sentenza 7045/2021) è stato confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 4351 del 30 maggio 2022: se l'esito negativo della Conferenza di servizi per l'Aia è dipeso da riscontrate "carenze documentali, non sostanziali" del progetto, che hanno reso impossibile l'espressione dei pareri di competenza delle varie amministrazione coinvolte, "essendo ancora efficace il provvedimento di Via, la determinazione negativa non è preclusiva dell'avvio di un ulteriore iter procedimentale".
Con riferimento a un ulteriore motivo di ricorso presentato da un Comune laziale contro il rilascio di un'autorizzazione unica ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 per l'ampliamento di un impianto di compostaggio aerobico di rifiuti (in precedenza autorizzato tramite Aua), il CdS ha sottolineato la differente competenza sulla procedura in questione, di spettanza regionale, rispetto a quella prevista dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003 per l'autorizzazione degli impianti che producono energia rinnovabile, di competenza provinciale.
In base alla sentenza, le linee guida approvate con Dm 10 settembre 2010 - secondo le quali, "indicativamente", l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rientra tra gli atti di assenso che "confluiscono" nel procedimento unico ex Dlgs 387/2003 - non sono applicabili quando la competenza per il rilascio autorizzativo risulta in capo a due diverse amministrazioni. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 maggio 2022, n. 4351
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