Sentenza Tar Veneto 30 maggio 2022, n. 823
Acque - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola - Disciplina della Regione Veneto ex Dgr 22 giugno 2021, n. 813 - Introduzione da parte della Regione disposizioni più restrittive in materia di uso agricolo di fertilizzanti e ammendanti ex articolo 92 e dell'allegato 7, parte AIV, alla Parte III del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Contrasto con la disciplina sulla commercializzazione dei fertilizzanti ex Dlgs 75/2010 - Esclusione - Introduzione del limite del valore costante pari ad 1 al tenore di efficienza dell'azoto per tutti i fertilizzanti - Legittimità - Sussistenza
Confermata dai Giudici amministrativi la legittimità della disciplina del Veneto sui nitrati con disposizioni più restrittive per l'uso agricolo di alcuni ammendanti e fertilizzanti.
Nella sentenza Tar Veneto 30 maggio 2022, n. 823 i Giudici hanno respinto le doglianze di alcune aziende produttrici di fertilizzanti contro la Dgr Veneto 22 giugno 2021, n. 813 recante la disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti comprensiva del quarto Programma d'azione nitrati, in particolare contro alcune disposizioni restrittive sull'uso di ammendanti e fertilizzanti prodotti mediante il recupero di taluni rifiuti. La Regione, affermano i Giudici, ai sensi dell'articolo 92 e dell'allegato 7 (parte AIV), alla Parte III del Dlgs 152/2006 può dettare disposizioni più restrittive di quelle statali in materia di uso dei fertilizzanti a tutela dell'agricoltura e dei suoli. Nessuna violazione della competenza esclusiva in materia di ambiente: trattasi, come ha ricordato la Consulta (sentenza 88/2020), della materia "agricoltura" a competenza concorrente).
Inoltre, non vi è nessun contrasto con la disciplina sulla commercializzazione dei fertilizzanti ex Dlgs 75/2010. La Regione, infatti, non ha definito i requisiti dei fertilizzanti ai fini della loro commercializzazione sul territorio regionale, ma ne ha limitato l'uso nelle zone vulnerabili in relazione a specifiche caratteristiche dei terreni. Legittimo il limite del valore costante pari ad 1 al tenore di efficienza dell'azoto per tutti i fertilizzanti adottato dalla Regione a titolo precauzionale e in linea con la disciplina della Parte III del Dlgs 152/2006 che non impedisce di individuare il tenore di efficienza dell'azoto anche in modo convenzionale, tenendo conto oltre ai dati tecnico-scientifici anche delle condizioni ambientali locali. (FP)
Tar Veneto
Sentenza 30 maggio 2022, n. 823
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: