Sentenza Corte di Cassazione 12 giugno 2020, n. 18101
Rifiuti – Effluenti di allevamento – Utilizzazione agronomica – Pratica di fertilizzazione del terreno con il letame - Articolo 112, Dlgs 152/2006 – Disciplina delle attività – Competenze delle Regioni – Sussistenza – Utilizzazione avvenuta al di fuori dei casi e delle procedure previste – Violazione del limite di distribuzione dell'azoto – Reato ai sensi dell'articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
La pratica di fertilizzazione del terreno con il letame, se contrasta con le prescrizioni imposte dalle Regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell'attività, configura sempre un reato ai sensi del Dlgs 152/2006.
In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione (sentenza 18101/2020) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un privato contro la condanna inflittagli dal Tribunale di Salerno, ai sensi dell'articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006, per aver utilizzato effluenti di allevamento in agricoltura al di fuori dei casi e delle procedure previste dall’articolo 112 (Utilizzazione agronomica) del Dlgs 152/2006 e contravvenendo a quanto disposto dalla Lr Campania 14/2010 (Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola) e dal relativo disciplinare tecnico approvato con Dgr 771/2012.
Nel caso specifico giunto in giudizio, il ricorrente non aveva rispettato il limite di 340 kgN/Ha annuo, inerente alla distribuzione di azoto con gli effluenti di allevamento. Il valore determinato dalle autorità di controllo a seguito di calcolo matematico, avente ad oggetto la divisione del quantitativo di azoto prodotto in un anno (sulla base dei registri di stalla) per la superficie dei terreni utilizzati per lo spandimento del letame, è risultato infatti pari a 535 kgN/Ha. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 giugno 2020, n. 18101
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