Sentenza Tribunale di Torino 19 aprile 2022, n. 1529
Rifiuti – Imballaggi – Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero – Articolo 226-ter, Dlgs 152/2006 – Modalità di realizzazione della progressiva riduzione – Divieto di commercializzazione delle borse non biodegradabili e non compostabili – Violazione – Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 261, comma 4-bis, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Nozione di commercializzazione – Articolo 218, comma 1, lettera dd-octies) – Destinazione al commercio solo potenziale – Irrilevanza
Il divieto sancito dal Dlgs 152/2006 per le borse di plastica ultraleggere non biodegradabili e compostabili riguarda la commercializzazione e non la detenzione, quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito.
Con queste motivazioni il Tribunale del Piemonte (sentenza 1529/2022) ha accolto l'opposizione contro un'ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa emessa dalla Città metropolitana di Torino per la violazione dall'articolo 226-ter, comma 2, lettera a) del Dlgs 152/2006 (secondo la norma in questione, la commercializzazione di shopper ultraleggeri in plastica è consentita, dal 1° gennaio 2018, esclusivamente se biodegradabili e compostabili e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%).
Il Giudice osserva come il divieto in questione riguardi la "commercializzazione" – ovvero, ai sensi di quanto indicato dallo stesso provvedimento, "la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti" - delle borse e quindi non può essere contestata in mancanza di accertamento della vendita o della cessione a titolo gratuito delle buste.
Nel caso giunto in giudizio, pur essendo stata rilevata la presenza di cinque pacchi di buste di plastica (due dietro il bancone e tre all'interno dell'autocarro utilizzato come deposito ed esposizione del materiale posto in vendita nell'ambito di un mercato cittadino), al momento del controllo non era in atto alcuna vendita. Tanto basta secondo il Giudice piemontese per escludere la sanzione, in quanto le circostanze che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali sono "elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione". (AG)
Tribunale
Sentenza 19 aprile 2022, n. 1529
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Torino
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. (omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16314/2020 promossa da:
S.C. (C.F. (...) ), con il patrocinio dell'avv. (omissis)
Ricorrente
contro
Città metropolitana di Torino (C.F. (...) ), con il patrocinio del funzionario Ing. (omissis).
Convenuto
Svolgimento del processo — Motivi della decisione
Parte ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. (...) del 25.8.2020 per i seguenti motivi: — erroneità della contestazione essendo stata indicata la violazione dell'articolo 226 ter Dlgs n. 152 del 2006 come sanzionato dall'articolo 261 comma 4-bis dello stesso decreto mentre quanto erroneamente contestato avrebbe dovuto essere ricondotto all'articolo 226-bis contenente divieti di commercializzazione, con conseguente carenza di motivazione, mancata corrispondenza tra la condotta contestata, la norma sanzionatoria e quella di cui viene indicata la violazione; — diversità tra la condotta contestata nel verbale di contestazione ("deteneva 5 scatole di shopper in pvc" ) e quella indicata nella parte motiva dell'ordinanza ingiunzione laddove si specifica " a fini commerciali", specificazione non contenuta né nel verbale di contestazione né nell'ordinanza ingiunzione nella parte riservata all'imputazione;— infondatezza della suddetta finalità;— assenza dell'elemento soggettivo; -assenza sia nella previsione di cui all'articolo 226-bis che in quella di cui alla previsione dell'articolo 226 ter Dlgs n. 152 del 2006 del divieto di detenzione di borse di plastica irregolari bensì solamente della loro commercializzazione e distribuzione (anche a titolo gratuito);insussistenza di tale elemento oggettivo non avendo la ricorrente ceduto alcuna delle borse che essa deteneva in quanto fondi di magazzino destinate al conferimento nell'apposito contenitore dei rifiuti, avendo ripreso l'attività lavorativa pochi giorni prima dell'accertamento oggetto di causa.
Parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando in fatto ed in diritto i motivi di opposizione attorei.
I) Sulla ritualità della costituzione effettuata dall'amministrazione a mezzo pec si ribadiscono gli argomenti già esposti con l'ordinanza 17.5.2021, di seguito trascritti.
— L'articolo 6 comma 6 Dlgs n. 150 del 2011 prevede che il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione possa essere depositato "anche a mezzo del servizio postale".
— Costituisce principio ormai acquisito (a seguito di Corte Cost. n. 98/2004 e di varie pronunce della Suprema Corte — cfr. fra le altre, Cassazione n. 12663/2010 e conf. n. 12509/2015), che anche la costituzione dell'amministrazione che ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta possa avvenire mediante l'utilizzo del servizio postale "poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale".
— La posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata; l'arrivo della pec all'indirizzo certificato della Cancelleria equivale, quindi, all'arrivo di un plico postale in ufficio, dovendosi conseguentemente ritenere in tal modo avvenuta la costituzione dell'amministrazione.
— Ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.a. nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell'articolo 23, comma quarto, della L. 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'articolo 83 Codice di procedura civile, ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cassazione sentenza n. 9842 del 24/04/2010).
-Quanto sostenuto da parte ricorrente sulla determinante mancanza della firma nell'atto di costituzione e nella delega del Sindaco ( sostituita dall'indicazione " firma digitale") è rilievo superato non essendo necessaria la costituzione telematica, dalla provenienza certa dell'atto (mediante la pec certificata dell'Ente) dal legale rappresentante della Città Metropolitana e dai funzionari da esso delegati
In ogni caso, l'attività di deposito di atti e documenti costituisce una formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo (cfr. Cassazione n. 7449/2001, Cassazione n. 26737/2006 e Cassazione SU n. 5160/2009) sicché, anche qualora si ritenesse diversamente sulla ritualità / irritualità della costituzione della parte convenuta, è assorbente, ai fini della decisione nel merito, richiamare l'articolo 6 comma ottavo del Dlgs n. 150 del 2011 laddove si dispone che: "Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del Codice di procedura civile il Giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione" sicché la documentazione inviata dall'amministrazione, pur se accompagnata da una costituzione in ipotesi irrituale, può essere utilizzata ai fini della decisione.
II) Passando ai motivi di opposizione, costituisce ragione più liquida e motivo assorbente il rilievo che il divieto legislativo riguarda la commercializzazione, non la detenzione e che nella specie non vi è stato alcun atto di commercializzazione, anche a titolo gratuito, degli shopper oggetto di causa.
Va premesso che, secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter comma 2 lettera a) del Dlgs n. 152 del 2006, al fine di realizzare la progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero "dal 1.1.2018 possono essere commercializzate esclusivamente le buste biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%".
Tale violazione è sanzionata dall'articolo 261 comma 4-bis del Dlgs n. 152 del 2006.
Ai sensi dell'articolo 218 comma I dd-octies del Dlgs n. 152 del 2006 per commercializzazione si intende "la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti".
In base a quanto risulta dal verbale di accertamento e contestazione nonché dalle controdeduzioni dell'organo accertatore, all'atto del controllo è stata rilevata la presenza di cinque pacchi di buste di plastica, di cui due dietro il bancone e tre all'interno dell'autocarro utilizzato come deposito ed esposizione del materiale posto in vendita, posto all'interno dell'area di vendita spettante a ciascun battitore in Piazza Vittoria, precisandosi che, al momento dell'intervento, non era in atto alcuna vendita in quanto non erano presenti clienti sicché, per tale motivo, nel verbale di contestazione si era fatta menzione soltanto della detenzione ma che comunque non erano presenti altri tipi di sacchetti utili per il trasporto delle merci acquistate.
Alla luce di tali premesse in diritto ed in fatto, si osserva che poiché il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito), la violazione di cui trattasi non poteva essere contestata in mancanza di accertamento della vendita o della cessione a titolo gratuito delle buste.
L'assunto dell'amministrazione (cfr. memoria di costituzione pag. 7) per cui "il fatto che le borse di plastica detenute dalla ricorrente fossero destinate alla commercializzazione è incontrovertibile: l'interessata stava svolgendo l'attività di battitore in area pubblica, le borse di plastica erano in area di vendita e non erano presenti sacchetti diversi da quelli rinvenuti dall'Organo accertatore per il trasporto della merce in vendita…omissis.... Quanto indicato nella parte motiva dell'ordinanza, ovvero che le buste di plastica in questione erano detenute per fini commerciali altro non è che la logica conseguenza di quanto rappresentato dall'Organo accertatore nella nota prot. n. (...) del 07/07/2020. La presenza dei sacchetti dietro al bancone ed in area di vendita, unitamente al fatto che non erano presenti altre tipologie di buste non può lasciare dubbi sulla loro funzione.
La circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali, quindi, la funzione delle buste o altresì l'invocata ratio sottesa agli articoli 226-bis e 226-ter del Dlgs n. 152 del 2006 (l'eliminazione dal commercio delle borse di plastica non biodegradabili e compostabili) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione.
Peraltro, né nel verbale né nell'ordinanza si fa riferimento ad attività di commercializzazione delle buste di plastica alla clientela, certamente o per fatti inequivoci, verificatasi prima dell'accertamento (eseguito alle ore 10,50).
Gli argomenti esposti sono assorbenti per l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza (non sussistendo i gravi motivi di cui all'articolo 92 II comma C.p.c. per la compensazione) e si liquidano in base ai parametri medio minimi per fase studio e introduttiva, minima per decisionale.
Gli esposti documentati sono pari a € 125 ( c.u. e marca)
PQM
definitivamente pronunciando,
visto l'articolo 6 Dlgs n. 150 del 2011 e 429 C.p.c.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot. (...) del 25.8.2020 oggetto di opposizione;
Condanna parte convenuta Città metropolitana di Torinoal pagamento a favore della parte ricorrente S.C. dell'importo di € 1012,50 per compensi e di € 125 per esposti oltre 15% per rimborso forf. spese generali 15% ex articolo 2 Dm n. 55 del 2015, Cpa e Iva sugli importi imponibili;
fissa termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Torino il 17 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022.