Delibera Arera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/Eel
Impianti Fer - Prezzo energia - Meccanismo di compensazione a due vie - Attuazione dell'articolo 15-bis Dl 27 gennaio 2022, n. 4 ("Sostegni-Ter")
N.d.R.: la presente delibera è stata annullata dalla sentenza Tar Lombardia 9 febbraio 2023, n. 340 (si veda anche la sentenza Tar Lombardia 9 febbraio 2023, n. 357) la cui esecutività è stata sospesa dall'ordinanza del Consiglio di Stato 22 marzo 2023, n. 1126.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/Eel
(Pubblicata sul sito di Arera il 23 giugno 2022)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella riunione del 21 giugno 2022
Visti:
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito: decreto legislativo 39/10);
• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
• il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito: decreto-legge 4/22);
• il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
• il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (di seguito: Dpr 670/72);
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/00);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale
28 luglio 2005);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
• il documento della Commissione europea "Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — REPowerEU" (di seguito: Toolbox REPowerEU);
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, 280/07, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o Tica);
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento o Tis);
• la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o Ticoop);
• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o Tisp);
• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o Tisspc);
• la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o Tisdc); • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto 2020-2023 o Tit);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o Time);
• il documento per la consultazione 29 marzo 2022, 133/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 133/2022/R/eel) e le osservazioni pervenute.
Considerato che:
• il decreto-legge 4/22, all'articolo 15-bis, ha previsto che:
— (comma 1) a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;
— (comma 2) i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici — Gse Spa (di seguito: Gse), trasmettano al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/00, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al medesimo articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità);
— (comma 3) ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, il Gse calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello individuato dalla tabella allegata al medesimo decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
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Centro Nord |
Centro Sud |
Nord |
Sardegna |
Sicilia |
Sud |
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[€/MWh] |
[€/MWh] |
[€/MWh] |
[€/MWh] |
[€/MWh] |
[€/MWh] |
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58 |
57 |
58 |
61 |
75 |
56 |
b) un prezzo di mercato pari a:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
— (comma 4) qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il Gse eroghi il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il Gse conguagli o provveda a richiedere al produttore l'importo corrispondente;
— (comma 5) in relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, le partite economiche di cui al comma 4 siano calcolate dal Gse in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti;
— (comma 6) l'Autorità disciplini le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui sopra, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;
— (comma 7) le disposizioni di cui sopra non si applichino all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
• con il documento per la consultazione 133/2022/R/eel, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti ai fini dell'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e in particolare ai fini:
1) dell'individuazione degli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
2) della raccolta delle informazioni relative a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022;
3) dell'individuazione della quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
4) della quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il Gse, nonché delle tempistiche e modalità di applicazione;
• per quanto riguarda il punto 1), il documento per la consultazione 133/2022/R/eel ha:
− evidenziato l'opportunità che Terna, avvalendosi delle informazioni contenute nel sistema Gaudì e di informazioni richieste agli utenti del dispacciamento ove necessario, trasmetta al Gse l'elenco e i necessari dati identificativi degli impianti per i quali trova applicazione l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, qualora non già noti al Gse;
− evidenziato che, per alcuni impianti, solo una parte dell'energia immessa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22: è il caso, ad esempio, degli impianti parzialmente incentivati, il caso degli impianti fotovoltaici in parte incentivati ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 e in parte ai sensi dei decreti successivi, nonché il caso degli impianti per i quali una parte dell'energia
immessa deriva da accumuli a partire da un precedente prelievo dalla rete (è, ad esempio, il caso degli impianti di pompaggio misto o degli impianti che, tra i propri gruppi, includono batterie elettrochimiche). Gli impianti di pompaggio puro sono esclusi in quanto non alimentati dalla fonte rinnovabile idrica, ma classificabili come puri sistemi di accumulo;
• per quanto riguarda il punto 2), il documento per la consultazione 133/2022/R/eel ha:
− evidenziato che il Gse debba anche raccogliere le informazioni inerenti a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, che interessano l'energia elettrica immessa dagli impianti soggetti all'applicazione del decreto-legge 4/22;
− previsto che i produttori dichiarino, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, una serie di elementi inerenti ai contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 e ai relativi prezzi. La dichiarazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica in cui si descrive nel dettaglio la struttura dei contratti e come sono stati quantificati i prezzi medi (complessivi e mensili) che da essi derivano. In sintesi, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di consentire ai produttori di dare evidenza dei propri contratti di cessione dell'energia elettrica e della quantificazione dei relativi prezzi medi, evitando di indicare specifici criteri che potrebbero non essere adeguatamente rappresentativi di tutte le fattispecie contrattuali esistenti;
− prospettato, più in dettaglio, che i produttori:
o al fine dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 4/22 (eventuale esclusione dell'energia elettrica sottesa a contratti), dichiarino un prezzo medio di cessione dell'energia elettrica unico per l'insieme dei contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione. Tale prezzo medio dovrebbe essere definito come media aritmetica dei prezzi medi orari: questi ultimi sono pari alla media dei prezzi orari di ogni contratto ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali;
o al fine dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge
4/22 (applicazione del meccanismo a due vie in presenza di contratti che non danno diritto a esclusioni), dichiarino prezzi di cessione dell'energia elettrica orari o medi mensili, in coerenza con quanto previsto dal comma medesimo nel caso di assenza dei contratti (cioè distinguendo tra impianti programmabili e non programmabili);
• per quanto riguarda il punto 3), il documento per la consultazione 133/2022/R/eel ha: − evidenziato che il Gse, per ciascun impianto, debba identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione; e che, allo scopo, il Gse, per ogni ora, debba escludere: o la quota di energia elettrica immessa e incentivata con strumenti diversi dai premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia;
o la quota di energia elettrica immessa da impianti che comprendono sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche) qualora derivante da prelievi da rete, nei casi in cui il produttore abbia optato per tale esclusione e abbia provveduto a effettuare quanto di propria competenza per disporre dei dati di misura necessari, ad esempio utilizzando gli stessi algoritmi già adottati nell'ambito degli strumenti di incentivazione;
o la quota di energia elettrica oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 4/22, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
− evidenziato che, pertanto, la quota di energia elettrica immessa per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione, in ogni ora del periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, sia pari a una percentuale X del totale, prevedendo che essa possa essere identificabile ex ante (ad esempio nel caso di impianti parzialmente incentivati con gli incentivi sostitutivi dei certificati verdi), oppure ex post (ad esempio nel caso di impianti che includono sistemi di accumulo o nel caso di contratti esclusi dall'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 che prevedono un limite alla quantità oraria di energia ad essi afferente);
• per quanto riguarda il punto 4), il documento per la consultazione 133/2022/R/eel ha:
− previsto che il Gse calcoli le partite economiche oggetto di regolazione per ogni impianto su base oraria;
− prospettato che, qualora le partite economiche siano positive, il Gse eroghi il relativo importo al produttore e che, nel caso in cui esse risultino negative, il Gse provveda a richiedere al produttore l'importo corrispondente, anche operando compensazioni con le partite economiche a vario titolo spettanti al medesimo produttore;
− riportato specifiche applicative, di dettaglio, nel caso di ritiro dedicato (ivi incluso il caso in cui si applicano i prezzi minimi garantiti) e di scambio sul posto;
− proposto che sia istituito un apposito conto presso Csea a cui attribuire le partite economiche positive e negative derivanti dall'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e che il gettito che si renderà complessivamente disponibile sia utilizzato per contribuire alla copertura del fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria Asos;
• nell'ambito della consultazione, alcuni operatori e relative associazioni hanno evidenziato alcune criticità di ordine generale, specificamente inerenti alla disciplina legislativa, e sua applicazione, contenuta nell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, come di seguito riassunto:
− è stato rappresentato che la suddetta disciplina potrebbe dar luogo a meccanismi elusivi da parte di soggetti in grado, attraverso varie società controllate, di consegnare l'energia direttamente all'utente finale (trasferendo i maggiori ricavi
dal produttore agli intermediari commerciali ai quali non si applica il citato articolo 15-bis);
− la disposizione legislativa sarebbe difforme, sotto diversi profili, dalle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Toolbox REPowerEU;
− il combinato disposto dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e dell'articolo
37 del decreto-legge 21/22 (cd. "Taglia prezzi"), inoltre, comporterebbe una doppia imposizione per i mesi di febbraio e marzo 2022 (poi estesa anche al mese di aprile 2022 in sede di conversione in legge);
− l'effetto congiunto dell'articolo in esame e dell'attuale contesto di crisi idrica comporterebbe difficoltà economiche per i produttori da fonte idrica, per cui può essere opportuno prevedere l'applicazione del meccanismo solo nel caso in cui sia positivo il differenziale tra la produzione reale e un valore di riferimento minimale collegato alla storicità delle produzioni in rapporto alla potenza di concessione;
− la disposizione legislativa, inoltre, nel disciplinare in modo puntuale i riferimenti
di prezzo (sia quelli attuali sia quelli di riferimento), non terrebbe nella dovuta considerazione la presenza di ulteriori discipline, quali la regolazione degli sbilanciamenti, l'applicazione dello strike price del capacity market, il cap sul costo variabile riconosciuto (Cvr) per le unità essenziali, la cessione gratuita dell'energia elettrica agli enti concedenti (ad esempio, nel caso di concessioni idroelettriche) o la componente variabile del canone per gli impianti idroelettrici correlata al prezzo zonale orario;
• con riferimento, invece, agli orientamenti esposti dall'Autorità nel documento per la consultazione, in relazione al punto 1), alcuni operatori e relative associazioni hanno evidenziato che:
− sarebbe opportuno esplicitare che la data di entrata in esercizio, da considerarsi nel caso di impianti oggetto di interventi di potenziamento o rifacimento parziale o totale, debba essere quella post-intervento, come dovrebbe desumersi dalle definizioni contenute nei decreti interministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili;
− sarebbe opportuno escludere interamente dall'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 l'energia immessa da impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010 parzialmente incentivati, in quanto sono impianti caratterizzati da investimenti non ancora completamente ammortizzati. Inoltre, il livello dell'intensità dell'investimento è già riconosciuto nella struttura dell'incentivo stesso ed eventuali decurtazioni nei confronti di tali tipologie di impianti determinerebbero l'aumento del rischio del mancato recupero
dell'investimento iniziale;
− sarebbe opportuno escludere gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto, in quanto tale istituto non realizza, in realtà, un reale servizio di vendita; inoltre, in tali casi, i maggiori ricavi derivanti dall'energia elettrica immessa sono necessari per compensare i maggiori costi derivanti dall'energia elettrica prelevata e oggetto di scambio sul posto;
• nell'ambito della consultazione, in relazione al punto 2), alcuni operatori e relative associazioni hanno evidenziato che:
− l'approccio adottato dall'Autorità per l'identificazione dei contratti di fornitura ammissibili ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 4/22, ricomprendendo le coperture a termine anche qualora siglate da società del medesimo gruppo che gestiscono l'esposizione di singoli produttori, consente di riflettere la pluralità di strategie messe in atto dagli operatori per "coprirsi" dai rischi legati alla variabilità dei prezzi spot dell'energia. Alcuni operatori sottolineano la necessità che sia mantenuto un elevato grado di flessibilità nell'implementazione del meccanismo, affinché sia facilmente adattabile alla varietà di strategie industriali adottate dagli operatori nella gestione degli impianti e dei contratti a portafoglio;
− sarebbe necessario prevedere tempistiche più lunghe (ad esempio 60 o 90 giorni, in luogo dei 30 giorni indicati in consultazione) per la predisposizione della dichiarazione afferente ai contratti di fornitura;
− gli operatori che attuano una gestione delle coperture a portafoglio tipicamente vendono le produzioni del proprio parco impianti uno o due anni prima dell'immissione in rete dell'energia venduta, con una logica prevalentemente annuale che tiene conto, nella definizione dei volumi oggetto di copertura, dei possibili effetti di compensazione, legati ai profili di produzione nei mesi, dei diversi impianti presenti nel portafoglio. Pertanto, viene attuata una copertura "media", sia in termini di prezzi che di volumi, delle produzioni del proprio parco con riferimento all'intero anno, dal che consegue che il prezzo medio di cessione del contratto debba necessariamente riferirsi a tutto l'anno e all'intero portafoglio dei contratti e degli impianti nella disponibilità dell'operatore;
− nell'applicazione del meccanismo di restituzione, occorrerebbe considerare i prezzi dei contratti sottoscritti con soggetti terzi, rispetto alle società del gruppo societario a cui il singolo impianto di produzione appartiene, e non, invece, i contratti conclusi infragruppo, ossia dalle società produttrici di energia elettrica con società facenti parte dello stesso gruppo societario. Infatti, i prezzi dei contratti sottoscritti infragruppo non sarebbero rappresentativi del reale ricavo generato dalla vendita di energia elettrica e conseguito in termini di gruppo e per tale ragione non potrebbero essere oggetto del meccanismo di restituzione;
− nel caso in cui vi siano più contratti per portafoglio, in assenza di esplicite diverse informazioni documentali, sarebbe opportuno assumere che ciascun contratto afferisca pro quota a ogni impianto di produzione facente parte del portafoglio sulla base della produzione afferente allo stesso (il documento per la consultazione, al riguardo, non aveva indicato criteri per il pro quota): pertanto tale attribuzione dovrebbe essere effettuata ex post;
− la produzione di diversi impianti viene tipicamente aggregata in portafogli omogenei in termini di esposizione al rischio prezzo e viene venduta a termine tramite contratti di tipo "baseload": pertanto, nel caso in cui le previsioni di produzione non fossero rispettate, il produttore deve acquistare sul mercato spot dell'energia i volumi mancanti per soddisfare l'impegno di vendita. Nella definizione dei volumi oggetto di copertura si tengono quindi in considerazione gli effetti di compensazione legati ai profili di produzione delle diverse tecnologie presenti nel portafoglio e ai livelli di produzione nei diversi periodi orari coperti dal contratto. Per questi motivi, alcuni operatori e relative associazioni ritengono che l'individuazione delle quantità di energia elettrica coperte da contratti a termine debba essere effettuata confrontando l'energia totale immessa dal portafoglio di impianti su un orizzonte annuale (o in subordine mensile) e i volumi totali delle vendite a termine effettuate nel medesimo periodo;
• nell'ambito della consultazione, in relazione al punto 3), alcuni operatori e relative associazioni hanno evidenziato che:
− in presenza di contratti di fornitura, sarebbe preferibile determinare il parametro X (cioè la quota di energia elettrica immessa per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione) ex-ante confrontando i volumi contrattuali complessivi con la produzione storica, salvo conguaglio a fine del periodo febbraio – dicembre 2022; ciò al fine di utilizzare i dati relativi alla produzione effettiva in luogo di quella storica;
− sarebbe necessario escludere dalla quota di energia elettrica immessa (alla quale si applica l'articolo 15-bis) la parte di energia ceduta annualmente e gratuitamente alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, ivi inclusa quella oggetto di monetizzazione (si vedano, in particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e l'articolo 13 del Dpr 670/72 in relazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano);
− sarebbe necessario non considerare come energia elettrica immessa (alla quale si applica l'articolo 15-bis) l'energia consumata dai soci delle cooperative storiche, in quanto essi operano come se fossero un unico autoproduttore secondo lo schema regolatorio previsto dal Ticoop. Inoltre, la logica perseguita dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 permetterebbe di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso anche gli impianti di cooperative energetiche, qualora qualificabili come cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 — 2514 del Codice civile, in quanto titolari di un patrimonio sociale quasi del tutto indivisibile tra i propri soci (essendo tale patrimonio obbligatoriamente destinato a finalità altruistiche) e quindi limitate nel perseguimento dello scopo lucrativo. Tali cooperative, per legge e statuto, consentirebbero già di per sé di realizzare le finalità perseguite dall'articolo 15bis del decreto-legge 4/22;
− in presenza di sistemi di accumulo, dovrebbe essere possibile escludere l'energia elettrica immessa derivante da un precedente prelievo dalla rete anche in assenza delle apparecchiature di misura necessarie per poterla determinare (in particolare in relazione ai mesi già trascorsi). Inoltre, l'energia elettrica oggetto di esclusione dovrebbe essere l'energia immessa al lordo del consumo dei servizi ausiliari in quanto essi comportano un importante costo di acquisto;
• nell'ambito della consultazione, in relazione al punto 4), alcuni operatori e relative associazioni hanno evidenziato che:
− nella determinazione del prezzo di riferimento occorrerebbe tener conto anche degli oneri di sbilanciamento e dei costi per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari che rappresentano un'importante voce di costo da considerare nella valutazione in merito a presunti extra profitti che i produttori avrebbero realizzato;
− sarebbe auspicabile prevedere forme di tutela rispetto al rischio di insolvenza della controparte del produttore, ad esempio per fallimento del trader, in modo da evitare che il produttore abbia una trattenuta su un profitto mai realizzato;
− sarebbe opportuno prevedere un calcolo unico effettuato alla fine dell'anno, oppure un calcolo mensile in acconto salvo conguaglio; ciò al fine di consentire che l'individuazione delle quantità di energia elettrica coperte da contratti a termine sia effettuata confrontando l'energia totale immessa dal portafoglio di impianti su un orizzonte annuale e i volumi totali delle vendite a termine effettuate nel medesimo periodo;
− sarebbe opportuno riconoscere agli operatori la possibilità di effettuare direttamente il calcolo delle partite economiche, semplificando l'operatività del Gse;
− si dovrebbe escludere la possibilità che il Gse possa compensare gli importi da recuperare con altre partite economiche spettanti al produttore, in quanto diverso è il trattamento fiscale previsto per la vendita di energia, rispetto a quello applicato alle tariffe incentivanti ed alle relative partite economiche, nonché per evitare problemi finanziari ai produttori;
− sarebbe necessario prevedere che il produttore possa concordare con il Gse un piano di rientro graduale degli importi da restituire (con riferimento all'applicazione sul periodo pregresso) inclusa la possibilità di procedere ad un conguaglio a fine 2022.
Considerato, inoltre, che:
• l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 definisce in modo molto preciso e circostanziato le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa da alcuni impianti di produzione, limitando l'ambito di intervento dell'Autorità, nonché, all'interno di tale ambito, la discrezionalità della stessa rispetto ai possibili percorsi implementativi disponibili; le osservazioni critiche pervenute nell'ambito della consultazione, sintetizzate al settimo punto del precedente gruppo di considerati riguardano aspetti applicativi propri delle disposizioni legislative contenute nel citato articolo, aspetti sui quali, pertanto, la regolazione dell'Autorità non può intervenire ad apportare modifiche o correttivi;
• per quanto riguarda l'individuazione degli impianti di produzione a cui applicare l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22:
− occorre ricordare che, ai sensi della regolazione vigente, la data di entrata in esercizio è la data di attivazione della connessione. Nel caso di impianti oggetto di rifacimento o riattivazione, la data di riferimento è la più recente data di entrata in esercizio a seguito dei richiamati interventi. Nel caso di potenziamento vengono individuate più date di entrata in esercizio (una per l'impianto originario e una per ogni successivo intervento di potenziamento, indipendentemente dal fatto che vengano costituite o meno dedicate unità di produzione);
− nel caso di impianti oggetto di rifacimento e di potenziamento, i decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione (in particolare il decreto interministeriale 18 dicembre 2008, stante l'ambito di intervento dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22) prevedono esplicitamente l'individuazione della frazione dell'energia elettrica a cui si applicano gli incentivi. La quantità di energia elettrica oggetto di incentivazione e l'entità dell'incentivo spettante sono appositamente identificati al fine di consentire la copertura dei costi di investimento: è, pertanto, come se l'impianto fosse suddivisibile in due parti, di cui una incentivata e una non incentivata e, in quanto tale (se sono verificati gli altri requisiti), soggetta all'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
− con riferimento alle richieste di escludere gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto, occorre ricordare che lo scambio sul posto è un istituto che consente di compensare alcune partite economiche relative all'energia elettrica immessa in rete in un'ora con quelle corrispondenti al prelievo dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione. Esso consente anche la restituzione della parte variabile di alcune componenti tariffarie per l'energia elettrica scambiata (cioè, per ciascun anno solare, il minimo tra il totale dell'energia elettrica immessa e il totale dell'energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio), come se tale energia elettrica non fosse mai stata immessa e prelevata;
• per quanto riguarda i contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, occorre distinguere tra:
− le valutazioni funzionali all'individuazione del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica nell'ambito dei contratti. Tale prezzo medio rileva per l'esclusione di tale energia elettrica dall'ambito di applicazione dell'articolo 15bis del decreto-legge 4/22 e, nel caso in cui non vi siano le condizioni per l'esclusione, per la quantificazione delle partite economiche derivanti dal medesimo articolo. Il richiamato prezzo medio, come evidenziato da alcuni operatori nel corso della consultazione, potrebbe non essere noto in tutti i casi ex ante, a differenza di quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 133/2022/R/eel;
− le valutazioni funzionali all'individuazione della quantità di energia elettrica effettivamente sottesa ai contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022. Esse possono essere effettuate ex ante, a titolo di acconto, ma devono necessariamente essere effettuate a consuntivo a titolo di conguaglio, come già ipotizzato nel documento per la consultazione 133/2022/R/eel;
• per quanto riguarda la quantità di energia elettrica immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, oltre a quanto già richiamato nel precedente punto:
− la parte di energia elettrica ceduta annualmente e gratuitamente alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche se oggetto di monetizzazione, è equiparabile a energia elettrica ceduta nell'ambito di un contratto di fornitura a prezzo nullo e, pertanto, in coerenza con quanto osservato da alcuni partecipanti alla consultazione, va esclusa dall'ambito di applicazione del medesimo articolo;
− per le cooperative storiche che, in relazione ai soci e ai sensi del decreto legislativo 79/99, sono trattate come se fossero un unico autoproduttore, il Ticoop già prevede che l'energia elettrica "ceduta al sistema elettrico" oraria debba essere intesa come la differenza tra l'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione e i prelievi dei clienti soci. Pertanto, l'energia elettrica prodotta e consumata dai soci non è soggetta all'applicazione dell'articolo 15bis del decreto-legge 4/22. Invece, il dettato del medesimo articolo non esclude i casi in cui vi siano cooperative a mutualità prevalente che già trasferiscono ai propri membri eventuali maggiori utili; l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, infatti, intende operare forme di compensazione tra i produttori che gestiscono gli impianti a cui esso si applica e la generalità dei clienti finali;
− in presenza di sistemi di accumulo, l'energia elettrica immessa derivante da un precedente prelievo dalla rete, per poter essere esclusa, deve essere misurabile o quanto meno ricostruibile in modo oggettivo e verificabile; invece, l'energia elettrica eventualmente prelevata per il consumo dei servizi ausiliari non può essere considerata in riduzione dell'energia elettrica immessa, stante il dettato dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
• per quanto riguarda la quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il Gse, le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 sono già piuttosto dettagliate e non consentono flessibilità all'Autorità nei casi in cui vi siano sovrapposizioni con altre normative statali (quali il decreto-legge 21/22) e regionali (quali quelle afferenti ai canoni idroelettrici). Inoltre, tale compensazione è basata su una differenza di prezzi che devono essere determinati in modo che siano il più possibile omogenei: al riguardo, si osserva che i prezzi zonali di riferimento quantificati nel richiamato decreto-legge sono stati determinati come media aritmetica dei prezzi orari in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (come si evince dal dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativo al decreto-legge 4/22), senza tenere conto di altri elementi quali i corrispettivi di sbilanciamento.
Ritenuto opportuno:
• dare attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 nel modo più equo e uniforme possibile, compatibilmente con le prescrizioni puntuali in esso contenute, evitando disparità di trattamento;
• specificare le modalità di attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 a partire da quanto già oggetto di consultazione e apportando le puntualizzazioni e le modifiche nel seguito riportate;
• per quanto riguarda l'individuazione degli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22:
− precisare che la data di entrata in esercizio è la data di attivazione della connessione a seguito di nuova realizzazione, riattivazione, rifacimento o potenziamento dell'impianto di produzione come registrata in Gaudì o, nei casi in cui non dovesse essere registrata (ad esempio a seguito di rifacimento o potenziamento), come risultante dalle procedure di costituzione o variazione delle unità di produzione. Tale data è generalmente riferita all'intero impianto di produzione mentre, nei casi di potenziamento, è distinta per la parte originaria dell'impianto e per la parte oggetto di potenziamento, indipendentemente dal fatto che sia stata costituita o meno una dedicata unità di produzione. Pertanto, ai fini dell'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 nel caso di potenziamento, la data originaria di entrata in esercizio rileva per la parte di impianto non potenziata (e per la corrispondente energia elettrica immessa) mentre la nuova data di entrata in esercizio rileva per la parte di impianto oggetto di potenziamento (e per la corrispondente energia elettrica immessa);
− prevedere che gli impianti oggetto di rifacimento o di potenziamento e ammessi a beneficiare di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete siano esclusi dall'attuazione del richiamato articolo (qualora non già esclusi per effetto della data di entrata in esercizio) per la sola parte di energia elettrica che viene incentivata, confermando quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 133/2022/R/eel per le motivazioni precedentemente esposte;
− prevedere che, nel caso di impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, poiché ai fini della restituzione della parte variabile di alcune componenti tariffarie per l'energia elettrica scambiata si assume che tale energia elettrica non sia mai stata immessa e prelevata, il richiamato articolo trovi applicazione solo per l'energia elettrica immessa in eccesso su base annuale;
• per quanto riguarda la raccolta, tramite dichiarazione, delle informazioni relative a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022:
− confermare la possibilità, prospettata nel documento per la consultazione 133/2022/R/eel, che ciascun produttore dia evidenza dei propri contratti e della formula di quantificazione del relativo prezzo medio, evitando di indicare criteri puntuali che potrebbero non essere adeguatamente rappresentativi di tutte le fattispecie contrattuali esistenti;
− precisare che il prezzo medio contrattuale debba essere appositamente individuato tenendo conto delle proprie specificità contrattuali in modo che sia il più possibile omogeneo al prezzo di riferimento (quest'ultimo è correlato a prezzi zonali orari) e identificativo degli effettivi ricavi derivanti al produttore (in tal senso, il prezzo medio contrattuale potrebbe tenere conto, ad esempio e ove occorra, della media dei prezzi orari ponderata per i rispettivi volumi contrattuali corretta dell'"effetto profilo" dell'impianto di produzione);
− prevedere che la quota di energia elettrica effettivamente sottesa ai contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 sia determinata per l'intero periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 in acconto salvo conguaglio, tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione (cioè tenendo conto degli effetti di compensazione legati ai profili di produzione delle diverse tecnologie presenti nel portafoglio e ai livelli di produzione nei diversi periodi orari coperti dal contratto). Più in dettaglio, si ritiene opportuno prevedere che tale quota sia determinata confrontando l'energia totale effettivamente immessa da tutti gli impianti afferenti ai medesimi contratti su un orizzonte pluri-mensile (febbraio-dicembre 2022) e i volumi totali contrattuali del medesimo periodo;
− non accogliere le richieste pervenute durante la consultazione in merito alla
necessità di disporre di maggior tempo per la predisposizione della dichiarazione relativa alle informazioni contrattuali e ai relativi prezzi medi; ciò in quanto le tempistiche di cui si chiede la dilazione sono definite dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22, e quindi non modificabili in sede applicativa;
• per quanto riguarda la quantità di energia elettrica immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22:
− precisare che la parte di energia elettrica ceduta annualmente e gratuitamente alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche se oggetto di monetizzazione, sia equiparabile a energia elettrica ceduta nell'ambito di un contratto di fornitura a prezzo nullo e, pertanto, sia esclusa dall'ambito di applicazione del medesimo articolo;
− precisare che, per le cooperative storiche e le cooperative esistenti ad esse equiparate, l'energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione debba essere quantificata a partire dalla differenza tra l'energia elettrica immessa dall'insieme degli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dei clienti soci, in coerenza con le finalità del Ticoop;
− prevedere che, in presenza di sistemi di accumulo, l'energia elettrica immessa
derivante da un precedente prelievo dalla rete, per poter essere esclusa, debba essere misurabile o quanto meno ricostruibile in modo oggettivo e verificabile, sulla base degli elementi resi disponibili dal produttore al Gse;
• per quanto riguarda la quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il Gse;
− prevedere che, nel caso in cui il contratto o l'insieme dei contratti siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o presentino un prezzo medio di cessione superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, si utilizzi il prezzo medio unico contrattuale anziché prezzi medi contrattuali mensili o orari (rispettivamente nel caso di impianti programmabili e non programmabili) come riportato nel documento per la consultazione. Ciò consente una maggiore semplicità nell'attuazione della norma, comunque in coerenza con il dettato normativo che, al riguardo, richiama semplicemente il prezzo indicato nei contratti medesimi (in caso contrario, occorrerebbe ipotizzare un diverso trattamento tra impianti programmabili e impianti non programmabili, il che può essere complesso in quanto tali diverse tipologie impiantistiche potrebbero afferire a medesimi contratti). Peraltro, il prezzo medio unico contrattuale, come già sopra evidenziato, è già rappresentativo dei ricavi unitari medi effettivi derivanti dai contratti e verrebbe sottratto a un prezzo di riferimento altrettanto unico;
− prevedere che, in presenza di contratti di fornitura, i produttori trasmettano a conguaglio, al termine del 2022 secondo modalità definite dal Gse, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti risultante dalla formula dichiarata dai produttori, unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo 39/10. Tale attestazione rappresenta uno strumento di verifica da parte di un soggetto terzo a fronte di formule contrattuali potenzialmente complesse e variegate e, pertanto, difficilmente verificabili da parte del Gse;
− prevedere che i gestori di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e che, al tempo stesso, siano ammessi al capacity market o siano essenziali alla sicurezza del sistema elettrico per l'anno 2022, ne diano evidenza all'Autorità affinché siano effettuate valutazioni specifiche finalizzate a evitare che vengano regolate con il Gse partite economiche non coerenti con le richiamate disposizioni regolatorie;
− non tenere conto delle richieste degli operatori di modificare le partite economiche in riduzione per tenere conto dei corrispettivi di sbilanciamento in quanto essi non sono contemplati nemmeno nei prezzi di riferimento;
− non tenere conto delle richieste degli operatori di modificare, in riduzione, le partite economiche per tenere conto dei costi di acquisto dell'energia elettrica prelevata per i servizi ausiliari e dei canoni regionali di derivazione dell'acqua a scopi idroelettrici; le modifiche richieste riguardano aspetti che, in quanto disciplinati in modo dettagliato dalla disposizione legislativa che l'Autorità deve attuare, non sono disponibili all'Autorità medesima;
− confermare, contrariamente a quanto richiesto dagli operatori, la possibilità che
il Gse effettui compensazioni tra le partite economiche a vario titolo spettanti al produttore, come peraltro già previsto nei contratti afferenti ai diversi strumenti incentivanti e ai regimi commerciali speciali gestiti dal Gse;
• istituire un apposito Conto presso Csea a cui attribuire le partite economiche derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, al fine di garantire la separata evidenza di tali partite, prevedendo altresì che esse siano utilizzate per coprire i fabbisogni del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate in quanto tali partite economiche sono esclusivamente correlate a impianti alimentati da fonti rinnovabili;
• prevedere che i costi amministrativi sostenuti dal Gse per l'attuazione del presente provvedimento siano allocati al Conto di cui al precedente punto, previa opportuna dettagliata rendicontazione;
• confermare, nella loro formulazione riportata nel documento per la consultazione 133/2022/R/eel, gli elementi qui non richiamati, per le motivazioni indicate nel medesimo documento a cui integralmente si rimanda
delibera
Articolo 1
Finalità e definizioni
1.1 Il presente provvedimento ha l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.
1.2 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si applicano le definizioni previste dal Tica, dal Tisspc, dal Tisdc e dal Tisp, ove non diverse dalle seguenti:
− data di entrata in esercizio è la data di attivazione della connessione a seguito di nuova realizzazione, riattivazione, rifacimento o potenziamento dell'impianto di produzione come registrata in Gaudì o, nei casi in cui non dovesse essere registrata (ad esempio a seguito di rifacimento o potenziamento), come risultante dalle procedure di costituzione o variazione delle unità di produzione. Tale data, nei casi in cui non sia disponibile né in Gaudì né presso Terna, viene dichiarata dal produttore al Gse che può effettuare verifiche in merito. Tale data è generalmente riferita all'intero impianto di produzione mentre, nei casi di potenziamento, è distinta per la parte originaria dell'impianto e per la parte oggetto di potenziamento;
− interventi di riattivazione, rifacimento e potenziamento sono gli interventi identificati sulla base delle condizioni previste dai rispettivi decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione. Nel caso di interventi non incentivati, si considerano le condizioni previste dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti alla data di entrata in esercizio a seguito dell'intervento medesimo;
− potenza di un impianto di produzione è la potenza attiva nominale, pari alla somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto; a sua volta, la potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza nominale è pari al minimo tra il valore
della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter;
− prezzo di riferimento è il prezzo medio zonale riportato nell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22 relativo alla zona di mercato in cui l'impianto di produzione in esame si trovava alla data del 31 dicembre 2020.
Articolo 2
Individuazione degli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22
2.1 Gli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 sono:
a) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (per quest'ultimo ad eccezione degli impianti che beneficiano dell'incentivo di tipo feed in tariff);
b) gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al Gse tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla lettera a). Nel caso di interventi di potenziamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, la data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento rileva solo per la frazione di impianto oggetto di potenziamento e per la correlata produzione di energia elettrica. L'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 non si applica ai sistemi di accumulo, tra cui gli impianti idroelettrici di pompaggio, qualora l'energia elettrica immessa derivi esclusivamente da precedenti prelievi di energia elettrica dalla rete.
2.2 Gli impianti di cui al comma 2.1 possono essere direttamente connessi alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o possono essere inclusi in sistemi di autoconsumo o possono essere connessi a sistemi di distribuzione chiusi.
2.3 Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 sono verificate esclusivamente alla data del 27 gennaio 2022, fatte salve successive date di entrata in esercizio per effetto di interventi di rifacimento o potenziamento.
2.4 Terna, sulla base delle informazioni contenute nel sistema Gaudì e di informazioni richieste agli altri gestori di rete e/o agli utenti del dispacciamento ove necessario, trasmette al Gse l'elenco degli impianti di cui al comma 2.1, indicando le informazioni minime necessarie affinché il Gse possa espletare le attività previste dal decreto-legge (quali il Pod, la data di entrata in esercizio, la potenza validata alla data del 27 gennaio 2022 e gli estremi del produttore), come individuate dal Gse.
2.5 Il Gse, entro il 10 luglio 2022, comunica ai produttori che gestiscono gli impianti di cui al comma 2.1 l'esigenza di rendere disponibili le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 come declinate nei prossimi articoli, definendo le relative modalità.
2.6 I produttori che ritengono di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 15bis del decreto-legge 4/22 e che non ricevono nessuna comunicazione dal Gse entro il 10 luglio 2022 sono comunque tenuti a darne evidenza al Gse che provvede a indicare le modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie come declinate nei prossimi articoli.
Articolo 3
Raccolta delle informazioni relative a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022
3.1 Ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22, i produttori che gestiscono gli impianti di cui al comma 2.1, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.4 ed entro il 10 agosto 2022, dichiarano, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022:
a) la presenza o meno di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022;
b) se tali contratti sono collegati, o meno, all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia elettrica;
c) i corrispondenti volumi contrattuali;
d) le formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti, che rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22. Nei casi in cui tale prezzo è quantificabile ex ante, la dichiarazione include anche il valore del medesimo, come più puntualmente declinato al comma 3.3.
3.2 Per le finalità di cui al comma 3.1, si considerano tutti i contratti funzionali alla cessione dell'energia prodotta dall'impianto di produzione, e nei limiti in cui siano riferibili a detta energia; a tal fine, e a mero titolo esemplificativo, rientrano le seguenti tipologie:
— contratti di copertura finanziaria;
— contratti relativi a un singolo impianto di produzione oppure contratti di portafoglio;
— contratti afferenti non necessariamente all'intera energia prodotta, ma anche a una sola parte, ad esempio afferenti solo a determinati periodi di tempo (alcune ore, quali ad esempio quelle di picco, oppure alcune frazioni del periodo dall'1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, ad esempio uno o più mesi del periodo).
3.3 La dichiarazione di cui al comma 3.1 viene redatta ai sensi del Dpr 445/00 e, per ciascun impianto di produzione, attesta, per il periodo dall'1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 o parte di esso (da specificare):
a) se l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto in esame è ceduta nell'ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022, oppure no.
In caso di risposta affermativa a quanto indicato sub a), la medesima dichiarazione deve anche evidenziare, con riferimento al citato periodo temporale:
b) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati, e in quale modo, all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia;
c) i corrispondenti volumi contrattuali;
d) la descrizione dettagliata delle strutture contrattuali e la formula di calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti. Allo scopo, la formula di calcolo consente di determinare un prezzo medio di cessione dell'energia elettrica unico per l'insieme dei contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione, e per le ore comprese nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 (o parte di tale periodo qualora la durata dei contratti sia inferiore) coperte dall'insieme dei contratti medesimi. Tale prezzo deve essere determinato in modo da essere il più possibile omogeneo rispetto al prezzo di riferimento e identificativo degli effettivi ricavi derivanti al produttore. Esso, pertanto:
— include la media dei prezzi contrattuali orari ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali;
— può includere altre componenti che tengano conto, ad esempio, dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto o dell'effetto profilo dell'impianto (che può determinare una differenza tra il prezzo medio dell'energia elettrica prodotta e il prezzo dell'energia elettrica valutato sul profilo del contratto): tali ulteriori componenti devono essere giustificate in funzione della tipologia dei contratti in essere;
— non include i corrispettivi di sbilanciamento, né i costi per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari, nè ogni altro corrispettivo non coerente con la richiamata finalità.
Il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti può essere il medesimo per una pluralità di impianti di produzione che afferiscono al medesimo portafoglio di contratti;
e) il risultato ottenuto dalla formula di cui alla lettera d), qualora i dati per il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti siano già tutti disponibili all'atto della dichiarazione, evidenziando se esso è superiore (oppure non superiore) del 10% rispetto al prezzo di riferimento. In caso contrario, il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti non è parte della dichiarazione, viene effettuato in acconto, sulla base di stime, salvo conguaglio, e viene comunicato al Gse secondo le modalità di cui all'articolo 5;
f) la presenza dell'eventuale obbligo di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica alle Regioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 13 del Dpr 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la relativa monetizzazione;
g) l'impegno a rendere disponibili al Gse i contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione, su richiesta da parte del medesimo in caso di controllo o nel caso in cui si rendano necessari approfondimenti, nonché eventuali ulteriori elementi che si dovessero rendere necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 (ivi inclusi i dati che rilevano ai fini dell'articolo 4 del presente provvedimento);
h) qualora siano presenti sistemi di accumulo, l'eventuale scelta di escludere la parte di energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete. Tale scelta può essere formulata a condizione che possano essere resi disponibili a consuntivo i dati di misura necessari per la sua determinazione e che essi siano verificabili, nonché i dati necessari per la quantificazione del rendimento del sistema.
3.4 La dichiarazione di cui al comma 3.1 viene predisposta per il tramite dei sistemi informativi appositamente implementati dal Gse.
3.5 Nel caso in cui l'energia elettrica immessa da un impianto di produzione afferisca a strutture contrattuali diverse per diversi periodi dell'anno, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti viene definito e calcolato per ciascun periodo temporale di pertinenza.
3.6 Nel caso in cui la dichiarazione non venga inviata al Gse entro la scadenza di cui al comma 3.1, si assume che non siano presenti contratti.
Articolo 4
Individuazione della quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22
4.1 Il Gse, per ciascun impianto di produzione di cui al comma 2.1, identifica la quantità oraria di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova effettiva applicazione. Tale quantità è pari al prodotto tra la misura dell'energia elettrica immessa oraria e il complemento a 1 delle pertinenti "quote di esclusione" di cui al comma 4.2.
4.2 Per le finalità di cui al comma 4.1:
— nel caso in cui siano presenti contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, il Gse calcola la quota di energia elettrica immessa afferente ai medesimi contratti. Essa è unica per tutto il periodo di vigenza dei contratti nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 ed è pari al minimo tra 1 e il rapporto tra i volumi contrattuali e la quantità complessivamente immessa dagli impianti afferenti ai medesimi contratti nel sopra richiamato periodo temporale;
— nel caso in cui i contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al prezzo di riferimento, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti, la quota di cui al precedente alinea rappresenta la corrispondente quota di esclusione; in caso contrario, la quota di cui al precedente alinea rileva ai fini del calcolo delle partite economiche di cui all'articolo 5;
— nel caso di impianti che beneficiano dello scambio sul posto, la quota di esclusione è unica per tutto il periodo di vigenza dello scambio sul posto nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica scambiata e l'energia elettrica immessa nel medesimo periodo. Allo scopo, l'energia elettrica scambiata per un dato periodo è il minimo tra l'energia elettrica complessivamente immessa e l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'ambito dello scambio sul posto nel medesimo periodo temporale;
— nel caso di impianti oggetto di rifacimento entrati in esercizio, a seguito del rifacimento, prima dell'1 gennaio 2010 o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell'1 gennaio 2010, la quota di esclusione è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 ed è pari al rapporto tra la quantità di energia elettrica incentivata tramite strumenti diversi da quelli di cui al comma 2.1, lettera a), e l'energia elettrica che, nel medesimo periodo, sarebbe stata incentivata se l'impianto fosse stato oggetto di nuova realizzazione. La quantità incentivata deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria;
— nel caso di impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009, la quota di esclusione è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 ed è pari al rapporto tra la quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento ad eccezione di quella rientrante nel comma 2.1, lettera a), e l'energia elettrica che, nel medesimo periodo, sarebbe stata incentivata se l'impianto fosse stato oggetto di nuova realizzazione. La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione, altrimenti deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti alla data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria;
— nel caso di impianti che comprendono sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), la quota di esclusione, qualora il produttore disponga dei dati necessari per la sua determinazione, è mensile ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica immessa derivante da precedenti prelievi e l'energia elettrica immessa per il corrispondente periodo;
— nel caso di impianti idroelettrici soggetti all'obbligo di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica alle Regioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 13 del Dpr 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione), la quota di esclusione è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica ceduta a titolo gratuito (o monetizzata) nell'anno solare 2022 e l'energia elettrica immessa nell'intero anno 2022.
4.3 Nel caso di cooperative storiche e cooperative esistenti ad esse equiparate, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione viene calcolata dalla cooperativa e trasmessa al Gse secondo modalità da quest'ultimo definite. Allo scopo:
— nel caso di cooperative storiche concessionarie e cooperative esistenti equiparate, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione è pari all'energia elettrica ceduta, di cui al comma 10.2 del Ticoop, moltiplicata per il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti di produzione nella medesima ora;
— nel caso di cooperative storiche non concessionarie, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione viene determinata applicando, su base oraria, la medesima formula di cui al comma 18.4 del Ticoop, moltiplicata per il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti nella medesima ora.
4.4 Terna trasmette al Gse i dati orari di misura dell'energia elettrica immessa qualora non già disponibili al medesimo, secondo modalità definite dal Gse. Qualora necessario, il Gse può chiedere i dati orari di misura ai gestori di rete responsabili della gestione di tali dati ai sensi del Time, ivi inclusi i dati che rilevano nel caso di cooperative storiche e cooperative esistenti ad esse equiparate.
4.5 Le quote di esclusione non già disponibili al Gse sono identificate ex ante a titolo di acconto sulla base delle informazioni rese disponibili dai produttori secondo modalità definite dal Gse (ove necessario), salvo conguaglio al termine del 2022.
Articolo 5
Quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il Gse, tempistiche e modalità di applicazione
5.1 In attuazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, il Gse, per ogni impianto di produzione di cui all'articolo 2 e per ogni ora, calcola le partite economiche oggetto di regolazione, pari al prodotto tra:
— la quantità di energia elettrica immessa per la quale il richiamato articolo trova applicazione come determinata ai sensi dell'articolo 4, maggiorata dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti di cui alla tabella 4 del Testo Integrato Settlement — Tis;
— la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decretolegge 4/22,
tenendo altresì conto di quanto specificato nei commi successivi.
5.2 In presenza di contratti di fornitura, i produttori trasmettono a conguaglio, al termine del 2022 secondo modalità definite dal Gse, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti risultante dalla formula dichiarata dai produttori, di cui al comma 3.3, lettera d), unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo 39/10. Tale attestazione viene resa disponibile al Gse anche nel caso in cui il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti era già disponibile all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 3.
5.3 In presenza di contratti che non comportano l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22:
— con riferimento alla quota di energia elettrica immessa e afferente ai medesimi contratti come determinata ai sensi del comma 4.2, primo alinea, il prezzo da sottrarre al prezzo di riferimento è il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti risultante dalla formula dichiarata dai produttori, di cui al comma 3.3, lettera d), e trasmesso a conguaglio ai sensi del comma 5.2;
— con riferimento alla restante parte di energia elettrica immessa, il prezzo da sottrarre al prezzo di riferimento è quello previsto dall'articolo 15-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 4/22 per le diverse tipologie impiantistiche (cioè il prezzo zonale orario o la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari).
5.4 Qualora l'eventuale quota di esclusione di cui al comma 4.2 e la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22 non siano differenziate su base oraria, il calcolo delle partite economiche di cui al comma 5.1 viene effettuato su base mensile.
5.5 Qualora le partite economiche di cui al comma 5.1 siano positive, il Gse eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui esse risultino negative, il Gse provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5.6 La regolazione delle partite economiche viene effettuata dal Gse per la prima volta nel mese di ottobre 2022 in modo cumulato per l'insieme dei mesi da febbraio ad agosto 2022. Successivamente, la regolazione delle partite economiche viene effettuata su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi. Il Gse prevede altresì una regolazione a conguaglio delle partite economiche da effettuare entro il mese di maggio 2023 sulla base dei dati a consuntivo.
5.7 Nel caso di impianti che beneficiano del ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07 e che non usufruiscono dei prezzi minimi garantiti, il Gse, a partire dalle competenze del mese di agosto 2022 e in deroga a quanto disposto al comma 5.1, per la medesima quantità di energia elettrica immessa di cui al comma 5.1 riconosce al produttore la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, in luogo del prezzo zonale orario di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 280/07. Fino alle competenze del mese di luglio 2022, trova applicazione quanto previsto al comma 5.6.
5.8 Nel caso di impianti per i quali trovano applicazione i prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato, le partite economiche di cui al comma 5.1 sono calcolate dal Gse solo al termine dell'anno 2022. Inoltre, il Gse, in relazione all'intero anno 2022, effettua i conguagli previsti dall'articolo 7 della deliberazione 280/07 in modo che ai produttori spetti il massimo tra la remunerazione basata sui prezzi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zonali orari e le partite economiche di cui al presente articolo relative al periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.
5.9 Nel caso di impianti che beneficiano dello scambio sul posto, le partite economiche di cui al presente articolo sono determinate solo a conguaglio al termine del 2022. Tali partite economiche:
— qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze ai sensi del comma 6.7 del Tisp, vengono sommate a tale credito per gli anni solari successivi a quello a cui il credito è riferito;
— qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, vengono sommate a tale liquidazione.
5.10 I gestori di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e che, al tempo stesso, sono ammessi al capacity market o
sono impianti di produzione essenziali alla sicurezza del sistema elettrico per l'anno 2022, ne danno tempestiva evidenza all'Autorità affinché siano effettuate valutazioni specifiche finalizzate a evitare che vengano regolate con il Gse partite economiche non coerenti con le richiamate disposizioni regolatorie.
5.11 Per le finalità di cui al presente articolo, il Gse può operare compensazioni con le partite economiche che, a vario titolo, spettano ai medesimi produttori.
Articolo 6
Istituzione del Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22
Copertura dei costi amministrativi del Gse
6.1 È istituito presso la Csea il Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 ai fini della gestione delle partite economiche del meccanismo di cui al precedente articolo 5.
6.2 Il gettito che si renderà complessivamente disponibile in attuazione di quanto previsto al precedente articolo 5 è utilizzato per contribuire alla copertura del fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria Asos.
6.3 I costi amministrativi del Gse derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decretolegge 4/22, previa separata evidenza contabile e dettagliata rendicontazione da trasmettere all'Autorità entro il 15 aprile 2023.
6.4 Per le finalità di cui ai precedenti commi, il Tit è modificato nei seguenti punti:
— al comma 1.1, dopo la definizione di "deliberazione 231/2021/R/eel" è inserita la seguente definizione: "
• deliberazione 266/2022/R/eel è la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2022, 266/2022/R/eel;";
— al comma 1.1, dopo la definizione di "decreto legge n. 162/19" è inserita la seguente definizione: "
• decreto legge n. 4/22 è il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25; — al comma 41.1, dopo la lettera bb), è inserita la seguente lettera:
" cc) il Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto legge n. 4/22 a cui vengono allocate le partite economiche derivanti dall'articolo 15bis del decreto legge n. 4/22, secondo le modalità di cui alla deliberazione
266/2022/R/eel.";
— dopo l'articolo 61-quinquies è inserito il seguente articolo: "
Articolo 61-sexies
Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto legge n. 4/22
61sexies.1 Il Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto legge n. 4/22 è utilizzato per la gestione delle partite economiche relative alle disposizioni di cui all'articolo 5 della deliberazione
266/2022/R/eel, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15bis del decreto legge n. 4/22.
61sexies.2 Il Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto legge n. 4/22 è destinato alla copertura degli oneri di cui al comma 43.1, nonché di cui al comma 6.3 della deliberazione 266/2022/R/eel, secondo le modalità previste dal medesimo comma.".
6.1 I costi amministrativi del Gse derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, previa separata evidenza contabile e dettagliata rendicontazione da trasmettere all'Autorità entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferiti.
Articolo 7
Disposizioni finali
7.1 Il Gse, a partire dal mese di ottobre 2022 e, a seguire, ogni mese fino all'effettuazione dei conguagli, trasmette all'Autorità una rendicontazione in merito allo stato di attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.
7.2 Entro il 30 settembre 2022, il Gse e Csea predispongono una procedura per regolare le partite finanziarie relative al meccanismo di cui al precedente articolo 5, nonché per definire le modalità con le quali viene effettuata la rendicontazione, all'Autorità, delle partite economiche effettivamente disponibili sul Conto per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e del loro utilizzo ai fini della copertura degli oneri in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate o di cui al comma 6.3 del presente provvedimento, e la trasmettono, entro la medesima data, al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling e al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale per loro eventuali osservazioni.
7.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici — Gse Spa e a Cassa per i servizi energetici e ambientali.
7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.