Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 4 aprile 2023, n. 143/2023/R/eel

Meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia - Tetto ai ricavi per la produzione di energia - Attuazione Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge bilancio 2023)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 4 aprile 2023, n. 143/2023/R/eel

(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 6 aprile 2023)

Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione

Nella 1245a riunione del 4 aprile 2023

Visti:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito: decreto legislativo 39/10);

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito: decreto-legge 4/22);

• il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022 (di seguito: decreto-legge 14/22);

• il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);

• il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);

• il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22);

• il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 novembre 2022, n. 175 (di seguito: decreto-legge 144/22);

• la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge 197/22);

• il regolamento (Ue) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (Ue) 2022/1854);

• il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (di seguito: Dpr 670/72);

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/00);

• il decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale  28 luglio 2005);

• il decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, 280/07, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);

• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, Arg/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o Tica);

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, Arg/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento o Tis);

• la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, Arg/elt 98/11 (di seguito:  deliberazione Arg/elt 98/11);

• la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o Ticoop);

• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o Tisp);

• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o Tisspc);

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

• la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o Tisdc);

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto 2020-2023 o Tit);

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o Time);

• la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 318/2020/R/eel), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Autoconsumo Diffuso o Tiad);

• la comunicazione della Commissione europea in data 14 marzo 2023 (protocollo Autorità 17301 del 14 marzo 2023).

 

Considerato che:

• il decreto-legge 4/22, all'articolo 15-bis, ha previsto che:

— (comma 1) a decorrere dalla data dell'1 febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010;

— (comma 2) i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici — Gse Spa (di seguito: Gse), trasmettano al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/00, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al medesimo articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità);

— (comma 3) ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, il Gse calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello individuato dalla tabella allegata al medesimo decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

Centro

Nord

Centro

Sud

Nord Sardegna Sicilia Sud
€/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh
58 57 58 61 75 56

 

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

— (comma 4) qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il Gse eroghi il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il Gse conguagli o provveda a richiedere al produttore l'importo corrispondente;

— (comma 5) in relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, le partite economiche di cui al comma 4 siano calcolate dal Gse in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti;

— (comma 6) l'Autorità disciplini le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui sopra, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;

— (comma 7) le disposizioni di cui sopra non si applichino all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

— (comma 7-bis) nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile e che abbiano ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretino nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario;

• l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 4/22 per l'anno 2022 con la deliberazione 266/2022/R/eel;

• l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 115/22 ha prorogato al 30 giugno 2023 l'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 4/22. Allo scopo, l'articolo 11 del decreto-legge 115/22 ha previsto che, a fini dell'applicazione di tale meccanismo all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevino esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 4/22 concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti;

• l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 144/22 ha modificato la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato, e non più versati ad apposito fondo istituito presso la Csea, e che restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.

 

Considerato che:

• l'articolo 6 del regolamento (Ue) 2022/1854 ha introdotto un tetto obbligatorio, pari a 180 €/MWh sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica dalle seguenti fonti, elencate dall'articolo 7 del medesimo:

— eolica;

— solare (utilizzata da impianti termici e fotovoltaici);

— geotermica;

— idrica utilizzata in impianti idroelettrici senza serbatoio;

— combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;

— rifiuti;

— nucleare;

— lignite;

— prodotti del petrolio greggio;

— torba, ad eccezione dei progetti dimostrativi o dei produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni statali o pubbliche;

• come specificato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 14 marzo 2023, "The reference to crude petroleum included in Article 7(1)(i) [del regolamento (Ue) 2022/1854] has the same content as that of crude oil and petroleum products as defined by Eurostat";

• il regolamento (Ue) 2022/1854, agli articoli 7 e 8, ha altresì previsto alcuni margini di flessibilità in capo agli Stati membri ai fini della sua attuazione. In particolare e per quanto qui rileva, ha previsto che:

— gli Stati membri possano decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi nel caso di impianti di produzione fino a 1 MW; — gli Stati membri possano:

a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7 (come sopra elencate), compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica;

b) fissare un tetto più elevato per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7 a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di 180 €/MWh;

c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell'articolo 7;

d) applicare agli impianti idroelettrici che non rientrano nell'articolo 7 (cioè gli impianti idroelettrici con serbatoio) un tetto sui ricavi di mercato ovvero mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i loro ricavi di mercato, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie;

• gli articoli 6, 7, e 8 del regolamento (Ue) 2022/1854 si applicano dal 1 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 e hanno trovato attuazione in Italia con l'articolo 1, commi da 30 a 38, della legge 197/22. Più in dettaglio:

— il comma 30 prevede che, a decorrere dal 1 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, sia applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti alimentati da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (Ue) 2022/1854;

— il comma 31 prevede che il tetto sui ricavi si applichi a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui sopra e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato;

— il comma 32 prevede che il Gse calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'Autorità, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 €/MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della legge 197/22 (cioè prima del 1 gennaio 2023) che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

— il comma 33 prevede che, qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il Gse conguagli o richieda al produttore l'importo corrispondente;

— il comma 34 prevede che i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gse, trasmettano al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/00, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'Autorità;

— il comma 35 prevede che l'Autorità disciplini le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15bis del decreto-legge 4/22;

— il comma 36 prevede che i proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 siano versati dal Gse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9 della legge 197/22, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto sopra previsto sono riassegnate ad un apposito fondo, oggetto di prossima istituzione;

— il comma 37 prevede che le disposizioni dei commi da 30 a 36 non si applichino:

a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;

b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14/22 (è l'energia elettrica immessa dagli impianti soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione, per il periodo e secondo le modalità con cui tale obbligo trova applicazione);

c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1 dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal Gse ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 17/22 e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del Gse nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;

f) il comma 38 prevede che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile e che abbiano ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretino nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario;

• pertanto, per effetto della legge 197/22, per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023, coesistono due modalità di attuazione degli articoli 6, 7, e 8 del regolamento (Ue) 2022/1854:

1) la prima riguarda gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e consiste in un meccanismo di compensazione a due vie con prezzi di riferimento determinati dal decreto-legge stesso sulla base dei prezzi medi di mercato degli anni precedenti;

2) la seconda riguarda gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (Ue) 2022/1854 oltre agli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili (inclusi gli idroelettrici con serbatoio), non già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e consiste in un meccanismo di compensazione a una via con un prezzo di riferimento determinato dal regolamento stesso e rivedibile, in aumento, secondo criteri definiti dall'Autorità, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo;

• le due modalità di attuazione di cui al precedente punto presentano comunque numerose somiglianze per quanto riguarda le procedure per la loro attuazione, la cui implementazione è demandata all'Autorità: lo stesso comma 35 della legge 197/22 prevede che l'Autorità operi anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;

• sia l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 che i commi da 30 a 38 della legge 197/22 definiscono in modo molto preciso e circostanziato le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia, limitando l'ambito di intervento dell'Autorità, nonché, all'interno di tale ambito, la discrezionalità della stessa rispetto ai possibili percorsi implementativi disponibili.

 

Considerato, altresì, che:

• durante l'applicazione della deliberazione 266/2022/R/eel è stata manifestata l'esigenza di specificare cosa si intende con "data di entrata in esercizio" nei casi di rifacimento o potenziamento a seguito dei quali non è stata effettuata una nuova attivazione della connessione registrata su Gaudì né sono state modificate le unità di produzione;

• il comma 5.10 della deliberazione 266/2022/R/eel aveva previsto che i gestori degli impianti di produzione rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 che, al tempo stesso, sono ammessi al Mercato della capacità di cui alla deliberazione Arg/elt 98/11 (di seguito: Mercato della capacità) o sono impianti essenziali alla sicurezza del sistema elettrico ne diano evidenza all'Autorità affinché possano essere effettuate valutazioni specifiche finalizzate a evitare di regolare con il Gse partite economiche non coerenti con le richiamate disposizioni regolatorie;

• il Gse, per le vie brevi, ha evidenziato che occorrono circa tre mesi al fine di completare le attività di analisi, sviluppo e messa in esercizio delle funzionalità informatiche necessarie a dare attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023, nonché ai commi da 30 a 38 della legge 197/22 per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023 (incluso il tempo necessario per raccogliere le dichiarazioni da parte dei produttori).

 

Ritenuto che:

• sia opportuno dare attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023 (fatte salve eventuali proroghe), nonché ai commi da 30 a 38 della legge 197/22 per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023 (fatte salve eventuali proroghe) nel modo più equo e uniforme possibile, compatibilmente con le prescrizioni puntuali in esso contenute, evitando disparità di trattamento;

• sia necessario, come previsto dal comma 35 della legge 197/22, operare in continuità con le modalità operative definite per l'anno 2022 dalla deliberazione 266/2022/R/eel in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;

• sia opportuno prevedere che la "data di entrata in esercizio" degli impianti di produzione, nei casi di rifacimento o potenziamento a seguito dei quali non è stata effettuata una nuova attivazione della connessione registrata su Gaudì né sono state modificate le unità di produzione, sia dichiarata dal produttore al Gse;

• sia opportuno definire con successivi provvedimenti eventuali specifiche in merito all'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e dai commi da 30 a 38 della legge 197/22 nel caso di impianti di produzione essenziali alla sicurezza del sistema elettrico e nel caso di impianti di produzione ammessi al Mercato della capacità;

• sia opportuno prevedere che il Gse attui l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 e i commi da 30 a 38 della legge 197/22 in relazione al periodo compreso tra il 1 dicembre 2022

e il 30 giugno 2023 direttamente a conguaglio, successivamente al termine del periodo medesimo, in quanto le tempistiche necessarie al medesimo Gse per le attività prodromiche di propria competenza non consentono la gestione di acconti precedenti;

• non sia necessario sottoporre a consultazione il presente provvedimento in quanto ha contenuti vincolati e analoghi a quelli di cui alla deliberazione 266/2022/R/eel, già sottoposta a consultazione, come previsto dall'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A.

 

Ritenuto, inoltre, opportuno:

• avviare un procedimento per la definizione, previa consultazione, dei criteri sulla base dei quali, in attuazione del comma 32 della legge 197/22, viene stabilito un prezzo di riferimento per tecnologia superiore a 180 €/MWh, ove necessario, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti;

• prevedere che, nell'ambito del procedimento, i soggetti interessati possano trasmettere fin da subito (e non solo durante la consultazione che verrà condotta) i dati e le informazioni che ritengono utili, con particolare riferimento ai dati dettagliati di costo medio per la produzione di energia elettrica, al fine di raccogliere gli elementi necessari allo scopo;

• dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari, anche avvalendosi, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;

• prevedere che, nel caso di impianti alimentati da biogas, bioliquidi, biomasse solide e rifiuti, i commi da 30 a 38 della legge 197/22 trovino applicazione solo a conguaglio, successivamente al termine del procedimento, in quanto appare probabile che i loro costi di produzione siano superiori a 180 €/MWh

 

delibera

 

1. di approvare le modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione, come declinate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere che il Gse attui l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 e i commi da 30 a 38 della legge 197/22 in relazione al periodo compreso tra il 1 dicembre 2022 e il 30 giugno 2023 direttamente a conguaglio, successivamente al termine del periodo medesimo;

3. di modificare la deliberazione 266/2022/R/eel nei seguenti punti:

— alla definizione di "data di entrata in esercizio" di cui al comma 1.2, al termine del primo periodo sono inserite le parole "Tale data, nei casi in cui non sia disponibile né in Gaudì né presso Terna, viene dichiarata dal produttore al Gse che può effettuare verifiche in merito."; — l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "

Articolo 6

Copertura dei costi amministrativi del Gse

6.1 I costi amministrativi del Gse derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, previa separata evidenza contabile e dettagliata rendicontazione da trasmettere all'Autorità entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferiti.";

— il comma 7.2 è soppresso;

4. di avviare un procedimento per la definizione dei criteri sulla base dei quali, in attuazione del comma 32 della legge 197/22, viene stabilito un prezzo di riferimento per tecnologia maggiore di 180 €/MWh, ove necessario, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti;

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento del procedimento di cui al punto 4;

6. di prevedere che, ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al punto 4:

— i soggetti interessati possano trasmettere all'Autorità, entro il 5 maggio 2023, i dati e le informazioni che ritengono utili, con particolare riferimento ai dati dettagliati di costo medio per la produzione di energia elettrica, al fine di raccogliere gli elementi necessari allo scopo;

— siano pubblicati dall'Autorità uno o più documenti per la consultazione finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di propria competenza;

— il responsabile del procedimento, possa avvalersi, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;

7. di prevedere che il procedimento di cui al punto 4 si concluda entro il 30 ottobre 2023;

8. di prevedere che, nel caso di impianti alimentati da biogas, bioliquidi, biomasse solide e rifiuti, i commi da 30 a 38 della legge 197/22 trovino applicazione solo a conguaglio, successivamente al termine del procedimento;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Servizi Energetici — Gse Spa;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Allegato A