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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 agosto 2022, n. 6907

Inquinamento acustico – Zonizzazione – Competenza dei Comuni – Articolo 4, legge 447/1995 – Obbligo di tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio – Sussistenza – Tendenziale omogeneità delle due pianificazioni – Sussistenza – Perfetta corrispondenza tra le due pianificazioni – Insussistenza – Discrezionalità tecnico-amministrativa dei Comuni in materia acustica – Sussistenza – Sottoposizione a sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità e irrazionalità – Richiesta di concessione edilizia per impianto industriale da realizzarsi in area vietata ai sensi della classificazione acustica comunale – Impianto insalubre di prima classe – Articolo 216, Rd 1265/1934 – Obbligo di isolamento nelle campagne e lontananza dalle abitazioni – Sussistenza – Diniego del Comune – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex articolo 10-bis, legge 241/1990 – Ragionevolezza – Sussistenza

Considerata la diversa funzione delle due tipologie di pianificazione, l'Ordinamento non richiede che tra classificazione acustica del territorio e pianificazione urbanistica vi sia perfetta corrispondenza.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 6907/2022), la "tendenziale omogeneità" con la zonizzazione urbanistica che caratterizza la classificazione acustica non può arrivare fino a richiedere una corrispondenza biunivoca tra le due pianificazioni, in quanto tra le stesse esiste "un naturale scollamento" legato al fatto che lo strumento urbanistico individua le zone omogenne utilizzando criteri quantitativi, mentre quello acustico si avvale di indici qualitativi collegati alla salute umana.
Il CdS ha così respinto il ricorso presentato contro il no di un Comune toscano a una richiesta di concessione edilizia presentata dal proprietario di un’area dove, ai sensi della classificazione acustica comunale, è vietata la realizzazione di impianti industriali.
La prossimità di insediamenti civili e commerciali, argomenta il Giudice, è sufficiente a giustificare il diniego alla realizzazione di un impianto "insalubre" di prima classe il quale, ai sensi del Rd 1265/1934, deve essere isolato nelle campagne e lontano dalle abitazioni. E tale "ragionevole" classificazione non può essere impedita, di per sé, da una "mera previsione" del Prg che, con riferimento alla stessa zona, prevede la destinazione impianti artigianali e industriali, anche considerata la ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dei Comuni in materia acustica, "soggetta al sindacato giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità e irrazionalità". (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 4 agosto 2022, n. 6907