Sentenza Consiglio di Stato 8 settembre 2022, n. 7839
Rifiuti - Impianto privato di discarica di rifiuti non pericolosi - Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 - Esito negativo della compatibilità ambientale - Ragioni - Progetto di discarica ubicato in zona in cui ai sensi del Piano rifiuti non è ammessa la realizzazione di discariche - Contrasto col quadro territoriale regionale paesaggistico - Prevalenza del Piano regionale rifiuti sul quadro territoriale regionale paesaggistico - Sussistenza – Attività di gestione rifiuti – Obbligo di svolgimento recare danno all’ambiente e al paesaggio ai sensi dell’articolo 177, Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Carattere di pubblica utilità dell'opera - Acquisizione solo dopo l'esito favorevole della valutazione ambientale - Sussistenza
Il divieto di realizzare una discarica privata in determinate aree boschive previsto dal Piano regionale rifiuti prevale sulle norme del Quadro territoriale paesaggistico regionale.
Ad affermarlo il Consiglio di Stato che con la sentenza 8 settembre 2022, n. 7839 ha confermato la legittimità della valutazione ambientale negativa in relazione al procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 per la realizzazione di una discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi. Nel caso di specie il Piano regionale dei rifiuti precludeva la realizzazione dell'impianto in quanto impediva, senza deroghe, la localizzazione degli impianti di discarica privata in zone con aree boschive.Il contrasto con una norma più favorevole del Quadro territoriale regionale paesaggistico va risolto, per i Giudici, dando prevalenza al divieto contenuto nel Piano regionale rifiuti: la pianificazione in materia, afferma il Consiglio di Stato, orientata a prevedere la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve logicamente interessarsi anche del territorio sul quale tali impianti impattano, in funzione di una coerente localizzazione degli stessi, considerato anche che ai sensi dell'articolo 177, Dlgs 152/2006 l'attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell'ambiente, della salute, del paesaggio.Infine, quanto alla pubblica utilità dell'opera, il Consiglio di Stato ricorda che essa "nasce" solo dopo un giudizio favorevole di compatibilità ambientale che apre la strada all'approvazione del provvedimento autorizzatorio, non prima. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 8 settembre 2022, n. 7839
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