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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 settembre 2022, n. 34630

Rifiuti – Attività di cava – Nozione  incentrata sulle lavorazioni che la caratterizzano – Articolo 2, Rd 1443/1927 – Esclusioni dall'ambito di applicazione del Dlgs 152/2006 – Rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave di cui al Dlgs 117/2008 – Articolo 185, comma 2, lettera d), Dlgs 152/2006 –  Principio di effettività della disciplina alternativa – Sussistenza – Deroga che opera solo in presenza di una disciplina di rinvio applicata e applicabile nell'ambito di attività di cava autorizzata – Sussistenza – Rifiuti delle industrie estrattive – Disciplina alternativa – Campo di applicazione – Articoli  2 e 3, Dlgs 117/2008 – Emissioni in atmosfera – Esercizio di stabilimento in assenza di autorizzazione – Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 – Reato di condotta – Bene tutelato – Interesse della P.a. a effettuare un controllo preventivo – Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia – Articolo 113, Dlgs 152/2006 – Acque che ricadono sul materiale di cava per poi defluire – Distinzione rispetto alle ipotesi rimesse alla disciplina regionale – Sussistenza – Disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali – Rimessione – Sussistenza

L'esclusione dei rifiuti delle attività estrattive dal Dlgs 152/2006 opera solo quando la disciplina speciale alternativa, ovvero il Dlgs 117/2008, sia "concretamente applicata" nel quadro di un'attività di cava autorizzata.
A ribadire il cd. "principio di effettività della disciplina alternativa" è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 20 settembre 2022, n. 34630, ha accolto il ricorso presentato contro una sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo, nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo di un'area, aveva sposato l'interpretazione secondo cui le terre da scavo prodotte da attività di sfruttamento di cava, ai sensi dell'articolo 185, comma 2, lettera d) del Dlgs 152/2006, sono sempre escluse dal campo di applicazione del "Codice ambientale" a prescindere se prodotte nell'ambito di un'attività autorizzata o meno.
Secondo la Cassazione, invece, l'assenza delle autorizzazioni richieste dal Dlgs 117/2008, disciplina speciale - e alternativa al Dlgs 152/2006 - di riferimento per i rifiuti delle industrie estrattive, lascia l'attività di cava del tutto priva di quelle misure, procedure e azioni finalizzate a prevenire o ridurre il più possibile gli eventuali rischi negativi per l’ambiente  che "giustificano, in ultima analisi, l'operatività della deroga" stabilita dall'articolo 185 del Dlgs 152/2006. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 settembre 2022, n. 34630