Decisione Commissione Ue 2022/1979/Ue
Approvazione del modulo per la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni sugli stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/Ue (Seveso III) e affidamento all'Agenzia Ue per l'ambiente delle banche dati delle informazioni
N.d.R.:
1) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente decisione 2022/1979/Ue le disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;
2) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione 2022/1979/Ue le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione di esecuzione 31 agosto 2022, n. 2022/1979/Ue
(Guue 20 ottobre 2022 n. L 272)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/Ce del Consiglio1, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2012/18/Ue, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI della direttiva suddetta, servendosi del modulo apposito di cui all'allegato della decisione 2009/10/Ce della Commissione2.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue, gli Stati membri devono inoltre fornire alla Commissione determinate informazioni relative agli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, servendosi del modulo apposito di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/895/Ue della Commissione3.
Per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue, gli Stati membri devono servirsi delle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, rispettivamente, di tale direttiva, che devono essere predisposte e tenute aggiornate dalla Commissione.
A norma dell'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l'Agenzia europea dell'ambiente (Aea), nel contesto della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), provvede alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati, in particolare sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto nonché sulle sostanze chimiche pericolose per l'ambiente. Per aumentare le sinergie con le banche dati esistenti sviluppate dall'Agenzia europea dell'ambiente, consolidare le informazioni sull'impatto ambientale degli impianti, migliorare la qualità delle informazioni messe a disposizione del pubblico e dei responsabili politici e aiutare a identificare i rischi potenziali (ad esempio gli effetti domino), è opportuno che l'Aea predisponga e tenga aggiornate, per conto della Commissione, le banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/Ue. Gli Stati membri dovrebbero servirsi di dette banche dati per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue.
I moduli e le banche dati di cui alla direttiva 2012/18/Ue dovrebbero consentire la comunicazione e la disponibilità delle informazioni semplificate trasmesse dagli Stati membri, al fine di assicurarne la massima esattezza, utilità e confrontabilità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri, nel rispetto anche dei requisiti della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Per sfruttare al massimo le sinergie tra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e le comunicazioni per impianti industriali simili, i moduli e le banche dati dovrebbero essere analoghi a e compatibili con quelli usati per le comunicazioni a norma della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio6 e del regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il formato, la frequenza e il contenuto delle quali sono stabiliti rispettivamente nella decisione di esecuzione (Ue) 2018/1135 della Commissione8 e nella decisione di esecuzione (Ue) 2019/1741 della Commissione9.
Per conseguire tali obiettivi è opportuno aggiornare il modulo, figurante nella decisione di esecuzione 2014/895/Ue, di cui gli Stati membri devono servirsi per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue. È pertanto opportuno abrogare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/895/Ue.
Lo sviluppo da parte dell'Aea delle due banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/Ue dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2025. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva dovrebbe quindi iniziare solo dopo tale data.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2012/18/Ue,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'Agenzia europea dell'ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/Ue.
Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue, gli Stati membri si servono del modulo di cui all'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.
Articolo 2
La decisione di esecuzione 2014/895/Ue è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2025. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 3
L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
L'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
che stabilisce il modulo per la trasmissione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue
Nota:
— Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
— I campi non contrassegnati da asterisco hanno una molteplicità di 0-1 nell'infrastruttura Inspire e non sono obbligatori.
— Le informazioni riservate sono indicate come tali con la menzione, per ciascun tipo di dati, dei motivi di rifiuto in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio10.
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1. |
Informazioni contestuali |
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| Tipo | Formato | |
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1.1 |
Identificatore del paese* |
Identificazione del paese in cui è situato lo stabilimento oggetto della comunicazione. |
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1.2 |
Anno di riferimento* |
Anno civile al quale si riferisce la comunicazione. |
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2 |
Informazioni relative all'Autorità competente per lo stabilimento |
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| Tipo
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Formato | |
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2.1 |
Denominazione dell'Autorità competente* |
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2.2 |
Indirizzo dell'autorità competente* |
Indirizzo postale che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese. |
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2.3 |
Indirizzo e-mail dell'Autorità competente* |
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2.4 |
Numero telefonico dell'Autorità competente* |
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2.5 |
Osservazioni |
Eventuali osservazioni dell'utente circa l'autorità competente notificante. |
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3 |
Informazioni nei casi in cui lo stabilimento Seveso è parte integrante di o coincide con un "sito di produzione" (1) |
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| Tipo | Formato | |
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3.1 |
InspireId* |
Identificatore univoco del «sito di produzione» secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/Ce. |
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3.2 |
ThematicId |
Identificatore tematico di oggetto del «sito di produzione». |
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3.3 |
Geometria* |
Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
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3.4 |
Denominazione del sito di produzione* |
Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione. |
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4 |
Informazioni sullo stabilimento Seveso |
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| Tipo | Formato | |
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4.1 |
InspireId* |
Identificatore univoco dello stabilimento (2) secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/Ce. |
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4.2 |
ThematicId |
Identificatore tematico di oggetto della struttura di produzione. |
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4.3 |
Soglia dello stabilimento Seveso* |
Indicazione della soglia (inferiore o superiore) dello stabilimento ai sensi dell'allegato I della direttiva 2012/18/Ue |
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4.4 |
Stato* |
Stato operativo dello stabilimento (in funzione, in disuso, disattivato). |
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4.5 |
Denominazione dello stabilimento* |
Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dello stabilimento. |
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4.6 |
Denominazione dell'impresa madre |
Un'impresa madre è un'impresa che possiede o controlla la società che gestisce lo stabilimento (ad esempio, detenendo oltre il 50 % del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) - cfr. la direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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4.7 |
Indirizzo dello stabilimento* |
Indirizzo postale dello stabilimento che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese. |
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4.8 |
Geometria* |
Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dello stabilimento) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
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4.9 |
Tipo di attività* secondo la classificazione Nace di Eurostat (Se uno stabilimento fa capo a più di un codice Nace, occorre distinguere tra l'attività principale e le attività secondarie.) |
Codice Nace: Nace è il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea; utilizza codici a 6 cifre. L'utente è in pratica tenuto a classificare lo stabilimento Seveso in base a questo sistema, utilizzando le prime 4 cifre, in aggiunta o in alternativa ai codici Spirs. |
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4.10 |
Tipo di attività secondo il codice Spirs. Si può scegliere una categoria facoltativa di attività secondaria che definisca ulteriormente la natura del pericolo. (Se uno stabilimento fa capo a più di un codice Spirs, occorre distinguere tra l'attività principale e le attività secondarie.) |
L'utente può comunicare il codice Spirs. Tipo di attività da indicare in conformità con i codici Spirs: (1) Agricoltura (2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio) (3) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici) (4) Lavorazione dei metalli (5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.) (6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.) (7) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici (8) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio (9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.) (11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi (12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (Gpl) (14) Stoccaggio di Gpl (15) Stoccaggio e distribuzione di gas naturale liquefatto (Gnl) (16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del Gpl) (17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi (18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti (19) Produzione di prodotti farmaceutici (20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti (21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento) (22) Installazioni chimiche (23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base (24) Fabbricazione di plastica e gomma (25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta (26) Trattamento del legno e mobili (27) Fabbricazione e trattamento dei tessili (28) Industrie alimentari e delle bevande (29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio (30) Cantieristica, demolizione e riparazione navale (31) Edilizia e lavori di ingegneria edile (32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento ecc.) (33) Fabbricazione del vetro (34) Produzione di cemento, calce e gesso (35) Elettronica e ingegneria elettrica (36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, scali ferroviari di smistamento ecc.) (37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università ecc.) (38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco) (39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco) (40) Produzione, stoccaggio e manipolazione di biogas (41) Produzione, stoccaggio e manipolazione di gas tecnici (potrebbero essere elencati i più comuni: ossigeno, cloro, ammoniaca, fosgene, acetilene ecc.) (42) Produzione, stoccaggio e manipolazione d'idrogeno (43) Produzione, stoccaggio, manipolazione di sodio (44) Produzione, stoccaggio, manipolazione di litio (45) Produzione, stoccaggio e manipolazione di potassio |
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4.11 |
Link al sito web con informazioni sulla popolazione* |
Indirizzo del sito web in cui si trovano le informazioni di cui all'articolo 14 (Informazioni al pubblico) della direttiva 2012/18/Ue. |
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4.12 |
Link al sito web generico |
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4.13 |
Data dell'ultima ispezione (4) |
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4.14 |
Link alle conclusioni dell'ultima ispezione |
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4.15 |
Osservazioni |
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5. |
Sostanze trattate nello stabilimento |
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| Tipo | Formato | |
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5.1 |
Sostanza/e |
Nome comune o generico oppure categoria di pericolo. |
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5.2 |
Numero Cas |
Il numero Cas è un identificativo numerico univoco che designa una sola sostanza chimica, non ha alcun significato chimico e rimanda a numerose informazioni sulla sostanza chimica in questione. Può contenere fino a 10 cifre, raggruppate in tre parti separate da trattini. (http://www.cas.org/content/chemical-substances). |
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5.3 |
Quantità |
Quantità in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa che determina lo stato Seveso. |
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5.4 |
Proprietà fisiche |
Condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc. |
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5.5 |
Osservazioni sulla sostanza |
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(1) "Sito di produzione" quale definito nell'allegato IV, punto 8.2.4, del regolamento (Ue) n. 1253/2013: «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali»; rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 166/2006 o della direttiva 2012/18/Ue. |
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Note ufficiali
Gu L 197 del 24 luglio 2012, pag. 1.
Decisione 2009/10/Ce della Commissione, del 2 dicembre 2008, che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Gu L 6 del 10 gennaio 2009, pag. 64).
Decisione di esecuzione 2014/895/Ue della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Gu L 355 del 12 dicembre 2014, pag. 51).
Regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Gu L 126 del 21 maggio 2009, pag. 13).
Direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (Gu L 108 del 25 aprile 2007, pag. 1).
Direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Gu L 334 del 17 dicembre 2010, pag. 17).
Regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 33 del 4 febbraio 2006, pag. 1).
Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (Gu L 205 del 14 agosto 2018, pag. 40).
Decisione di Esecuzione (Ue) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 267 del 21 ottobre 2019, pag. 3).
Direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio (Gu L 41 del 14 febbraio 2003, pag. 26).