Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Dlgs 4 ottobre 2022, n. 156

Attuazione della direttiva 2017/1371/Ue, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - Modifiche al Codice penale e al Dlgs 231/2001

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto 4 ottobre 2022, n. 156

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva (Ue) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;

Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2018;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (Ue) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Modifica dell'articolo 322-bis del Codice penale

1. All'articolo 322-bis del Codice penale, approvato nel testo definitivo con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole "istigazione alla corruzione" sono inserite le seguenti: ", abuso d'ufficio";

b) al primo comma, le parole: "e 322, terzo e quarto comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 322, terzo e quarto comma, e 323".

Articolo 2

Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

(omissis)

Articolo 3

Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

(omissis)

Articolo 4

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(omissis)

Articolo 5

Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da "se commessi nell'ambito" a "un importo complessivo non inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore".

Articolo 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 ottobre 2022