Sentenza Tar Lazio 25 ottobre 2022, n. 843
Rifiuti - Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Obbligo del pagamento del contributo di costruzione ex articolo 17, Dpr 380/2001 - Esclusione - Ragioni - Opera di interesse generale realizzata da soggetto autorizzato con titolo autorizzatorio che costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto - Sussistenza
Un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisce opera di interesse generale e pertanto non è dovuto il pagamento del contributo di costruzione ai sensi del Dpr 380/2001.
Così ha deciso il Tar Lazio nella sentenza 25 ottobre 2022, n. 843 annullando il provvedimento di un Comune che aveva ordinato il pagamento di una somma a titolo di contributo di costruzione per un impianto di trattamento rifiuti, evidenziando come la realizzazione dell'impianto avesse comportato la trasformazione in via permanente di suolo inedificato e rientrasse quindi nella casistica degli interventi soggetti a contributo di costruzione ex articolo 16 del Dpr 380/2001.
Le cose però non stanno così secondo i Giudici laziali. L'articolo 17, Dpr 380/2001 esonera dal pagamento del contributo di costruzione le opere riconosciute di interesse generale (requisito oggettivo) e realizzate da soggetti, anche privati, autorizzati a realizzarle (requisito soggettivo). Riguardo al primo requisito, afferma il Tar Lazio, è indubbio come un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisca opera di interesse generale per la collettività. Quanto al secondo requisito l'impresa ricorrente è dotata di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ex articolo 208, Dlgs 152/2006 che costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 25 ottobre 2022, n. 843
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