Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 24 ottobre 2022, n. 1000

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Recupero - End of waste - Requisiti - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 -  Categoria giuridica che va oltre le caratteristiche intrinseche del materiale - Sussistenza - Trattamento del materiale in conformità all'autorizzazione provinciale per il recupero - Insussistenza - Ordinanza sindacale di rimozione del rifiuto - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza

Tar Lombardia

Sentenza 24 ottobre 2022, n. 1000

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;sul ricorso numero di registro generale 351 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da M. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis);

contro

Comune di Montichiari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis); Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale, in Brescia, piazza Paolo VI, n. 29;

nei confronti

Comune di Ghedi, non costituito in giudizio; N.B. Srl in Liquidazione, non costituita in giudizio; E. Srl, non costituita in giudizio; T. Srl, non costituita in giudizio; K.P.I.T. Srl, non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti depositato da M. Srl in data 26 aprile 2022:

per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento, previa sospensione dell''efficacia,

1) dell'ordinanza n. 41/2022 del 25 marzo 2022 del Comune di Montichiari avente ad oggetto ordinanza ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 20066, n. 152 di rimozione e avvio a corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati nell'area di cava sita a Montichiari, in località Levate, contraddistinta ai mappali 42 parte E1 parte del Foglio 11 (NCT Comune di Montichiari), notificata in data 25 marzo 2022;

2) della nota prot. 38858/2022 del 2 marzo 2022 della Provincia di Brescia, nella parte in cui depone per la qualificazione come rifiuto del materiale depositato presso la Cava Kalos;

3) della comunicazione del 25 marzo 2022 della città di Montichiari avente ad oggetto "procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/1990 e s.m.i. per verifiche in merito ai materiali depositati presso la cava K.P.I.T. srl, sita in località Levate di Montichiari, autorizzazione n.914/2013 e s.m.i.. Comunicazione";

con riserva di condanna ex articolo 30 Codice del processo amministrativo

al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montichiari e della Provincia di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Premesso in punto di fatto:

— che la società N.B. Srl (ora in liquidazione) ha svolto presso la cd. "cava Inferno" in Comune di Ghedi – debitamente autorizzata dalla Provincia di Brescia –l'attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce – Cer 170504, per ottenerne "end of waste" commercializzabile;

— che la società M. Srl ha acquistato dalla società N.B. Srl, per rivenderla, una ingente quantità di tale materiale;

— che, a seguito dell'inadempimento del contratto di compravendita da parte della società E. Srl, la società M. Srl ha trasportato parte del prodotto rimasto nella sua disponibilità presso la cd. "cava L." in Comune di Montichiari di proprietà della società K.P.I.T. Srl, mentre la restante parte è rimasta a Ghedi;

— che il Comune di Montichiari, dopo aver ottenuto dalla Provincia di Brescia chiarimenti in ordine alla natura del materiale e specificamente che si trattava di rifiuto e non di "end of waste", ha emesso l'ordinanza sindacale in epigrafe indicata con la quale ha ordinato alla società M. Srl, quale proprietaria del materiale, di provvedere entro sette giorni alla sua rimozione e all'avvio al corretto recupero e/o smaltimento;

Considerato:

— che con il ricorso principale e con il successivo ricorso per motivi aggiunti propri la società M. Srl ha impugnato l'ordinanza sindacale del Comune di Montichiari n. 41/2022, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi di illegittimità

(i) erroneità e contraddittorietà della qualificazione del materiale in questione come rifiuto, anziché come "end of waste" (primo e secondo motivo di impugnazione),

(ii) esiguità del termine di sette giorni concesso dal Comune per la rimozione del materiale dalla cd. "cava L." (terzo motivo di impugnazione),

(iii) legittimità dell'attività di deposito del materiale in questione presso la cd. "cava L." in forza della Scia depositata dalla società proprietaria e non tempestivamente inibita dal Comune (quarto e quinto motivo di impugnazione);

Considerato altresì

— che dei soggetti evocati — tutti in epigrafe elencati – solamente la Provincia di Brescia e il Comune di Montichiari si sono costituiti in giudizio e che entrambi resistono ai ricorsi avversari e ne chiedono la reiezione;

— che con ordinanza cautelare n. 336/2020 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso il provvedimento impugnato in attesa della decisione dei connessi ricorsi R.G. n. 762/2020 e n. 277/2021, rinviando la causa all'udienza camerale del 12 ottobre 2022 per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare;

— che all'udienza camerale del 12 ottobre 2022 la causa è stata introitata per l'eventuale definizione in forma semplificata, come da avviso orale dato alle parti presenti;

Rilevato:

— che con ricorso rubricato al n. 762/2020 di R.G. la società N.B. Srl ha impugnato gli atti con i quali la Provincia di Brescia ha qualificato come rifiuto il materiale dalla stessa prodotto, in parte divenuto di proprietà della società M. Srl, e ancora depositato presso la cd. "cava Inferno" in Ghedi;

— che con ricorso rubricato al n. 277/2021 di R.G. la società M. Srl ha impugnato i medesimi atti, nonché un'ulteriore nota nella quale la Provincia ha ribadito la natura di rifiuto del materiale in questione;

— che con sentenza n. 780/2022 questa Sezione, previa riunione dei due ricorsi, li ha respinti entrambi, ritenendo corretta la qualificazione del materiale per cui è causa effettuata dalla Provincia per un duplice ordine di ragioni, e precisamente

(a) perché detto materiale è privo del requisito della certezza dell'impiego produttivo, necessario ai sensi dell'articolo 184-ter Dlgs. n. 152/2006 per poter divenire "end of waste";

(b) perché esso è stato trattato in violazione dei limiti temporali e quantitativi dell'autorizzazione rilasciata alla società N.B. Srl;

Ritenuto:

— che sussistono i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito per la decisione della causa in forma semplificata;

— che infatti le considerazioni in punto di qualificazione giuridica svolte dalla Sezione nella sentenza n. 780/2022 valgano anche nella presente controversia, essendo sempre il materiale prodotto dalla società N.B. Srl quello di cui si discute in entrambi i giudizi, irrilevante restando la sua collocazione (in quel caso essere nella cd. "cava Inferno" a Ghedi e in questo caso nella cd. "cava L." a Montichiari);

— che va ribadito che affinché possa ritenersi integrato il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter Dlgs n. 152/2006 è necessario che il materiale che aspira a essere qualificato "end of waste" abbia uno specifico scopo produttivo, per le ragioni precisate nella già richiamata sentenza n. 780/2022;

— che del pari va ribadito che la definizione "end of waste" sottende una categoria giuridica, che va oltre le caratteristiche intrinseche del materiale, e che presuppone – tra l'altro — che detto materiale sia stato trattato in conformità all'autorizzazione provinciale che ne ha consentito il recupero per fini produttivi;

— che il materiale prodotto dalla società N.B. Srl e depositato a Montichiari, esattamente come quello depositato a Ghedi, non soddisfa nessuna delle suvviste condizioni e dunque legittimamente è stato qualificato come rifiuto;

— che la natura giuridica di rifiuto costituisce motivo autonomo e autosufficiente a giustificare l'ordinanza sindacale di rimozione del materiale dalla "cava L.";

— che conseguentemente, in conformità alla consolidata giurisprudenza sul provvedimento plurimotivato (ex plurimis, C.d.S., Sezione V, sentenza n. 1529/2022), risulta superfluo l'esame delle censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti in relazione all'ulteriore motivo posto a fondamento dell'ordinanza sindacale qui gravata (i.e. l'assenza di un'autorizzazione al deposito del materiale de quo presso la "cava L.");

— che, infine, anche la doglianza sull'esiguità del termine concesso dal Comune non merita accoglimento, perché come specificato dall'Ente nella corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata in giudizio, si trattava del termine per avviare le operazioni di rimozione e non certo per concluderle (v. docc. 20 e 21 fascicolo del Comune);

— che in ogni caso la ricorrente non ha nemmeno interesse a far valere la doglianza, avendo comunicato all'amministrazione a mezzo del legale officiato che quel termine, così inteso, era stato da essa rispettato (v. doc. 22 fascicolo del Comune);

Ritenuto conclusivamente

di respingere il ricorso principale siccome infondato

di dichiarare improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse

di regolare la ripartizione delle spese di giudizio in conformità al criterio della soccombenza nella misura specificata in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:

a) respinge il ricorso principale;

b) dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;

c) condanna la società M. Srl a rifondere alla Provincia di Brescia e al Comune di Montichiari le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00, oltre ad accessori di legge, per ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2022