Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2014, n. 12229
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Regolamento sul riutilizzo - Abolitio criminis - Esclusa - Natura di norma temporanea - Confermata - Esclusione del "favor rei" - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Assenza di requisiti per il recupero semplificato - Rientra
Considerato che le fattispecie che costituivano reato hanno continuato, sebbene in un quadro amministrativo mutato, ad essere penalmente sanzionate, il regolamento sul riutilizzo delle terre da scavo non ha comportato alcuna abolitio criminis.
Tra la disciplina contenuta nel previgente articolo 186 del Dlgs 152/2006 e il successivo regolamento sul riutilizzo (Dm 161/2012), precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 12229/2014, sussiste una sostanziale continuità normativa perché permane il medesimo disvalore delle condotte, in quanto i requisiti ambientali/sanitari richiesti dalle due norme sono rimasti, per quanto qui interessa, analoghi.
Avendo assunto l'articolo 186 del Dlgs 152/2006 la natura di norma temporanea, comunque, lo stesso continua ad applicarsi a tutti i fatti commessi durante la sua vigenza, perché è esclusa l'applicazione dell'articolo 2 del C.p., laddove impone l'applicazione della norma posteriore più favorevole per il reo (cd. “favor rei”).
Con riferimento alla sanzione prevista dall'articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, infine, la sentenza ricorda che la norma punisce anche l'accertata carenza dei presupposti richiesti ab initio per poter accedere alla procedura semplificata di recupero (ex Dm 5 febbraio 1998).
Corte di Cassazione
Sentenza 14 marzo 2014, n. 12229
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