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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 10 novembre 2022, causa C-278/21

Territorio – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Obbligo di valutazione di incidenza – Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/Cee – Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto – Prosecuzione dell'attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate – Autorizzazione concessa a seguito di una valutazione incompleta che subordina la prosecuzione all'ottenimento di una nuova autorizzazione – Obbligo di nuova valutazione di incidenza – Sussistenza – Valutazione pertinenti effettuate nel frattempo – Rilevanza – Sussistenza

La P.a. può assoggettare a una nuova valutazione di incidenza sugli habitat la prosecuzione, a condizioni invariate, dell'attività di un impianto produttivo già autorizzato ai sensi della direttiva 92/43/Cee in fase di progetto.
Una nuova valutazione di incidenza, in base a quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 novembre 2022, causa C-278/21, è infatti richiesta nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l'incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall'altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all'ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno.
In tale ipotesi, argomenta la Cge in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un Giudice danese, è quindi derogabile la regola secondo la quale la prosecuzione a condizioni invariate dell'attività già autorizzata non deve, in linea di principio, essere soggetta all'obbligo di valutazione previsto dall’articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.
Per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell'attività a una nuova valutazione conforme alla direttiva 92/43/Cee e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo - come quelle che hanno preceduto l'adozione delle pianificazioni idrografiche e Natura 2000 relative, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale l'attività può avere incidenze - qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e "le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive". (AG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 10 novembre 2022, causa C-278/21

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/Cee - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafo 3 - Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto - Obbligo di valutazione - Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui lautorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta