Delibera Arera 8 novembre 2022, n. 557/2022/R/eel
Modalità ottenimento agevolazioni per il consumo di energia rinnovabile al servizio degli impianti per la produzione di idrogeno verde - Esenzione oneri afferenti al sistema elettrico
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 8 novembre 2022, n. 557/2022/R/eel
(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 10 novembre 2022)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1226a riunione del 8 novembre 2022
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
• il regolamento (Ue) 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
• il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020;
• il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito: regolamento 2021/241), che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
• il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
• la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
• la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2022, 2022/C 80/01, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022";
• la comunicazione della Commissione europea del 20 luglio 2022, C(2022) 5342 final, recante "Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (di seguito: decreto-legge 36/22);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito: Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
• il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 26 gennaio 2000;
• il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 settembre 2022, recante condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde elettrico (di seguito: decreto ministeriale 21 settembre 2022);
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o Tit).
Considerato che:
• la Riforma 4 "Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del Pnrr, consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme Ue in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva 2018/2001. Tale misura intende sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva 2018/2001 o dall'energia elettrica prelevata dalla rete;
• la milestone M2C2-21 della richiamata Riforma 4 prevede che "La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno [che si traduce in 3 tCO2eq/tH2]";
• l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 36/22, in attuazione di quanto stabilito dalla Riforma 4 della Missione 2, componente 2, prevede che "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
• in attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 36/22, il decreto ministeriale 21 settembre 2022 individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede all'agevolazione consistente nella restituzione della quota variabile delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: agevolazione);
• in particolare, l'articolo 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2022 definisce le condizioni tecniche per l'accesso a tale agevolazione, prevedendo:
a) al comma 1, che l'idrogeno sia prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica prelevata dalla rete e abbia caratteristiche di "idrogeno verde", ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2;
b) al comma 2, che gli impianti di produzione di "idrogeno verde" utilizzino energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore, oppure, qualora siano collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, utilizzino energia elettrica munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21;
c) al comma 3, che l'energia elettrica da fonti rinnovabili (come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 199/21) e che il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di cui al comma 1 siano effettuati con riferimento all'articolo 25, paragrafo 2, e a quanto previsto dall'Allegato V della direttiva 2018/2011 o, in alternativa, secondo le norme Iso 14067:2018 o Iso 14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da:
1) l'energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno precedente;
2) l'energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, il cui fattore emissivo è considerato nullo;
3) l'energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all'impianto, il cui fattore emissivo è considerato nullo;
• inoltre, l'articolo 4 del decreto ministeriale 21 settembre 2022 prevede:
a) al comma 2, che l'agevolazione è riconosciuta a consuntivo a titolo di ristoro degli oneri generali afferenti al sistema elettrico versati, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
b) al comma 3, che l'Autorità determini le modalità di fruizione dell'agevolazione, nonché le modalità per la copertura degli oneri complessivi oggetto di restituzione;
c) al comma 4, che successivamente all'adozione del provvedimento di cui alla precedente lettera b), con apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica siano definite le condizioni per la compatibilità dell'agevolazione con la normativa sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea; e che con il medesimo decreto ministeriale di cui al primo periodo siano, altresì, definite le modalità di monitoraggio delle agevolazioni, al fine di verificarne l'impatto sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.
Ritenuto che:
• l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 2022 abbia contenuto vincolato e non richieda pertanto pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
• sia opportuno specificare che la restituzione della parte variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico trovi concreta applicazione solo per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi dotata di garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, in quanto l'energia elettrica consumata e istantaneamente prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili direttamente collegati all'impianto di elettrolisi (nell'ambito, cioè, di un sistema semplice di produzione e consumo) non è soggetta all'applicazione di tali componenti tariffarie;
• sia opportuno identificare la società Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: Gse) come soggetto deputato alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2022, necessaria all'eventuale ristoro delle somme versate dai titolari di impianti di elettrolisi alimentati da energia rinnovabile che rispettino tali condizioni, nonché come soggetto deputato a tale ristoro in quanto l'operatività richiesta è simile ad altre fattispecie già gestite dal Gse;
• sia opportuno disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza dai gestori di impianti di elettrolisi al Gse, nonché le modalità di determinazione, da parte del Gse, della restituzione delle componenti tariffarie a partire dai dati resi disponibili dai gestori degli impianti medesimi e dal Gestore del Sistema Informativo Integrato;
• sia, altresì, opportuno attribuire al Gse l'incarico di presentare una proposta da sottoporre ad approvazione dell'Autorità, per definire le modalità e il formato delle istanze per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 settembre 2022, nonché le procedure operative per il calcolo dei parametri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 21 settembre 2022;
• sia opportuno prevedere che le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2022 siano poste a carico del solo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 43 del Tit, in quanto sono una misura di sostegno per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili;
• sia necessario prevedere, in attuazione delle norme di standstill, che l'efficacia del presente provvedimento sia sospesa fino alla verifica positiva di compatibilità della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in esito al procedimento avviato con la notifica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 21 settembre 2022, e che sia pertanto opportuno prevedere che, laddove la decisione della Commissione europea preveda condizioni o limitazioni, il presente provvedimento possa essere successivamente integrato
delibera
Articolo 1
Presentazione dell'istanza dai gestori di impianti di elettrolisi al Gse
1.1 I gestori di impianti di elettrolisi che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2022 possono presentare istanza al Gse finalizzata alla restituzione delle parti variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico applicate all'energia elettrica prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi dotata di garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21.
1.2 Per le finalità di cui al comma 1.1, il Gse predispone uno schema di istanza tramite il quale i gestori di impianti di elettrolisi forniscono al medesimo Gse tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2022.
1.3 La richiesta formulata dai gestori di impianti di elettrolisi ha validità di 12 (dodici) mesi e può essere oggetto di tacito rinnovo secondo modalità definite dal Gse.
1.4 Il Gse presenta all'Autorità, per approvazione, lo schema di istanza di cui al comma 1.2.
Articolo 2
Determinazione, da parte del Gse, della restituzione delle componenti tariffarie
2.1 Il Gse, a partire dalle informazioni rese disponibili da ogni gestore di impianti di elettrolisi di cui al comma 1.1, verifica il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2022.
2.2 Il Gse dà evidenza al Gestore del Sistema Informativo Integrato e ai rispettivi gestori di rete dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2022, comprensivo dei dati afferenti al corrispondente punto di connessione, con cadenza annuale, fatte salve variazioni a vario titolo intervenute.
2.2 Il Gestore del Sistema Informativo Integrato, sentito il Gse, definisce le modalità per la messa a disposizione al medesimo Gse dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (Rcu) con riferimento ai punti di prelievo attraverso cui viene prelevata l'energia elettrica da ogni gestore di impianti di elettrolisi di cui al comma 1.1, nonché dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata.
2.3 Il Gse, ove occorra, può richiedere ai gestori di rete responsabili dell'attività di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata ulteriori dati eventualmente necessari ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
2.4 Qualora la verifica di cui al comma 2.1 abbia esito positivo, il Gse, per ogni gestore di impianti di elettrolisi di cui al comma 1.1 e per ogni mese, determina gli oneri complessivi oggetto di restituzione. Tali oneri sono pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata dotata di garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 e il valore unitario delle parti variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico che trovano applicazione con riferimento alle caratteristiche del cliente finale e dei punti di prelievo attraverso cui viene prelevata l'energia elettrica.
2.5 Per le finalità di cui al presente articolo, il Gse presenta all'Autorità, per approvazione, una proposta contenente le proprie procedure operative.
Articolo 3
Copertura degli oneri oggetto di restituzione da parte del Gse nonché dei costi operativi del medesimo Gse
3.1 Gli oneri oggetto di restituzione da parte del Gse ai sensi del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 43 del Tit.
3.2 A copertura dei costi amministrativi per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, i soggetti ammessi al beneficio corrispondono al Gse un contributo una tantum, da erogare all'atto della prima richiesta, e un contributo annuale, le cui entità saranno definite dall'Autorità su proposta dal Gse.
Articolo 4
Disposizioni finali
4.1 Il Gse, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2024, trasmette all'Autorità un rapporto inerente all'attività svolta nell'anno precedente in relazione al presente provvedimento, evidenziando, altresì, in relazione all'anno di competenza, il numero dei soggetti ammessi al beneficio, la quantità complessiva di energia elettrica per la quale è stata effettuata la restituzione delle componenti tariffarie e gli importi erogati.
4.2 All'articolo 43, comma 43.1, del Tit è aggiunta la seguente lettera:
"ee) le agevolazioni previste dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 settembre 2022 per gli impianti di produzione di idrogeno verde che utilizzano energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile."
4.3 L'efficacia del presente provvedimento è sospesa fino alla verifica positiva di compatibilità della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in esito al procedimento da avviarsi con la notifica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 21 settembre 2022.
4.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici Spa e a Cassa per i servizi energetici e ambientali.
4.5 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.