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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 16 novembre 2022, n. 15155

Danno ambientale e bonifiche - Procedimento di bonifica ex articolo 242, Dlgs 152/2006 - Misure di messa in sicurezza di emergenza - Competenza della Regione - Esclusione - Competenza della Provincia/Città metropolitana - Sussistenza - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque emunte nell’ambito delle procedure di messa in sicurezza di emergenza - Competenza della Provincia - Sussistenza

Nell'ambito degli interventi di bonifica ex articolo 242, Dlgs 152/2006 la procedura di messa in sicurezza di emergenza (cd. "Mise") è di competenza della Provincia/Città metropolitana non della Regione.
Così ha deciso il Tar Lazio nella sentenza 16 novembre 2022, n. 15155 con la quale ha confermato che spettava alla Provincia la competenza per l'autorizzazione allo scarico delle acque emunte chiesta nell'ambito di un procedimento di messa in sicurezza di emergenza nell'ambito di una bonifica di un sito inquinato ex articolo 242, Dlgs 152/2006.
La lettura della norma del Dlgs 152/2006 evidenzia che le procedure operative di competenza della Regione espressamente indicate sono: il Piano ordinario di bonifica e la messa in sicurezza operativa o permanente. I Giudici laziali ricordano che, come precisato anche dal MinAmbiente nella circolare 28 luglio 2016, n. 14464, per quanto riguarda invece la fase precedente, cioè le misure di messa in sicurezza di emergenza, la competenza è della Provincia/Città metropolitana che quindi doveva provvedere in merito al rilascio del relativo titolo autorizzatorio richiesto. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 16 novembre 2022, n. 15155