Sentenza Corte di Giustizia Ue 17 novembre 2022, causa C-54/21
Appalti - Aggiudicazione - Principi di trasparenza e riservatezza ex articoli 18 e 21, direttiva 2014/24/Ue (N.d.R. articoli 4 e 53, Dlgs 50/2016) - Pubblicazione integrale delle informazioni trasmesse dagli offerenti alle amministrazioni aggiudicatrici - Esclusione - Bilanciamento tra riservatezza delle informazioni ed esigenze di tutela giurisdizionale - Necessità - Sussistenza - Diritto di accesso dell'offerente respinto - Accesso al contenuto essenziale delle informazioni trasmesse dagli altri offerenti relative alle esperienze/referenze, alla concezione del progetto/alle modalità di esecuzione, al personale preposto all'esecuzione dell'appalto - Necessità - Sussistenza
All'operatore escluso da un appalto deve essere riconosciuto l'accesso al contenuto essenziale delle informazioni trasmesse dagli altri offerenti sulle rispettive esperienze/referenze e sul personale preposto all'esecuzione dell'appalto.
Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21) chiamata a pronunciarsi nell'ambito di una controversia per l'aggiudicazione di un appalto relativo allo sviluppo di progetti per la gestione ambientale di alcuni distretti idrografici. La ricorrente, in particolare, contestava all'amministrazione aggiudicatrice l'omessa divulgazione delle informazioni trasmesse dalle altre offerenti in merito alle rispettive offerte.
La Corte afferma innanzitutto che gli articoli 18 e 21 della direttiva appalti (direttiva 2014/24/Ue) sui principi di trasparenza e riservatezza devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga, con la sola eccezione dei segreti commerciali, la pubblicazione integrale delle informazioni trasmesse dagli offerenti alle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, devono infatti astenersi dall'adottare discipline che pregiudichino il bilanciamento tra l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e il divieto di divulgare informazioni riservate.
La Corte precisa altresì che l'amministrazione, in caso di rifiuto alla divulgazione integrale delle informazioni (per esempio per motivi di interesse pubblico), deve in ogni caso consentire all'operatore respinto l'accesso al "contenuto essenziale" delle informazioni trasmesse dagli altri offerenti relative alle esperienze/referenze pertinenti all'appalto, alla concezione del progetto e alle modalità di esecuzione, nonché alle identità e qualifiche professionali dei subappaltatori e del personale preposto all'esecuzione dell'appalto. (IM)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21
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