Sentenza Consiglio di Stato 22 novembre 2022, n. 10275
Accesso agli atti amministrativi - Richiesta di accesso facendo inequivoco riferimento all'accesso tradizionale ex articolo 22, legge 241/1990 - Obbligo per la P.a. di esaminare la richiesta anche ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 33/2013 - Esclusione - Accesso all'informazione ambientale ex articolo 3, Dlgs 195/2005 - Condizioni - Interesse del richiedente volto a difendere i propri interessi in giudizio relativi a procedimenti diretti a verificare l'impatto sulle matrici ambientali circostanti della propria attività - Legittimità della richiesta di accesso all'informazione ambientale - Insussistenza
Una richiesta di accesso agli atti amministrativi fatta riferendosi in modo esplicito all'accesso generico ex legge 241/1990 preclude la possibilità di godere del più ampio accesso civico generalizzato ex Dlgs 33/2013.
A precisarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 22 novembre 2022, n. 10275 in relazione al diniego di un Comune all'accesso agli atti amministrativi da parte di una azienda che lamentava la violazione della disciplina dell'accesso civico generalizzato ex articolo 5, Dlgs 33/2013. I Giudici hanno affermato che, se è vero che se la domanda di accesso ai documenti è formulata in modo generico o richiama entrambi gli istituti (accesso cd. "tradizionale" e accesso civico generalizzato) la P.a. ha il potere-dovere di esaminarla nella sua interezza. Nel caso di specie però la richiesta di accesso ai documenti da parte dell'impresa era stata fatta con inequivoco riferimento alla disciplina dell'accesso oggetto ex articolo 22, legge 241/1990: tale circostanza esclude la possibilità dell'accesso civico generalizzato.
L'impresa inoltre lamentava i documenti richiesti sarebbero "informazioni ambientali" per cui l'accesso sarebbe da ricondurre anche all'istituto di cui al Dlgs 195/2005. La disciplina in questione però, hanno sottolineato i Giudici, è principalmente volta a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l'ambiente in un'ottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine "di contribuire sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali" (così la direttiva 2003/4/Ce recepita dal Dlgs 195/2005). Nel caso di specie l'interesse dell'impresa ricorrente è tutt'altro dato che è quello di difendere i propri interessi in giudizio in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a sui carico diretti a verificare eventuali impatti dell'attività gestita sulle matrici ambientali circostanti. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 22 novembre 2022, n. 10275
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