Sentenza Consiglio di Stato 5 dicembre 2022, n. 10609
Autorizzazione integrata ambientale - Rinnovo ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Conferenza dei servizi ex articolo 14, legge 241/1990 - Partecipanti - Comune limitrofo all'impianto - Diritto a partecipare alla Conferenza - Esclusione
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2014, n. 648.
Solo le Amministrazioni che hanno un interesse diretto all'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia) partecipano alla Conferenza di servizi per il rilascio.
A ribadirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 5 dicembre 2022, n. 10609 che ha confermato la sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2014, n. 648 con riguardo al rinnovo di una autorizzazione integrata ambientale per una attività di produzione e commercio di leganti idraulici. Il Comune ricorrente – limitrofo al territorio nel quale insiste l'impianto – impugnava il rilascio del titolo autorizzatorio lamentando di non essere stato invitato alla Conferenza di servizi quando, a suo dire, l'articolo 29-quater, comma 5, Dlgs 152/2006, va interpretato nel senso di consentire la partecipazione alla Conferenza di "tutte" le Amministrazioni comunque competenti in materia ambientale.
Per i Giudici invece, come correttamente statuito dal Tar, la norma in questione va interpretata nel senso che alla Conferenza di servizi sono chiamati a partecipare soltanto gli Enti che hanno concretamente voce in capitolo, cioè quelli direttamente interessati al provvedimento da emanare. Altre Amministrazioni che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitate, senza però che le stesse possano incidere sulla decisione da adottare. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 5 dicembre 2022, n. 10609
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