Delibera Arera 6 dicembre 2022, n. 674/2022/R/efr
Modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 KW - Attuazione del Dm 2 agosto 2022, n. 297
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 6 dicembre 2022, n. 674/2022/R/efr
(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 9 dicembre 2022)
Nella 1230a riunione del 6 dicembre 2022
Visti:
• la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• la legge 29 novembre 2007, n. 222;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
• il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
• il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
• il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito: decreto legislativo 42/04);
• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 10 settembre 2010 (di seguito: Linee guida);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017 (di seguito: decreto ministeriale 16 marzo 2017);
• il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297 (di seguito: decreto interministeriale 2 agosto 2022);
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o Tica);
• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
• il parere dell'Autorità 16 aprile 2015, 172/2015/I/efr;
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 400/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2015/R/eel);
• il parere dell'Autorità 16 febbraio 2017, 63/2017/I/efr;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2017/R/eel);
• la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 581/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2020/R/eel);
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro Strategico 2022-2025;
• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel;
• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel);
• la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 128/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2022/R/eel);
• la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 573/2022/R/eel;
• il comunicato dell'Autorità del 12 luglio 2022, recante "Testo Integrato Connessioni Attive (Tica) – Chiarimenti definizioni potenza";
• il Codice di rete di Terna Spa. (di seguito: Terna);
• la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano Cei 0-16; • la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano Cei 0-21.
Considerato che:
• l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede, tra l'altro, che, a partire dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera) nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dall'articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Modello Unico), sentita l'Autorità; e che tale Modello Unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici Spa. (di seguito anche: Gse);
• il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 19 maggio 2015, ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 19 maggio 2015 – di seguito: Modello Unico per impianti fotovoltaici). In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 trovano applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
— realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
— aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
— aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
— per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
— realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
— assenza di ulteriori impianti di produzione nello stesso punto di connessione;
• il Modello Unico per impianti fotovoltaici è costituito da due parti:
— la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nonché alla richiesta di connessione. Essa include, tra l'altro, il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati nel sistema Gaudì e per la trasmissione al Gse dei dati necessari per lo scambio sul posto (di seguito: Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici);
— la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Essa include, tra l'altro, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del format del regolamento di esercizio e del contratto di scambio sul posto (di seguito: Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici);
• il decreto ministeriale 19 maggio 2015 prevede, tra l'altro, che:
— nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete; e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del richiedente, come determinato dall'Autorità ed eventualmente da corrispondersi in due rate qualora superi l'importo pari a 100 euro;
— nei casi che non rientrano nel precedente alinea (ossia nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'istallazione del gruppo di misura), trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessioni;
— i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici, anche al fine di consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati;
— l'Autorità aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico;
— i gestori di rete forniscano al richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi;
• l'Autorità, con la deliberazione 400/2015/R/eel, ha modificato il Tica, al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015;
• la deliberazione 400/2015/R/eel, in particolare, ha previsto che:
— nel caso degli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 (di seguito: impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015) e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura:
i. l'iter di connessione sia avviato automaticamente alla presentazione della Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
ii. il richiedente versi all'impresa distributrice, a titolo di corrispettivo omnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione previsto dall'articolo 12, comma 12.1, del Tica, non prevedendo il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo;
iii. l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici;
— per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui al precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dal Tica in materia di connessione degli impianti di produzione;
— le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (Mcc), predisposte e pubblicate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 3 del Tica, prevedano una sezione autonoma, di semplice e rapida lettura, dedicata agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;
• successivamente, il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 16 marzo 2017, ha approvato i Modelli Unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: Modelli Unici per impianti di microcogenerazione). In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 trovano applicazione nel caso di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
— realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
— aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
— alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o Gpl;
— per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
— ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
— aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
• i Modelli Unici per impianti di microcogenerazione, coerentemente con quanto già previsto nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, sono costituiti da due parti:
— la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili nonché alla richiesta di connessione (di seguito: Parte I dei Modelli Unici per impianti di microcogenerazione);
— la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di microcogenerazione (di seguito: Parte II dei Modelli Unici per impianti di microcogenerazione);
• le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 16 marzo 2017 (di seguito: impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017) sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;
• l'Autorità, con la deliberazione 581/2017/R/eel, ha modificato il Tica, al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017;
• la deliberazione 581/2017/R/eel ha esteso la regolazione già prevista dal Tica per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, come derivante dalle integrazioni introdotte con la deliberazione 400/2015/R/eel, agli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, poiché le disposizioni
del decreto ministeriale 19 maggio 2015 e del decreto ministeriale 16 marzo 2017 sono sostanzialmente analoghe;
• inoltre, la medesima deliberazione 581/2017/R/eel, ha previsto:
— nel solo caso di impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, che il richiedente, contestualmente all'invio della Parte I dei Modelli Unici per impianti di microcogenerazione, trasmetta al sistema Gaudì le informazioni utili per identificare correttamente l'impianto di microcogenerazione, come opportunamente integrate con la medesima deliberazione;
— sia nel caso di impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 sia nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, che il richiedente, contestualmente all'invio della Parte I dei Modelli Unici, trasmetta anche informazioni e documenti ove non già previsti che consentono al sistema Gaudì di disporre di tutte le informazioni utili per identificare correttamente l'impianto di produzione;
— sia nel caso di impianti di microcogenerazione decreto ministeriale 16 marzo 2017 sia nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, che il richiedente, contestualmente all'invio della Parte II dei Modelli Unici, aggiorni le informazioni di cui al precedente alinea. Tale previsione consente al gestore di rete e al sistema Gaudì di disporre dei dati aggiornati all'atto della connessione;
• infine, l'articolo 25 (recante semplificazioni per l'installazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili al servizio di edifici) del decreto legislativo 199/21, prevede:
— al comma 3, che decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21 (15 dicembre 2021):
i. con il Modello Unico per impianti fotovoltaici previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 sia possibile richiedere anche il ritiro da parte del Gse dell'energia elettrica immessa in rete, ivi compreso l'accesso al regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 (lettera a) del medesimo comma 3);
ii. il campo di applicazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 sia esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW (lettera b) del medesimo comma 3);
— al comma 4, che con il Modello Unico di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 25 del decreto legislativo 199/21 sia possibile richiedere al Gse l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21, decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti ministeriali;
— al comma 5, che le istanze presentate mediante il Modello Unico di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 25 del decreto legislativo 199/21 siano trasferite dai gestori di rete alla piattaforma digitale prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 199/21 ovvero alle piattaforme previste dall'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo 199/21 con modalità esclusivamente informatizzate;
• l'articolo 7 (recante la regolamentazione delle tariffe incentivanti per piccoli impianti di produzione), comma 1, lettera a), del decreto legislativo 199/21 prevede la definizione delle modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili e aventi costi di generazione più vicini alla competitività di mercato;
• l'articolo 8 (recante la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica) del decreto legislativo 199/21 prevede l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili;
• l'articolo 19 (recante la piattaforma unica digitale per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili) del decreto legislativo 199/21 prevede l'istituzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze, previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28/11, relative all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, realizzata e gestita dal Gse;
• l'articolo 9 del decreto-legge 17/22 modifica l'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 prevedendo che "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/Cu, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.";
• l'articolo 10 del decreto-legge 17/22 prevede che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto";
• l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 122/2022/R/eel, con la deliberazione 128/2022/R/eel, ha dato attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 199/21 dando mandato al Gse, previa informativa all'Autorità, di definire le informazioni e la documentazione strettamente necessarie per dare seguito a quanto disciplinato dalla medesima deliberazione 128/2022/R/eel, in aggiunta a quanto già previsto dall'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici (all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015) e di pubblicare nel proprio sito internet la versione del Modello Unico aggiornata e integrata ai sensi della medesima deliberazione 128/2022/R/eel e di quanto già previsto dalla deliberazione 581/2017/R/eel.
Considerato che:
• il decreto interministeriale 2 agosto 2022, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 17/22, ha definito le condizioni e le modalità per l'estensione del Modello Unico semplificato di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
— realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze;
— ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi (superando il vincolo, previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, di non superare la potenza già disponibile in prelievo, nonché eliminando il vincolo relativo al medesimo livello di tensione cui è connesso il cliente finale e il vincolo della mancanza di altri impianti di produzione connessi tramite lo stesso punto di connessione);
— per i quali, ai fini della connessione, siano necessari interventi sull'impianto del gestore di rete rientranti nella definizione di lavori semplici di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera u), del Tica (ricomprendendo, quindi, oltre agli interventi del gestore di rete limitati all'installazione delle apparecchiature di misura, già previsti con il decreto ministeriale 19 maggio 2015, anche la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa) ovvero eventuali ulteriori tipologie di interventi opportunamente individuate dall'Autorità;
— aventi potenza nominale complessiva, al termine dell'intervento, non superiore a 200 kW. A tal fine, la potenza nominale è determinata dal minore valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni Stc (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (superando, quindi, il riferimento alla potenza nominale intesa come il valore pari alla somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici);
— per i quali sia richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07, ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica immessa in rete mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse (permettendo, quindi, l'utilizzo del modello unico anche ai produttori che vogliono cedere la propria energia elettrica immessa in rete a un utente del dispacciamento diverso dal Gse);
• l'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 2 agosto 2022 ha inoltre precisato che:
— sono esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo decreto interministeriale gli impianti fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 42/04, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto legislativo 42/04 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo decreto legislativo 42/04;
— ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 28/11, rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo decreto interministeriale 2 agosto 2022 gli impianti fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/04, nel caso in cui i pannelli fotovoltaici siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale;
• il decreto interministeriale 2 agosto 2022 ha, quindi, rideterminato l'ambito d'applicazione del Modello Unico prevedendo, inoltre, che esso possa essere utilizzato non solo per la realizzazione, la connessione e l'esercizio dei medesimi impianti fotovoltaici, ma anche per la loro modifica e il loro potenziamento e a tal fine, con l'Allegato 1, ha aggiornato il Modello Unico stesso individuando il proprio contenuto minimo (revisione del Modello Unico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 al fine di renderlo coerente con le novità introdotte dal decreto interministeriale 2 agosto 2022) e confermando la presenza di una Parte I, da trasmettere al gestore di rete prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e di una Parte II, da trasmettere al gestore di rete alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
• il decreto interministeriale 2 agosto 2022 ha, infine, previsto che:
— i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici, anche al fine di consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite dall'Autorità e che forniscano al richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (disposizioni già previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015);
— l'Autorità dia attuazione al medesimo decreto interministeriale:
i. aggiornando i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori, ulteriori rispetto alla fattispecie dei lavori semplici, per la connessione degli impianti di produzione che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello Unico;
ii. definendo un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete nel caso in cui all'impianto si possa applicare l'iter semplificato del Modello Unico (esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto interministeriale 2 agosto 2022);
— il decreto ministeriale 19 maggio 2015 continua ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti dell'Autorità di cui ai precedenti alinea.
Considerato che:
• il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede disposizioni normative, ai fini della procedura semplificata dell'iter di connessione e attivazione degli impianti di produzione utilizzando il Modello Unico, analoghe alle disposizioni normative introdotte dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 199/21 e già implementate nel Testo Integrato Connessioni Attive (rispettivamente, con le deliberazioni 400/2015/R/eel, 581/2017/R/eel e 128/2022/R/eel) oltre che alcuni ampliamenti del campo di utilizzo (ad esempio: l'utilizzo ai fini della modifica o del potenziamento di un impianto fotovoltaico, l'utilizzo anche per impianti fotovoltaici connessi in un punto di connessione utilizzato da altri impianti di produzione, l'utilizzo anche nel caso in cui per la connessione siano necessari lavori alla presa, etc.);
• l'Autorità, con la deliberazione 128/2022/R/efr, ha rimandato a un successivo provvedimento, previa consultazione, le integrazioni e le modifiche del Tica finalizzate a permettere di utilizzare il Modello Unico per impianti fotovoltaici anche nel caso di connessioni di impianti fotovoltaici per i quali il richiedente si avvale della facoltà di accesso al mercato secondo modalità diverse per le diverse sezioni in cui l'impianto è suddivisibile e conseguentemente configurare più unità di produzione ai sensi della deliberazione 581/2020/R/eel;
• a tal fine, l'Autorità, ha avviato, anche con l'ausilio del Gse, un'attività di analisi delle attuali disposizioni regolatorie per l'accesso alle reti elettriche e agli incentivi per individuare il contenuto minimo aggiuntivo da inserire nel Modello Unico per gestire la connessione di un impianto di produzione per il quale si intendono configurare più unità di produzione con eventualmente distinte modalità di accesso al mercato. Tale attività di analisi, a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale 2 agosto 2022, è stata integrata nell'ottica di analizzare anche le diverse casistiche in cui si possono articolare le richieste di modifica e di potenziamento di un impianto fotovoltaico; e che la suddetta attività è in corso di ultimazione;
• l'Autorità, peraltro, intende operare una revisione complessiva del Tica al fine di semplificare in modo rilevante i processi e intende uniformare, per quanto possibile, le procedure per le connessioni relative agli impianti di produzione e alle unità di consumo.
Ritenuto opportuno:
• iniziare a dare attuazione a quanto disposto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 in relazione alle previsioni a contenuto vincolato;
• iniziare, in particolare, ad attuare quanto disposto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevedendo che il Modello Unico possa essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione, la connessione, l'esercizio e la modifica degli impianti fotovoltaici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
— realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze;
— ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi ai quali non siano connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
— per i quali, ai fini della connessione, siano necessari interventi sull'impianto del gestore di rete rientranti nella definizione di lavori semplici di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera u), del Tica;
— aventi potenza nominale complessiva, al termine dell'intervento, non superiore a 200 kW. A tal fine, la potenza nominale è determinata dal minore valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni Stc (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (superando, quindi, il riferimento alla potenza nominale intesa come il valore pari alla somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici);
— per i quali sia costituita un'unica unità di produzione e sia richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07, ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica immessa in rete mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse;
• specificare che il Modello Unico possa essere utilizzato anche per apportare modifiche in un impianto fotovoltaico in esercizio o in iter di connessione, purché tali modifiche non determinino un aumento della potenza in immissione richiesta;
• integrare e modificare conseguentemente il Tica, con effetti a decorrere dal 1 febbraio 2023, per permettere ai soggetti coinvolti di avere a disposizione il tempo necessario per poter adattare i propri processi e sistemi;
• prevedere che il Gse, entro il 20 dicembre 2022, previo assenso del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, pubblichi nel proprio sito internet i Modelli Unici aggiornati e integrati degli elementi strettamente necessari per dare seguito a quanto previsto dalla presente deliberazione, in aggiunta a quelli già previsti dai Modelli Unici allegati al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e al decreto interministeriale 2 agosto 2022. Tale aggiornamento non include gli elementi funzionali a permettere l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 199/21, in quanto i relativi decreti ministeriali non sono ancora stati emanati;
• prevedere che i gestori di rete, entro il 31 gennaio 2023, aggiornino le proprie modalità e condizioni contrattuali (Mcc), predisposte ai sensi dell'articolo 3 del Tica, per dare seguito a quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dalla presente deliberazione;
• prevedere che le altre integrazioni e modifiche del Tica derivanti dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 (quali la connessione di impianti fotovoltaici tramite punti di connessione condivisi con altri impianti di produzione, la connessione di impianti fotovoltaici aventi più unità di produzione, il potenziamento di un impianto fotovoltaico, la connessione di un impianto di produzione che richiede interventi sugli impianti del gestore di rete che non rientrano tra i lavori semplici, la revisione del corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete nel caso in cui all'impianto si possa applicare l'iter semplificato del Modello Unico) siano rimandate a un successivo provvedimento, previa consultazione, in modo da semplificare in modo ampio e organico le procedure di connessione, tenendo, altresì, conto della più generale revisione delle procedure di connessione precedentemente richiamate;
• non sottoporre le precedenti modifiche a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità;
• prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, che i soggetti interessati possano trasmettere all'Autorità, entro la data del 20 gennaio 2023, proprie osservazioni e/o proposte relative al presente provvedimento, al fine di consentire eventuali e successivi adeguamenti e/o integrazioni al presente provvedimento
Delibera
1. il Testo Integrato Connessioni Attive è modificato come di seguito indicato:
• all'interno del Testo Integrato Connessioni Attive le parole "impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 19 maggio 2015" sono sostituite con le seguenti parole: "impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022";
• all'articolo 1, comma 1.1, la lettera aaa) è sostituita dalla seguente lettera:
"aaa) impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 è un impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11, avente tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e, inoltre:
— è ubicato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
— avrà, al termine dell'intervento, una potenza nominale complessiva non superiore 200 kW. Tale potenza è determinata come valore minimo tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni Stc (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano;
— per il quale sia contestualmente richiesto il ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse, ivi inclusi i regimi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal Gse del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna;";
• all'articolo 1, comma 1.2:
— alla lettera ee), punto 1., le parole "il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015, comprensivo delle informazioni e della documentazione aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel" sono sostituite dalle seguenti parole: "il Modello Unico, pubblicato dal Gse nel proprio sito e positivamente verificato dall'Autorità, redatto sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dal relativo Allegato 1, nonché di quanto previsto dalla deliberazione 674/2022/R/eel";
— alla lettera ee), punto 2, dopo le parole "impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili,", sono aggiunte le seguenti parole: "opportunamente modificati al fine di riportare anche i seguenti dati:
— il valore del fattore di potenza;
— il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW;
— il valore della potenza efficiente netta espressa in kW;
— il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;
— il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;
— la tipologia dell'impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore
endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario."; — dopo la lettera hh) sono aggiunte le seguenti lettere:
"ii) decreto interministeriale 2 agosto 2022 è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297; jj) deliberazione 674/2022/R/eel è la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 674/2022/R/eel.";
• all'articolo 6-bis, il comma 6-bis.1 è sostituito dal seguente comma:
"6-bis.1 Nel caso di un impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 ovvero nel caso di un impianto di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, le richieste di connessione sono presentate al gestore di rete sulla cui rete insiste il punto di connessione già esistente e utilizzato per i prelievi di energia elettrica utilizzando il Modello Unico esclusivamente qualora l'unico impianto di produzione per cui si richiede la connessione non condivida il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. Allo scopo il richiedente, prima di dare avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al medesimo gestore di rete esclusivamente la Parte I del corrispondente Modello Unico con i relativi allegati.";
• all'articolo 6-bis, il comma 6-bis.2 è sostituito dal seguente comma:
"6-bis.2 Per le finalità di cui al comma 6-bis.1, il soggetto che richiede la connessione avvalendosi del Modello Unico è il soggetto che, in relazione all'impianto di produzione per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis.3, il produttore di energia elettrica, nel caso di impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022, indica nella Parte I del Modello Unico la modalità di cessione dell'energia elettrica immessa in rete, distinguendo tra scambio sul posto, ritiro dedicato, accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 o cessione al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal Gse del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna.";
• all'articolo 6-bis, il comma 6-bis.3 è sostituito dai seguenti commi:
"6-bis.3 Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico:
— il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente;
— il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto. In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice Iban del cliente finale a cui sarà intestata la convenzione di scambio sul posto.
6-bis.4 Nel caso opti per l'accesso al ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, il richiedente dovrà indicare nella Parte II del Modello Unico, il codice Iban del conto corrente del produttore a cui sarà intestata la convenzione di ritiro dedicato o la convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21. Nel caso in cui, invece, opti per la cessione dell'energia al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal Gse del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna, il richiedente dovrà indicare nella parte II del Modello Unico la partita IVA/il codice fiscale e i recapiti (posta elettronica certificata e indirizzo mail) della medesima controparte e il codice identificativo del relativo contratto di dispacciamento in cui saranno inserite le unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione. In tal caso, la Parte II del Modello Unico equivale al mandato alla stipula del contratto di dispacciamento e deve essere usata dall'Utente del dispacciamento diverso dal Gse ai fini dell'inserimento di tali unità di produzione nel proprio contratto di dispacciamento.";
• all'articolo 13-bis, il comma 13-bis.1 è sostituito dal seguente comma:
"13-bis.1 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:
a) nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:
— ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica;
— dà avvio alla procedura per la connessione;
— dà seguito alle comunicazioni verso il Comune, la Regione o la Provincia autonoma e il Gse previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 2 agosto 2022;
— predispone il regolamento d'esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente;
— addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;
b) nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono, ai fini della connessione, lavori complessi ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi: — ne dà motivata informazione al richiedente;
— predispone/aggiorna il preventivo per la connessione;
— addebita al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6.
Qualora l'impianto fotovoltaico ovvero l'impianto di microcogenerazione non soddisfi tutti i requisiti necessari per l'applicazione dei corrispondenti Modelli Unici, il gestore di rete ne dà motivata informazione al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del presente provvedimento.";
• all'articolo 13-bis, i commi 13-bis.3 e 13-bis.4 sono sostituiti dai seguenti commi:
"13-bis.3 Il gestore di rete comunica al sistema Gaudì, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 2 agosto 2022, ivi comprese, ove applicabili, le informazioni aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 674/2022/R/eel, ovvero le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 2017 come integrate dalla deliberazione 674/2022/R/eel, nonché le informazioni di cui al comma 7.8-bis, indicando, nel caso di punto di immissione e prelievo che trattasi di un Sspc.
Tale comunicazione deve essere effettuata:
a) entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, nei casi di cui al comma
13-bis.1, lettera a);
b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al comma 13-bis.1, lettera b).
Con le stesse tempistiche il gestore di rete invia al richiedente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto interministeriale 2 agosto 2022, copia delle ricevute delle comunicazioni inviate al Comune e al Gse, nonché della ricevuta di avvenuto caricamento dei dati sul sistema Gaudì.
13-bis.4 Nei casi di cui al comma 13-bis.1, lettera a):
a) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero l'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico, allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;
b) il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema Gaudì ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, aggiornando i dati che hanno subito modifiche e, laddove venga scelto un utente del dispacciamento diverso dal Gse, comunica all'utente del dispacciamento il codice dell'UP costituente l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
c) il gestore di rete verifica che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma 13-bis.9 e in caso di esito positivo attiva la connessione dell'impianto di produzione alla rete entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, previa verifica con Terna, nel caso di opzione per un utente del dispacciamento diverso dal Gse, dell'avvenuto inserimento, nel contratto di dispacciamento di tale utente, delle unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione. A tal fine, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile);
d) qualora le verifiche di cui alla precedente lettera c) diano esito negativo, il gestore di rete comunica al richiedente la necessità di presentare una modifica al preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8 ovvero una nuova richiesta di connessione secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis.";
• all'articolo 13-bis, comma 13-bis.5, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti lettere:
"c) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero l'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;
d) il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, nonché della documentazione completa di cui al comma 10.6, inserisce le relative informazioni nel sistema Gaudì ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, aggiornando i dati che hanno subito modifiche. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo. Il gestore di rete, laddove venga scelto un utente del dispacciamento diverso dal Gse, comunica all'utente del dispacciamento il codice dell'UP costituente l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
e) il gestore di rete effettua le seguenti verifiche:
i. verifica che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma13-bis.9;
ii. verifica con Terna, nel caso di opzione per un utente del dispacciamento diverso dal Gse, dell'avvenuto inserimento, nel contratto di dispacciamento di tale utente, delle unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
iii. verifica la completezza della documentazione inviata, e in caso di esito positivo delle verifiche dà seguito all'iter di connessione. Ai fini dell'attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.7 e 10.8. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo. Trovano, inoltre, applicazione anche i commi 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, l'articolo 8, i commi 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4;
f) qualora la documentazione di cui alla lettera d) risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
g) qualora le verifiche di cui alla precedente lettera c) diano esito negativo, il gestore di rete comunica al richiedente la necessità di presentare una modifica al preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8.";
• all'articolo 13-bis, dopo il comma 13-bis.8 è aggiunto il seguente comma:
"13-bis.9 In deroga a quanto previsto dai commi 40.7 e 40.7-bis, l'eventuale aggiornamento, tramite l'invio della Parte II del Modello Unico, dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili con l'invio della Parte I del Modello Unico non comporta la necessità di riavviare la procedura di connessione purché esso non comporti una modifica in aumento della potenza richiesta in immissione. Il suddetto aggiornamento non comporta nessuna modifica dei corrispettivi per la connessione, mentre l'eventuale capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza che ciò comporti alcun ricalcolo dei medesimi corrispettivi per la connessione.";
2. il Gse, entro il 20 dicembre 2022, previo assenso del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, pubblica nel proprio sito internet i Modelli Unici aggiornati e integrati degli elementi strettamente necessari per dare seguito a quanto previsto dalla presente deliberazione, in aggiunta a quelli già previsti dai Modelli Unici allegati al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e al decreto interministeriale 2 agosto 2022. Tale aggiornamento non include gli elementi funzionali a permettere l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 199/21, in quanto i relativi decreti ministeriali non sono ancora stati emanati;
3. entro il 31 gennaio 2023, i gestori di rete aggiornano le proprie modalità e condizioni contrattuali (Mcc), predisposte ai sensi dell'articolo 3 del Testo Integrato Connessioni Attive, per dare seguito a quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dalla presente deliberazione;
4. le modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive di cui al punto 1. hanno effetti a decorrere dal 1 febbraio 2023;
5. ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, i soggetti interessati possano trasmettere all'Autorità, entro la data del 20 gennaio 2023, proprie osservazioni e/o proposte relative alla presente deliberazione, al fine di consentire eventuali e successivi adeguamenti e/o integrazioni alla presente deliberazione;
6. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e al Gestore dei Servizi Energetici Spa.;
7. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.