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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 29 dicembre 2022, n. 1388

Acque - Tariffa del Servizio idrico integrato ex articolo 154, Dlgs 152/2006 - Modalità di approvazione - Predisposizione da parte dell'Ente di governo dell'ambito territoriale e trasmissione all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per l'approvazione ex articolo 21, Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e articolo 3, Dpcm 20 luglio 2012- Vigenza transitoria delle tariffe elaborate dall'Ente di governo dell'ambito nelle more dell'approvazione da parte di Arera - Sussistenza - Immediata impugnabilità della deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito - Esclusione - Natura di atto endoprocedimentale - Sussistenza

L'approvazione delle tariffe del Servizio idrico integrato spetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), rivestendo carattere provvisorio la proposta dell'Ente di governo dell'ambito territoriale.
Un principio ricordato dal Tar Lombardia nella sentenza 29 dicembre 2022, n. 1388. In materia di determinazione e approvazione delle tariffe del Servizio idrico integrato, l'articolo 154, Dlgs 152/2006, nonché l'articolo 21, Dlgs 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 sui poteri devoluti in materia ad Arera e definiti dal Dpcm 20 luglio 2012, stabiliscono che le tariffe sono definite dall'Ente di governo dell'ambito territoriale sulla base del metodo tariffario definito da Arera, ma sarà poi l'Authority ad approvarle, con potere anche di modificarle se non in linea con le norme.
Considerato il quadro normativo di riferimento, quindi, i provvedimenti adottati dagli Enti territoriali, pur essendo dotati di una loro autonomia e di efficacia provvisoria immediata, si pongono con il provvedimento di approvazione della tariffa da parte dell'Arera in rapporto cd. di pregiudizialità-dipendenza. Pertanto i loro effetti divengono definitivi solo con la deliberazione di approvazione dell'Arera, dalla pubblicazione della quale decorre il termine decadenziale per proporre impugnazione. Va esclusa la possibilità di impugnare la delibera dell'Ente dell'ambito in quanto pur se efficace (provvisoriamente) trattasi di provvedimento endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 29 dicembre 2022, n. 1388