Imballaggi
Normativa Vigente

Dm Salute 25 novembre 2022, n. 208

Aggiornamento del Dm 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - Acciai inossidabili

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero della salute

Decreto 25 novembre 2022, n. 208

(Gu 19 gennaio 2023 n. 15)

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente agli acciai inossidabili

Il Ministro della salute

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante "Attuazione della direttiva (Cee) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento Ce n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 giugno 2021;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 maggio 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Inserimento di nuovi acciai

1. La "Sezione 6 Acciai inossidabili" dell'allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modificazioni, è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 2022

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

"Sezione 6 Acciai inossidabili" Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma Uni En 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale Aisi agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (Astm) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).

 

UNI EN 10088-1 AISI/ASTM UNS NOTE
Designazione
numerica
Designazione
alfanumerica
1.4373 X12CrMnNiN 18-9-5 AISI 202 S20200
1.4310 X10CrNi 18-8 AISI 301 S30100
1.4325 X9CrNi 18-9 AISI 302 S30200
1.4305 X8CrNiS 18-9 AISI 303 S30300
---- ---- AISI 303Se S30323
1.4301 X5CrNi 18-10 AISI 304 S30400
1.4306 X2CrNi 19-11 AISI 304L S30403
1.4307 X2CrNi 18-9
1.4303 X4CrNi 18-12 AISI 305 S30500
---- ---- AISI 308 S30800
1.4401 X5CrNiMo 17-12-2 AISI 316 S31600
1.4436 X3CrNiMo 17-13-3
1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 AISI 316L S31603
1.4432 X2CrNiMo 17-12-3
AISI 316N S31651
1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 ASTM Type 316Ti S31635
1.4541 X6CrNiTi 18-10 AISI 321 S32100
1.4460 X3CrNiMoN 27-5-2 AISI 329 S32900
1.4550 X6CrNiNb 18-10 AISI 347 S34700
1.4006 X12Cr 13 AISI 410 S41000
---- ---- AISI 414 S41400
1.4005 X12CrS 13 AISI 416 S41600
1.4021 X20Cr 13 AISI 420 S42000
1.4028 X30Cr 13
1.4031 X39Cr 13
1.4016 X6Cr 17 AISI 430 S43000
1.4105 X6CrMoS 17 AISI 430F S43020
1.4057 X17CrNi 16-2 AISI 431 S43100
1.4125 X105CrMo 17 AISI 440C S44004 (*)
1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 ASTM Type 630 S17400
1.4462 X2CrNiMoN 22-5-3 ---- ---- S31803 (**)
1.4590 X2CrNbZr 17 ---- ---- ----- (**)
1.4362 X2CrNiN 23-4 ---- ---- S32304
---- ---- S32101
1.4510 X3CrTi 17 ---- ---- -----
1.4509 X2CrTiNb 18 ---- ---- S43940
S43932
1.4521 X2CrMoTi 18-2 AISI 444 S44400
ASTM S44500
S82441
AISI 440A S44002 (***)
1.4876 X10NiCrAlTi 32-21 ASTM Type 800 N08800 (****)
1.4526 X6CrMoNb17-1 ASTM Type 436 S43600
1.4611 X2CrTi 21 --- --- ---
1.4613 X2CrTi 24 --- --- ---
1.4618 X9CrMnNiCu 17-8-5-2 --- --- ---
1.4547 X1CrNiMoCuN 20-18–7 S31254
S82031
S82012
S31655
1.4598 (¤)
1.4062 S32202

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:
- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(¤) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.

 

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'articolo 36 del Dm 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

 

Tipo

C
%
Si
%
Mn
%
P
%
S
%
N
%
Cr
%
Cu
%
Mo
%
Nb
%
Ni
%
Ti
%
Altri elementi
%

a

0,05
max
1,0
max
2,0
max
0,045
max
0,030
max
0,08-0,20 22,0-25,0 - 2,5-3,5 - 4,5-6,5 -

b

0,08
max
1,0
max
3,8-7,5 0,045
max
0,015
max
0,05-0,25 17,0-18,0 1,5-3,5 - 3,5-5,5 -

c**

0,03
max
2,00
max
1,00
max
0,04
max
0,25-0,35 - 17,0-19,0 - 1,50-2,50 - - - -

d**

0,08
max
1,00
max
2,50
max
0,04
max
0,15-0,35 - 17,5-19,5 - 1,50-2,50 - 0,75
max
- -

e**

0,08
max
1,00
max
1,50
max
0,04
max
0,25-0,35 - 16,0-18,0 - 0,80-1,70 - 0,50
max
- -

f

0,010
max
0,50
max
0,50
max
0,040
max
0,030
max
0,015
max
13,75-15,00 - - 0,10-0,30 # - 0,05-0,20 # Sn 0,10-0,25

g

0,010
max
0,50
max
0,50
max
0,040
max
0,030
max
0,015
max
16,00-18,00 0,40
max
- 0,10-0,25 # 0,40
max
0,05-0,15 # Sn 0,10-0,50

h

0,020
max
1,00
max
1,00
max
0,040
max
0,006
max
0,025
max
19,00-21,00 0,30-0,60 - 0,30-0,80 # 0,60
max
0,20
max #
-

i §

0,8-0,95 0,35-0,5 0,25-0,4 0,4
max
0,03
max
- 17-18 - 1-1,25 - 0,25
max
- V 0,08-0,12

l ⌘

1,85-1,95 0,40-0,80 0,20-0,50 0,03
max
0,03
max
- 19,00-21,00 - 0,80-1,20 - - - V 3,80-4,20
W 0,40-0,80

m

Max
0,03
Max
1,00
Max
0,80
Max
0,040
Max
0,015
Max
0,030
20,00
24,00
0,30
0,80
Max
0,035
0,10
0,70
- 0,10
0,70
V 0,03-0,50

n Ω

0.29-0.38 Max
1,00
Max
1.00
Max
0.04
Max
0.015
0.13-0.22 15-16.5 - - - - - -

* Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)
** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
# (Nb+Ti) ≥ 10(C+N)
§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.
⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.
Ω A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente.