Legge 1 febbraio 2023, n. 10
Conversione in legge del Dl 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 1 febbraio 2023, n. 10
(Gu 3 febbraio 2023 n. 28)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° febbraio 2023
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "raffinazione di idrocarburi" il segno di interpunzione: "," è soppresso e le parole: ", con ogni mezzo," sono soppresse;
al comma 2, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
al comma 4, al primo periodo, le parole: "periodo di massimo 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo massimo di 12 mesi" e, al terzo periodo, le parole: "per i lavoratori, per i titolari" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori e per i titolari";
al comma 5, dopo le parole: "made in Italy," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,";
al comma 6, dopo le parole: "amministrazione temporanea" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 4" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto è nominato il Commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura".
All'articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche tenendo conto delle segnalazioni degli Enti territoriali ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio".
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis — (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) — 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
"4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".