Sentenza Tar Liguria 9 febbraio 2023, n. 188
Inquinamento (altre forme di) - Prodotti metallici, semilavorati, rottami - Sorveglianza radiometrica ex articolo 72, Dlgs 101/2020 - Provvedimento del Prefetto che vieta l'importazione di prodotti metallici in presenza di una anomalia radiometrica - Anomalia causata da un elemento naturale - Irrilevanza - Applicazione del respingimento alla frontiera anche per i prodotti finiti con pericolo di radioattività al di sopra del fondo ambientale - Sussistenza - Applicazione limitata alle sorgenti orfane - Esclusione
Il respingimento alla frontiera del materiale radioattivo ai sensi dell'articolo 72, Dlgs 101/2020 (sorveglianza radiometrica) opera anche nel caso di anomalia radiometrica originata da un elemento naturale.
Confermato dal Tar Liguria con la sentenza 9 febbraio 2023, n. 188 il provvedimento del Prefetto che ai sensi dell'articolo 72 del Dlgs 101/2020 aveva bloccato l'importazione in Italia di elettrodi al tungsteno sui quali era stata riscontrata una anomalia radiometrica. Tale tipologia di prodotti rientra tra quelli indicati nell'allegato XIX al Dlgs 101/2020 sui quali va esercitata la sorveglianza radiometrica e, in caso, vietata l'importazione.
L'impresa ricorrente lamentava come le anomalie radiometriche riscontrate sarebbero irrilevanti perché originate da un elemento "naturale" (nella specie il Torio). I Giudici liguri hanno però evidenziato come l'articolo 72 del Dlgs 101/2020 prevede il respingimento dei prodotti importati costituiti da semilavorati o prodotti finiti in metallo che rientrino tra quelli soggetti a controllo ai sensi dell'allegato XIX al Dlgs 101/2020 e che evidenzino un'anomalia radiometrica, essendo del tutto irrilevante che tale anomalia sia originata da un elemento naturale.
Il respingimento non opera solo in presenza di sorgenti “orfane” (propria di materiali eterogenei come i rottami) ma si applica anche nel caso di prodotti metallici finiti (come gli elettrodi in questione) quando vi sia un pericolo concreto di radioattività al di sopra del fondo ambientale (cioè quella presente in natura). (FP)
Tar Liguria
Sentenza 9 febbraio 2023, n. 188
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