Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1007/2011/Ue

Regolamento relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili - Definizioni - Stralcio

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 27 settembre 2011, n. 1007/2011/Ue

(Guue 18 ottobre 2011 n. L272)

Regolamento relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/Cee del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/Ce e 2008/121/Ce

Articoli 1-3

(omissis)

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "prodotto tessile": il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;

b) "fibra tessile", alternativamente:

i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;

c) "larghezza apparente": la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;

d) "componente tessile": una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;

e) "fibre estranee": le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;

f) "fodera": un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;

g) "etichettatura": l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;

h) "contrassegno": l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

i) "etichettatura globale": l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;

j "prodotto monouso": il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo;

k) "tasso convenzionale": il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "importatore", "distributore", "operatori economici", "norma armonizzata", "vigilanza del mercato" e "autorità di vigilanza del mercato" di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 765/2008.

Articoli 4-28

(omissis)

Allegati I-X

(omissis)