Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1007/2011/Ue
Regolamento relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili - Definizioni - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Regolamento 27 settembre 2011, n. 1007/2011/Ue
(Guue 18 ottobre 2011 n. L272)
Articoli 1-3
(omissis)
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "prodotto tessile": il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
b) "fibra tessile", alternativamente:
i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;
c) "larghezza apparente": la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;
d) "componente tessile": una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;
e) "fibre estranee": le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;
f) "fodera": un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;
g) "etichettatura": l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;
h) "contrassegno": l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;
i) "etichettatura globale": l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;
j "prodotto monouso": il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo;
k) "tasso convenzionale": il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "importatore", "distributore", "operatori economici", "norma armonizzata", "vigilanza del mercato" e "autorità di vigilanza del mercato" di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 765/2008.
Articoli 4-28
(omissis)
Allegati I-X
(omissis)