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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 7 gennaio 2023, n. 236

Whistleblowing - Segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti conosciuti per effetto del rapporto di lavoro - Atti ritorsivi della P.a. - Regime di tutela ex articolo 54-bis, Dlgs 165/2001 - Operatività - Segnalazione effettuata tramite diffida pubblica (missiva inviata a diversi destinatari) - Cd. segnalazioni atipiche - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli motivi, proporzionalità e adeguatezza della modalità di trasmissione della segnalazione rispetto all'illecito segnalato (articolo 3, Dlgs 179/2017 e articolo 15, direttiva 2019/1937/Ue) - Necessità - Insussistenza - Segnalazioni presentate nell'interesse della P.a. e nell'interesse personale del segnalante (cd. segnalazioni ibride) - Ammissibilità - Sussistenza

Rientrano nel regime di tutela previsto dal Dlgs 165/2001 anche le segnalazioni di illeciti effettuate tramite divulgazione pubblica (cd. segnalazioni atipiche), ma solo se giustificate da "ragionevoli motivi".
Così il Tar Lazio (sentenza 236/2023) nell'annullare la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che, a seguito di una diffida pubblica trasmessa da una dipendente comunale per segnalare presunti illeciti commessi dall'amministrazione, aveva dichiarato la natura ritorsiva delle misure adottate dalla P.a. nei confronti della segnalante, irrogando una sanzione amministrativa ex articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 (la norma che disciplina il regime di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - cd. whistleblowers).
Il Tar ricorda sul punto che ai fini dell'operatività dell'articolo 54-bis, Dlgs 165/2001 la segnalazione può essere avanzata con ogni mezzo, ovvero anche in maniera pubblica e dunque non riservata, purchè le modalità di trasmissione e diffusione della segnalazione siano rispettose dei principi di proporzionalità (in relazione alla gravità dell'illecito segnalato e alla consistenza degli elementi a sostegno della segnalazione) e di adeguatezza (al fine di garantire una tutela effettiva degli interessi pubblici lesi). Nella specie, precisa il Collegio, la diffida pubblica inviata dalla segnalante tramite missiva a diversi destinatari non era giustificata né dalla sussistenza di un pericolo imminente e palese per l'interesse pubblico né da una precedente inerzia degli organi di controllo. (IM)

Tar Lazio

Sentenza 7 gennaio 2023, n. 236