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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 9 marzo 2023, causa C-375/21

Qualità dell'aria ambiente – Direttiva 2008/50/Ce, articoli 13 e 23 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento – Piano per la qualità dell'aria – Emissioni industriali –Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio di una centrale termoelettrica – Valori limite di emissione – Articolo 15, paragrafo 4, direttiva 2010/75/Ue – Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi – Eventi inquinanti di rilievo – Articolo 18, direttiva 2010/75/Ue – Rispetto delle norme di qualità ambientale – Obblighi dell'autorità competente – Rifiuto della deroga se può contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria – Sussistenza

Secondo la Corte di Giustizia Ue, la P.a. deve rifiutare le domande di deroga che possono contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria o contravvenire alle misure contenute nei piani aria.
A richiederlo, chiarisce il Giudice Ue nella sentenza del 9 marzo 2023 (causa C-375/21), è il combinato disposto degli articoli 15 - paragrafo 4 – e 18 della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (recepita in Italia nella Parte II del Dlgs 152/2006) con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (attuata dal nostro Paese con il Dlgs 155/2010).
In forza del principio di precauzione, precisa ulteriormente la sentenza, il regime di deroga - che consente emissioni meno severe rispetto a quelle associati alle "Bat", ovvero alle conclusioni Ue sulle migliori tecniche disponibili – non può essere concesso neanche nel caso di incertezze sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla stessa norma, quali l'assenza di "eventi inquinanti di rilievo" e la garanzia di un "elevato grado di tutela ambientale".
I valori limite di qualità dell'aria previsti per taluni inquinanti (tra cui il biossido di zolfo) dalla direttiva 2008/50/Ce, argomenta a tal proposito il Giudice, rappresentano infatti delle "norme di qualità ambientale" la cui applicazione, in base a quanto stabilito della stessa direttiva sulle emissioni industriali, rimane impregiudicata anche nel caso di applicazione del regime di deroga. (AG)

 

 

N.d.R.: il testo della presente sentenza è pubblicato nella sua "versione provvisoria" come diramata dalla Corte di Giustizia Ue nelle more della diffusione di quella definitiva.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 9 marzo 2023, causa C-375/21

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Qualità dell'aria ambiente – Direttiva 2008/50/Ce – Articoli 13 e 23 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento – Piano per la qualità dell'aria – Direttiva 2010/75/Ue – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio di una centrale termoelettrica – Valori limite di emissione – Articolo 15, paragrafo 4 – Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi – Eventi inquinanti di rilievo – Articolo 18 – Rispetto delle norme di qualità ambientale – Obblighi dell'autorità competente