Sentenza Consiglio di Stato 14 marzo 2023, n. 2635
Informazione ambientale - Diritto di accesso all'informazione ambientale ex articolo 3, Dlgs 195/2005 - Obbligo per il richiedente di dichiarare il proprio interesse ambientale - Esclusione - Possibilità per il Giudice di pronunciarsi sull'esistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente ambientale - Sussistenza - Divieto di utilizzo del diritto all'accesso ambientale per scopi non ambientali quali concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi - Sussistenza
Per l'accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005 non è necessario dichiarare il proprio interesse ma occorre che un interesse ambientale vi sia, essendo escluso l'uso del diritto per altri scopi.
Una precisazione che arriva dal Consiglio di Stato nella sentenza 14 marzo 2023, n. 2635 con la quale ha peraltro confermato la legittimità dell'interesse ambientale di una associazione che aveva fatto richiesta di accesso alla documentazione di progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale. I Giudici hanno ricordato che nonostante l'articolo 3 del Dlgs 195/2005 non contempli per il richiedente dell'accesso all'informazione ambientale l'obbligo di dichiarare il proprio interesse, il Giudice che deve pronunciarsi, come nel caso di specie, sulla legittimità del diniego dell'Amministrazione ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale".
Infatti il diritto concesso al cittadino di accedere ai documenti ambientali - che oltretutto è piuttosto ampio, potendo essere compresso solo per determinati scopi nel bilanciamento tra interesse ambientale e interessi alla riservatezza commerciale, al segreto industriale o relativi alla privacy – deve essere connesso ad un effettivo interesse ambientale, non potendo tale diritto essere usato per altri scopi come quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi. Non era il caso in questione e il Giudice ha dichiarato l'illegittimità del diniego della P.a. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 14 marzo 2023, n. 2635
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