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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 21 marzo 2023, n. 2836

Territorio - Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica ex articolo 146, Dlgs 42/2004 - Diniego - Tutela dei valori ambientali e paesaggistici - Quadro rafforzato dalle modifiche all'articolo 9 della Costituzione da parte della legge 11 febbraio 2022, n. 1 - Parere rilasciato dalla Soprintendenza oltre il termine - Effetti - Carattere obbligatorio non più vincolante - Sussistenza - Obbligo del Comune di valutarlo motivatamente - Sussistenza - Procedimenti ambientali - Fronteggiarsi di opinioni divergenti tutte plausibili - Obbligo per l'interessato di messa in discussione della attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa - Sussistenza - Inottemperanza - Conseguenze - Obbligo per il Giudice di dare prevalenza alla posizione espressa dall'Organo investito della competenza di adottare decisioni collettive rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato - Sussistenza

L'articolo 9 della Costituzione nella sua nuova formulazione dal 2022 a tutela dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni, accresce il livello di tutela dei valori ambientali e paesaggistici.
La novità introdotta nella Carta costituzionale dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stata sottolineata dal Consiglio di Stato (sentenza 21 marzo 2023, n. 2836) nel confermare la legittimità del provvedimento negativo di compatibilità paesaggistica ex articolo 146, Dlgs 42/2004 per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola in Abruzzo. La modifica della Costituzione depone nel senso della maggiore tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile e pertanto i procedimenti ambientali e paesaggistici come quello in oggetto di autorizzazione paesaggistica vanno orientati alla maggiore tutela dei valori costituzionali rafforzati.
I Giudici hanno poi confermato che la Soprintendenza, nell'invio del parere al Comune titolare del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, può fare considerazioni di merito che l'Amministrazione deve valutare. Inoltre, se è vero che se il parere della Soprintendenza rilasciato dopo 45 giorni perde valore vincolante, esso può essere comunque rilasciato e l'Ente competenza al rilascio deve autonomamente e motivatamente valutarlo. Infine il Consiglio di Stato ricorda come nel caso dell'autorizzazione paesaggistica è possibile anche l'opzione zero, e laddove si fronteggino "opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili", il Giudice, se l'interessato non ottemperi all'onere di mettere in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa, deve far prevalere la posizione espressa dall'Organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 21 marzo 2023, n. 2836