Decisione Commissione Ue 2023/693/Ue
Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel Ue - Proroga dei criteri Ecolabel per i detersivi, per i prodotti per la pulizia di superfici dure e per i servizi di pulizia di ambienti interni - Modifica delle decisioni 2017/1214/Ue, 2017/1215/Ue, 2017/1216/Ue, 2017/1217/Ue, 2017/1218/Ue, 2017/1219/Ue, 2018/680/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione 27 marzo 2023, n. 2023/693/Ue
(Guue 29 marzo 2023 n. L 91)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segUe:
(1) A norma del regolamento (Ce) n. 66/2010, l'Ecolabel Ue può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue per ciascun gruppo di prodotti.
(2) Con decisione (Ue) 2017/1214 della Commissione2 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per piatti". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.
(3) Con decisione (Ue) 2017/1215 della Commissione3 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.
(4) Con decisione (Ue) 2017/1216 della Commissione4 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.
(5) Con decisione (Ue) 2017/1217 della Commissione5 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.
(6) Con decisione (Ue) 2017/1218 della Commissione6 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per bucato". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.
(7) Con decisione (Ue) 2017/1219 della Commissione7 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso industriale o professionale". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.
(8) Con decisione (Ue) 2018/680 della Commissione8 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni". La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 3 maggio 2023.
(9) In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza del marchio Ecolabel Ue del 30 giugno 2017 (9), la Commissione, con la consulenza e l'assistenza del comitato dell'Ue per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ai gruppi di prodotti summenzionati, mettendo in atto soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare la diffusione del marchio Ecolabel Ue. Si tratta in particolare di unire all'occorrenza gruppi di prodotti strettamente correlati e di assicurare che, durante il processo di revisione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue, la Commissione presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell'Ue, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti.
(9) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel Ue) [COM(2017) 355 final].
(10) Dalla suddetta valutazione è emerso che per i gruppi di prodotti detergenti è necessaria una revisione al fine di garantire coerenza con altre politiche dell'Unione. Tale revisione terrà conto dell'esito della revisione in corso del regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Per i servizi di pulizia di ambienti interni, i criteri sono stati considerati ancora validi e probabilmente saranno attuali anche nei prossimi anni. La loro revisione potrebbe quindi iniziare in una fase successiva, consentendo anche riferimenti ai criteri riveduti relativi ai detergenti.
(11) Affinché la Commissione possa procedere alla revisione dei relativi criteri in sinergia con le prossime iniziative legislative e raggrupparli, se possibile, è pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di cui alle decisioni (Ue) 2017/1214, (Ue) 2017/1215, (Ue) 2017/1216, (Ue) 2017/1217, (Ue) 2017/1218, (Ue) 2017/1219 e (Ue) 2018/680.
(12) Al fine di concedere tempo sufficiente per portare a termine i processi di revisione e di garantire ai titolari delle licenze di poter continuare a commercializzare i prodotti tra la versione attuale e quella riveduta dei criteri, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2026 il periodo di validità degli attuali criteri e dei relativi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per lavastoviglie, i prodotti per la pulizia di superfici dure, i detersivi per bucato e i detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Per i servizi di pulizia di ambienti interni, il periodo di validità dei criteri attuali e dei relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2027.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (Ue) 2017/1214, (Ue) 2017/1215, (Ue) 2017/1216, (Ue) 2017/1217, (Ue) 2017/1218, (Ue) 2017/1219 e (Ue) 2018/680.
(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Modifica della decisione (Ue) 2017/1214
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2017/1214 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per piatti" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.".
Articolo 2
Modifica della decisione (Ue) 2017/1215
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2017/1215 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie industriali o professionali" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.".
Articolo 3
Modifica della decisione (Ue) 2017/1216
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2017/1216 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.".
Articolo 4
Modifica della decisione (Ue) 2017/1217
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2017/1217 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.".
Articolo 5
Modifica della decisione (Ue) 2017/1218
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2017/1218 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per bucato" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.".
Articolo 6
Modifica della decisione (Ue) 2017/1219
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2017/1219 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso industriale o professionale" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.".
Articolo 7
Modifica della decisione (Ue) 2018/680
L'articolo 4 della decisione (Ue) 2018/680 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.".
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2023
Note ufficiali
Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.
Decisione (Ue) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per piatti (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 1).
Decisione (Ue) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 16).
Decisione (Ue) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 31).
Decisione (Ue) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 45).
Decisione (Ue) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 63).
Decisione (Ue) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 79).
Decisione (Ue) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel Ue ai servizi di pulizia di ambienti interni (Gu L 114 del 4 maggio 2018, pag. 22).
Regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (Gu L 104 dell'8 aprile 2004, pag. 1).