Decreto direttoriale MinAmbiente 3 aprile 2023, n. 21
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Modalità di accesso ai contributi per le imprese che effettuano le operazioni di trattamento per l'acquisizione dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento "Emas" 1221/2009/Ce
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 3 aprile 2023, n. 21
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 6 aprile 2023)
Il Direttore generale
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e ss.mm.ii che ha definito le funzioni del Ministero, tra cui il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243", e il decreto del Ministro delle finanze e dell'economia del 16 settembre 2016;
Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025";
Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;
Visto il Dpcm 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in Gu n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;
Visto il Dpcm dell'8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore generale della Direzione generale economia circolare;
Visto il Dpr del 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 4 dispone la ridenominazione del "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica";
Visto il Dm del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;
Visto il Dm 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, aggiornato in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il Dm n. 53 del 2 febbraio 2023 con il quale è stata adottata la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023;
Visto il Dm del 28 marzo 2023 n. 119 con il quale il dirigente pro tempore della Direzione generale economia circolare (Ec), Ing. Silvia Grandi, è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario 2023, ad adottare i provvedimenti di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, necessari per garantire l'ordinario svolgimento delle attività gestionali di rispettiva competenza, in particolare a valere sugli stanziamenti di bilancio dei capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, afferenti al Centro di Responsabilità amministrativa 13 — sviluppo sostenibile;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed in particolare la Parte IV, Titolo III, recante la "gestione di particolari categorie di rifiuti";
Visto l'articolo 227, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica i rifiuti elettrici ed elettronici tra le tipologie di rifiuti per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie;
Vista la direttiva 2012/19/Ue del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), che sostituisce le precedenti direttive 2022/96/Ue e 2003/108/Ue, da ultimo modificata dalla direttiva (Ue) 2018/849 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica, tra le altre, la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, recante Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), da ultimo modificato dal Dlgs. 118/2020 a seguito del recepimento della direttiva (Ue) 2018/849;
Visto in particolare l'articolo 18, comma 7, del richiamato decreto legislativo Dlgs n. 49 del 2014, "sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei Raee, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)";
Visto il regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) che abroga il regolamento (Ce) n. 461/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce;
Considerato che il richiamato regolamento europeo Emas costituisce strumento importante del piano d'azione "produzione e consumo sostenibili" e "politica industriale sostenibile", ed è volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse e dunque un viatico efficace per stabilire un concreto modello di economia circolare;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le imprese, che effettuano operazioni di trattamento dei Raee, ad avviare i procedimenti preordinati al rilascio della certificazione Emas;
Ritenuta la necessità di demandare a un Ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica — Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei Conti n. 1329 del 12 maggio 2021;
Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 1, commi 52 e 53;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni" e, in particolare, gli articoli 63 e 87;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, prot. n. 236/UDCM del 16 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022 e registrato alla Corte dei Conti in data 21 luglio 2022 al n. 2175, recante "Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009";
Vista la lettera prot. 6529 del 24/06/2022 – U con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che il suddetto decreto ministeriale n. 236/UDCM del 16 giugno 2022 ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato con il n. 352 in data 11 luglio 2022;
Considerato che l'articolo 2 del citato decreto ministeriale del 15 giugno 2022, prot. n. 236/UDCM del 16 giugno 2022 dispone che le misure siano individuate in contributi economici, nel limite di complessivi 500.000 euro annui, a valere sul capitolo di bilancio 7510 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che l'articolo 5 del citato decreto ministeriale del 15 giugno 2022, prot. n. 236/UDCM del 16 giugno 2022 dispone che l'agevolazione concessa in forma di contributo è di massimo 15.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
Considerato che l'articolo 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale del 15 giugno 2022 rinvia la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione a un successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione economia circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, disponendo che, con il medesimo provvedimento, è reso altresì disponibile lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero;
Decreta
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) "decreto": il decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022, recante "Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009"
c) "procedura informatica": le modalità, con strumenti digitali, per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per l'erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;
d) "soggetto istante": l'impresa che effettua operazioni di trattamento di Raee, autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui all'articolo 3 del decreto;
e) "soggetto attuatore": il soggetto di cui all'articolo 6 del decreto;
f) "verificatore ambientale": un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008, un'associazione o un gruppo di tali organismi che abbia ottenuto l'accreditamento ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas);
g) "Spird": il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l'accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
h) "Cie": Carta d'Identità elettronica, il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
i) "Cns": Carta nazionale dei Servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 2
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).
2. L'agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro, come stabilito dall'articolo5, comma 2, del decreto; salvo il caso richiamato al comma 3 del medesimo articolo.
3. L'accesso all'agevolazione di cui al presente provvedimento è attivata annualmente, nel primo semestre di ciascuna annualità, con avviso sul sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "News" e "Bandi e Avvisi".
Articolo 3
Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione
1. Ai fini dell'accesso al contributo, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, il soggetto istante presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto istante, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, attraverso l'apposita funzionalità prevista dalla procedura informatica.
Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto istante ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e i relativi allegati, si potranno presentare trascorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso inerente alla presente agevolazione sul sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "News" e "Bandi e Avvisi". La procedura informatica di presentazione delle domande sarà aperta per quindici giorni.
3. Per l'accesso alla procedura informatica, al soggetto istante è richiesto l'utilizzo di SPID, CNS o CIE e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
4. Nel caso in cui il soggetto istante, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a) e d), del decreto, la procedura informatica non consente il completamento dell'iter di presentazione della stessa. A tal fine, è cura del soggetto istante accertarsi, prima dell'accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, il soggetto istante è tenuto ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell'espletamento della procedura di presentazione della domanda.
5. Il soggetto istante, ai fini dell'accesso al contributo, è tenuto a compilare la domanda di accesso alle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, tramite la procedura informatica, e a trasmettere la seguente documentazione:
a) autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) attestazione dell'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione Emas, mediante la trasmissione dei documenti di seguito riportati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto:
i. dichiarazione del verificatore ambientale (accreditato) sulle attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas);
i. dichiarazione ambientale convalidata in conformità all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas);
accompagnati dalle spese sostenute relative a:
iii. contratto stipulato con il verificatore ambientale (accreditato) per le attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas);
iv. eventuale contratto di consulenza per la realizzazione di una o più attività previste per l'ottenimento della registrazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 — Emas (analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale);
6. Il soggetto istante, pena l'inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.
7. Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto istante è tenuto a:
a) accedere alla procedura informatica, attraverso l'utilizzo di Spid, Cie o Cns;
b) selezionare la misura "Raee Emas";
c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
d) generare il modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto istante e apporre la firma digitale;
e) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;
f) inviare la domanda; il sistema genera il Codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.
8. Le domande di accesso al contributo si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 8, lettera f) del presente articolo.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto, ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione Emas o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione Emas al momento di presentazione dell'istanza.
11. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria assegnata per l'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto.
12. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 3, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla procedura informatica, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
13. Ai fini della quantificazione delle spese agevolabili, nell'ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili alla lettera b), punto iii) e iv) del comma 5 del presente articolo, connessi all'ottenimento della certificazione ambientale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, nonché quelle riferite ai costi di mantenimento della certificazione.
Articolo 4
Istruttoria della domanda
1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all'articolo 7 del decreto, delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 3.
2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto istante, il Ministero può richiederli mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto istante è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.
Articolo 5
Concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Articolo 6
Ulteriori verifiche propedeutiche all'erogazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto istante rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Rna. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, provvede, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'erogazione al beneficiario del contributo al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
2. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, verifica che il soggetto istante sia iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) tenuto dalle Prefetture, in attuazione del combinato disposto dei commi 52 e 53 dell'articolo 1 della legge del 6 novembre 2012, n. 190 e degli articoli 83 e 67 del Dlgs 159/2011, da cui si evince l'obbligo di iscrizione in capo al soggetto istante.
3. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, verifica che il soggetto istante sia iscritto nell'elenco previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Articolo 7
Controlli successivi all'erogazione
1. Fermi restando i controlli previsti dall'articolo 10 e le cause di revoca del contributo previsti dall'articolo 11 del decreto, trascorsi 90 giorni dall'erogazione del contributo, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, verifica che il soggetto istante abbia effettuato la richiesta di registrazione presso Ispra.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1. In attuazione del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (general Data Protection Regulation — GDpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il soggetto istante è tenuto a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 al presente provvedimento. Tale informativa è resa, inoltre, disponibile nell'ambito procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati. Il soggetto istante è tenuto a compilare l'apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 3 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione "News" e "Bandi e Avvisi".
Allegato 1
Domanda di accesso al contributo
Misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009Formato: .pdf - Dimensioni: 309 KB
Allegato 2
Informativa sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 del regolamento (Ue) 2016/679
Formato: .pdf - Dimensioni: 216 KB
Allegato 3
Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 15 giugno 2022 e dal presente decreto direttoriale
Formato: .pdf - Dimensioni: 96 KB
