Dlgs 17 marzo 2023, n. 42
Disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano strategico Pac - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
(Gu 21 aprile 2023 n. 94)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2021;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della Pac) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga i regolamenti (Ue) n. 1305/2013 e (Ue) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (Ue) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme Bcaa) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il Piano Strategico nazionale della Pac (Psp 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;
Considerato che i regolamenti che normano la politica agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura Pac siano contenute nel Piani Strategici nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;
Considerata la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti Pac, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano Strategico nazionale;
Considerato che il 28 aprile 2022 ed il 20 giugno 2022 si è provveduto a consultare le pertinenti parti sociali, così come stabilito all'articolo 14 del regolamento (Ue) 2021/2115;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana il seguente decreto-legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto, definizioni e soggetti attuatori
1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico Pac per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (Ue) 2021/2115.
2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (Ue) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.
3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2021/2116.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "parcella agricola": una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della Pac;
b) "superficie dichiarata": la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;
c) "superficie determinata": la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;
d) "capi dichiarati": gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
e) "capo potenzialmente ammissibile": un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
f) "capo accertato": nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
g) "gruppo coltura": la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento.
Si distingue in:
1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
2) superficie che dà diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;
5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;
h) "gruppo di impegni": l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
i) "gruppo di infrazioni": l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
l) "Psp": il Piano Strategico Pac;
m) "portata" di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
n) "gravità" di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
o) "persistenza" o "durata" di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
o-bis) provvedimento di riconoscimento:
il provvedimento adottato dalle Regioni e Province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della Pac (Psp) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (Ue) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.
5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (Ue) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.
Capo II
Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale
Articoli da 1-bis 2 a 3
(omissis)
Capo III
Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo
Articoli da 4 a 6
(omissis)
Capo IV
Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità
Articoli da 7 a 9
(omissis)
Capo V
Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi
Articolo 10
Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (Ue) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.
2. Per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.
3. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.
3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.
Capo VI
Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale
Articoli da 11 a 17
(omissis)
Capo VII
Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate
Articoli da 18 a 24
(omissis)
Articoli da 18 a 24-quinquies
(omissis)
Capo VII-bis
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo
Articoli da 24-sexies a 24-octies
(omissis)
Articolo 24-novies
Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione
1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (Ue) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, è soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.
Articolo 24-decies
(omissis)
Capo VII-ter
Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura
Articolo 24-undecies
(omissis)
Capo VIII
Disposizioni comuni
Articolo 25
Disposizioni finali
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 21 e 23
1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.
2. Le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.
2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.
2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l’impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l’Organismo pagatore compensa l’importo dell’aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.
Articolo 26
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.